Sorveglianza sanitaria e responsabilità di un medico competente. Sentenza di cassazione del 09 agosto 2018, n. 38402

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Il testo riguarda una sentenza del Tribunale di Pistoia che ha condannato un medico competente di una spa ad una multa di 700 euro per il reato di mancata collaborazione con il datore di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria dei dipendenti. Il medico aveva omesso di sottoscrivere il documento di valutazione dei rischi e non aveva effettuato la visita medica preventiva a lavoratori interinali di cui non era stata comunicata l’esistenza dal datore di lavoro.

Secondo i giudici territoriali, il medico competente è obbligato a collaborare con il datore di lavoro per garantire la sicurezza sul lavoro. L’inadempimento di questo obbligo costituisce un reato ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera a) e dell’articolo 58, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 81 del 2008. Tale obbligo non richiede necessariamente una richiesta esplicita da parte del datore di lavoro, ma implica anche un’attività propositiva e informativa all’interno del proprio ambito professionale. Questo inoltre, è stato stabilito dalla sentenza n. 1856 del 11 dicembre 2012, depositata nel 2013, del Collegio della Terza Sezione della Corte di Cassazione italiana.

Il ricorrente ha presentato un ricorso per cassazione su quattro motivi di impugnazione, ma il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Nel primo motivo, il ricorrente ha lamentato la mancata assunzione della prova testimoniale di un teste, ma il Tribunale ha ritenuto che la mancata riproposizione della richiesta di prova testimoniale implica rinuncia all’assunzione dell’incombente istruttorio.
Nel secondo motivo, il ricorrente ha sostenuto che la legge non disciplina le modalità con cui il medico deve collaborare con il datore di lavoro, ma il Tribunale ha ritenuto che la mancanza di collaborazione è stata ricondotta alla sola mancata sottoscrizione del documento di valutazione dei rischi.
Nel terzo motivo, il ricorrente fa riferimento ad un’errata applicazione degli articoli 25 e 41 del decreto legislativo n. 81, che riguardano la sicurezza sul lavoro. Non si aveva alcuna informazione sull’infortunio subito dai lavoratori interinali, quindi non era possibile stabilire se ci fosse un legame causale tra l’incidente e la mancata visita medica preventiva, il ricorrente ha censurato l’errata applicazione della norma in materia di infortuni sul lavoro.
Nel quarto motivo, il ricorrente ha sottolineato l’assenza di comunicazione del datore di lavoro in merito all’utilizzazione dei lavoratori interinali successivamente infortunatisi, ma il Tribunale ha ritenuto che la mera sottoscrizione del documento di valutazione dei rischi è stata erroneamente collegata alla responsabilità tout court del professionista.
I giudici di merito in virtù delle motivazioni indicate nei fatti, hanno rigettano il ricorso e condannano il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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