Tribunale di Palermo, sentenza 9 maggio 2023 n.1561. Responsabilità dell’amministratore del condominio per la caduta mortale di un lavoratore intento al rifacimento delle facciate condominiali.

Ponteggio-Grave-infortunio

Condominio e l’amministratore pro-tempore condannati per la morte di un lavoratore intento al rifacimento delle facciate condominiali.
Il Tribunale di Palermo ha emesso una sentenza che condanna il Condominio e l’amministratore in solido per la morte di un lavoratore avvenuta durante i lavori di rifacimento delle facciate di un edificio condominiale. Durante il procedimento penale, è emerso che il ponteggio non aveva gli apprestamenti antinfortunistici necessari a garantire l’incolumità del lavoratore. L’istituto assicurativo, per queste motivazioni, ha chiesto al Tribunale di Palermo di condannare il Condominio e l’Amministratore a rifondere parte della somma di euro 213.751,99, pari al totale delle prestazioni previdenziali erogate in favore dei familiari superstiti del lavoratore, deceduto a causa di infortunio sul lavoro, avvenuto a Palermo il 15 gennaio 2007, (data antecedente all’entrata in vigore del D. lgs, 81/2008) mentre era intento nei lavori di rifacimento del prospetto dell’edificio sito in Palermo,  precipitando al suolo dal 2°- 3° piano nell’intento di scendere dal ponteggio metallico e che in conseguenza delle gravi lesioni riportate, decedeva 9 giorni dopo

I giudici di merito, hanno stabilito che come accertato in sede penale, con sentenza divenuta irrevocabile, l’evento era colposamente imputabile al rappresentante del condominio il quale, nella qualità di amministratore pro-tempore e committente i lavori, aveva affidato gli stessi ad un’impresa priva dei requisiti di affidabilità e capacità tecnico organizzativa ed aveva omesso di vigilare sulla predisposizione da parte della stessa di adeguate misure antinfortunistiche; che le prestazioni previdenziali erogate ai familiari superstiti, ammontavano ad 213.751,99 di cui € 1.691,62 quale assegno funerario e la rimanente parte a titolo di rendita ex art. 85 del T.U. 1124/1965.

Per tali fatti, si costituì in giudizio l’amministratore di condominio p.t.  il quale eccepì preliminarmente la carenza di titolarità passiva in ordine alla pretesa di parte ricorrente, avendo egli agito nella qualità di amministratore del condominio committente i lavori; eccepì altresì l’insussistenza dei presupposti per l’erogazione dell’indennizzo a favore dei familiari del defunto, essendo questi un lavoratore autonomo; chiese accertarsi, previa autorizzazione alla chiamata in causa di titolare dell’omonima impresa appaltatrice, già condannato per i medesimi fatti con sentenza di “patteggiamento”, la responsabilità concorrente dell’amministratore e del condominio nella causazione dell’evento, quest’ultimo nella misura non superiore del 20% ed, in ulteriore subordine, chiese accertarsi che la propria responsabilità nella causazione dell’infortunio è stata prossima allo zero.

Quale aggravane dell’amministratore v’è la colpa di non aver ottemperato ai numerosi obblighi che la normativa antinfortunistica pone in capo al committente proprio al fine di evitare eventi del tipo di quelli verificatosi nel caso di specie. 
In particolare al tempo dei fatti per la previgente norma dei cantieri, l’amministratore ha violato l’art. 3: comma 1 del d.lgs. n. 494/1996 vigente ratione temporis, (oggi trasfuso nell’art. 90 d.lgs. n. 81/08), secondo cui “Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere.

Circa le cause dell’infortunio, nel processo penale è stato accertato che il ponteggio, alto 16 mt, impiegato per l’esecuzione dei lavori, era privo di adeguati strumenti di protezione, difettando dei parapetti e delle tavole fermapiede, ciò in violazione degli artt. 16 D.P.R. 164/1956 e 27 D.P.R 547/1995 vigenti ratione temporis.

Inoltre, l’impalcatura poggiava per metà sul marciapiede e per l’altra metà sul piano stradale, circostanza che, come accertato in sede penale, non garantiva la necessaria stabilità al lavoratore durante lo svolgimento delle operazioni di installazione del ponteggio e delle relative lavorazioni.

E’ evidente la responsabilità colposa del datore di lavoro, nella determinazione dell’infortunio, non avendo lo stesso predisposto alcun presidio di sicurezza idoneo ad evitare lo stesso. E’ inoltre emerso che l’appaltatore ha omesso di redigere il P.O.S (piano operativo di sicurezza) comprendente le operazioni di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio metallico ed ha omesso di fare redigere a persona competente il PI.M.U.S (piano di montaggio uso e smontaggio) relativo al ponteggio metallico utilizzato in cantiere, (cfr. atti di indagine all. 5 della memoria difensiva), ciò in chiara violazione degli artt. 20, 23, 24, 30 e 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nonché degli artt. 381 e 386 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Ove, infatti, il datore di lavoro avesse osservato le suddette cautele, utilizzando le tavole fermapiede e installando il ponteggio in modo da garantire la stabilità del ponte, ragionevolmente il lavoratore  non avrebbe perso l’equilibrio nell’atto di scendere dal ponteggio, ed in ogni caso, pur perdendo l’equilibrio, non sarebbe precipitato perché trattenuto dai parapetti.

P.Q.M.

I giudici, in accoglimento del ricorso, ha ribadito la condanna dell’amministratore e il condominio, in persona dell’amministratore p.t, in solido tra loro, a corrispondere in favore dei familiari del defunto la somma di € 234.348,88, oltre accessori di legge.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2055 c.c, accerta che l’infortunio sul lavoro occorso , è imputabile  nella misura del 70%.

Per approfondimento Trib-Palermo-sentenza-9-maggio-2023-n-1561