Il principio di precauzione nell’ambito della prevenzione e valutazione dei rischi

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Il principio di precauzione è stato formulato per affrontare situazioni in cui non vi è una conoscenza scientifica completa o chiara sull’impatto di un’azione, di una sostanza o di un processo produttivo ad una scelta economica organizzativa e per queste vi sia la possibilità di danni significativi. Il principio di precauzione implica che, in tali circostanze, si dovrebbe agire in modo prudente e prendere misure per proteggere l’ambiente e la salute umana agendo sulla prevenzione del rischio.

Il principio di precauzione è stato adottato in vari contesti, inclusi trattati internazionali sull’ambiente e la salute, al fine di mitigare i rischi e prevenire danni irreversibili.

Il principio di precauzione è un approccio alla gestione del rischio che obbligatoriamente deve rientrare nell’analisi dei rischi aziendali, con lo scopo di prevede che, nel caso in cui una scelta o politica economica possa potenzialmente causare danni ai lavoratori ai cittadini o all’ambiente e non vi sia ancora un consenso scientifico sulla questione, tale politica o azione non dovrebbe essere perseguita. 

La definizione di precauzione è composta da tre elementi: il pericolo di danno, l’incertezza scientifica e l’azione cautelativa.
Il pericolo di danno non è oggettivo e non può essere quantificato. Riguarda l’esperienza e le conoscenze individuali o collettive e può essere considerato un problema di natura psicologica. In poche parole, il pericolo di danno viene invocato solo quando si percepisce una minaccia, ed è quindi utile per coloro i quali devono effettuare delle scelte, adottare una politica o intraprendere un’azione. La precauzione diventa necessaria solo in presenza di incertezza scientifica. Se la relazione tra causa ed effetto è nota, si parla di prevenzione, non di precauzione.

La precauzione implica la prevenzione, prevenire è meglio che curare. Tutte le precauzioni sono giuste se finalizzate alla prevenzione.

A riguardo e per comprendere meglio tale concetto,  è interessante la lettura dell’articolo dell’arch. Giuseppe Somma che prende in considerazione l’ipotesi di avvalersi del principio di precauzione, qualora, il datore di lavoro, al fine di evitare ai propri lavoratori, disagi dovuti al raggiungimento del luogo di lavoro nel caso di “presumibili” condizioni atmosferiche avverse, precauzionalmente si adopera nell’ adottare una  soluzione alternativa finalizzata alla mitigazione dei rischi dovuti dalle circostanze specifiche.

Il concetto del principio di precauzione è stato introdotto per la prima volta in una comunicazione della Commissione europea nel febbraio 2000, in cui è stato definito e spiegato come applicarlo.

Il principio di precauzione può essere invocato solo quando c’è un potenziale rischio e non può mai essere utilizzato per giustificare decisioni arbitrarie.

Alcuni esempi in cui l’Unione europea ha applicato il principio di precauzione includono il regolamento REACH sulle sostanze chimiche (regolamento (CE) n. 1907/2006) e il regolamento generale sulla legislazione alimentare (regolamento (CE) n. 178/2002).

Il principio di precauzione, è citato nell’articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (UE), ha lo scopo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente attraverso l’adozione di misure preventive in caso di rischio. Tuttavia, nella pratica, il suo campo di applicazione si estende anche alla politica dei consumatori, alla legislazione europea sugli alimenti e alla sicurezza della salute umana, animale e vegetale.
È importante che la definizione del principio di precauzione abbia un impatto positivo a livello internazionale, al fine di garantire un adeguato livello di protezione dell’ambiente e della salute nei negoziati internazionali. Infatti, questo principio è stato riconosciuto da varie convenzioni internazionali e figura in modo particolare nell’Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
Secondo la Commissione europea, il principio di precauzione può essere invocato quando un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati attraverso una valutazione scientifica e obiettiva, se questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza. Il ricorso al principio si inserisce quindi nel quadro generale dell’analisi del rischio e più specificamente nella gestione del rischio che corrisponde alla fase decisionale.
Le autorità incaricate della gestione del rischio possono decidere di agire o di non agire a seconda del livello di rischio. Se il rischio è alto, si possono adottare diverse categorie di misure proporzionate, come atti giuridici, finanziamento di programmi di ricerca o misure informative per il pubblico.
Il ricorso al principio di precauzione deve essere supportato da una valutazione scientifica completa e dalla determinazione del grado di incertezza scientifica, una valutazione del rischio e delle conseguenze potenziali dell’assenza di azione e la partecipazione di tutte le parti interessate alla definizione delle misure di precauzione.
Inoltre, quando viene invocato il principio di precauzione, restano applicabili i cinque principi generali della gestione dei rischi: proporzionalità tra le misure prese e il livello di protezione ricercato, non discriminazione nell’applicazione delle misure, coerenza con situazioni analoghe o approcci analoghi, esame dei vantaggi e degli oneri dell’azione o dell’assenza di azione e riesame delle misure alla luce dell’evoluzione scientifica.
Nella maggior parte dei casi, i consumatori europei e le associazioni che li rappresentano devono dimostrare il pericolo associato a un processo o a un prodotto messo sul mercato, ad eccezione dei medicinali, dei pesticidi o degli additivi alimentari.

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Architetto libero professionista esperto in sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

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