Ponteggi, la nuova norma UNI 11927:2023. Attrezzature provvisionali – Ponteggi di facciata con funzione di protezione dei bordi – Requisiti prestazionali e metodi di prova

normativa UNI 11927

La normativa UNI 11927 stabilisce una serie di requisiti che i ponteggi devono rispettare, riguardanti la loro geometria, stabilità e resistenza, con particolare attenzione alle sollecitazioni dinamiche causate da possibili impatti di persone o materiali. È fondamentale che queste opere provvisionali siano in grado di assorbire l’energia cinetica generata dal movimento delle persone o degli oggetti che transitano su di essi, al fine di prevenire cadute.

Con l’entrata in vigore della norma Uni 11927 “Attrezzature temporanee – Ponteggi di facciata con funzione di protezione dei bordi – Requisiti prestazionali e metodi di prova”, il panorama normativo nazionale per la sicurezza nel settore edile si arricchisce di un ulteriore strumento di riferimento per gli operatori del settore. Il testo è stato redatto da un gruppo di lavoro specifico, coordinato da Luca Rossi, ricercatore del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) dell’Inail, nell’ambito della Commissione sicurezza Uni presieduta da Fabrizio Benedetti, coordinatore generale della Consulenza tecnica salute e sicurezza centrale (Ctss) dell’Istituto.

La Uni 11927 si applica ai ponteggi di facciata, che sono costituiti da componenti prefabbricati o da tubi e giunti utilizzati per proteggere i lavoratori che operano sui bordi di superfici piane o inclinate dal rischio di cadute da altezze elevate. La possibilità di utilizzare questi ponteggi era stata definita dalla circolare n. 29/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa presentazione di un progetto specifico per ogni realizzazione e dopo una valutazione adeguata dei rischi. Con la nuova norma, i fabbricanti dispongono di uno strumento chiaro e condiviso, valido sia per le fasi di progettazione che per quelle di realizzazione.

I requisiti dei ponteggi e le prescrizioni di montaggio.

Secondo questa norma, queste attrezzature temporanee devono soddisfare specifici requisiti, come gli aspetti geometrici e quelli di stabilità e resistenza, soprattutto in relazione alle sollecitazioni dinamiche causate da possibili impatti di persone e materiali. In particolare, queste strutture devono essere in grado di assorbire l’energia cinetica generata dal movimento di persone o oggetti che passano su di esse, al fine di prevenire cadute. Vengono inoltre stabiliti i criteri da seguire durante le procedure di montaggio dei ponteggi, tenendo conto di diversi fattori come la posizione del montante interno e dell’ultimo piano, la larghezza dell’ultimo piano, l’altezza del montante superiore, la posizione del corrimano principale e quello superiore.

Che cosa stabilisce la normativa italiana.

Secondo l’articolo 131, del D. lgs. 81/2008 è necessaria un’autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro, basata su una relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione. Il comma 5 dell’articolo 131 del d.lgs. 81/08 specifica che l’autorizzazione ministeriale da parte del costruttore, deve essere rinnovata ogni dieci anni per verificare se il ponteggio sia adeguato all’evoluzione del progresso tecnico. A tal fine è stato costituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Servizio tecnico centrale del CSLLPP, dell’Inail e del CNR (Istituto per le tecnologie della costruzione). Il Documento elaborato dal gruppo di lavoro consentirà al Ministero di definire le indicazioni tecniche aggiornate in base all’evoluzione del progresso tecnico. Sulla base di questo documento, l’INAIL ha pubblicato “I ponteggi di facciata – Analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee”. Lo scopo di questo manuale è confrontare e valutare le differenze tra i requisiti previsti per i ponteggi di facciata nella legislazione italiana e quelli indicati nelle norme tecniche europee UNI EN. Queste ultime (UNI EN 12810 e UNI EN 12811) rappresentano attualmente l’apice dell’innovazione tecnologica nel campo dei ponteggi in Europa e sono sicuramente un punto di riferimento per un aggiornamento del settore e un confronto con gli altri Paesi europei. Identificare queste differenze potrebbe contribuire a definire uno dei possibili significati di “evoluzione del progresso tecnico”, come indicato nell’articolo 131 del d.lgs. 81/08.

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Scarica qui la guida INAIL “I ponteggi di facciata – Analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee”

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