Nomina del Preposto



L’obbligo di individuazione del preposto, in virtù dell’art 18 comma 1 del d. lgs. 81/2008 smi

Il D.Lgs. n. N. 81/2008, modificato dall’articolo 13 del DL n. 146/2021 e convertito con Legge n. 215/2021, impone al datore di lavoro l’obbligo di designare per iscritto il preposto per organizzare e supervisionare le attività di sicurezza sul lavoro (art. 18, comma 1, lettera b-bis). Questo obbligo può essere evitato solo se il datore di lavoro decide di svolgere personalmente i compiti di vigilanza.
Le modifiche hanno anche ampliato i poteri di controllo del preposto, che ora può interrompere temporaneamente l’attività in caso di condizioni di pericolo e deve segnalare al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate (Art. 19, comma f-bis) .
Queste modifiche sembrano in contrasto con l’articolo 299 del D.Lgs. 81/2008, che consiglia che il preposto può essere anche un lavoratore che, pur senza una formale designazione, esercita di fatto un ruolo direttivo. Tuttavia, questa disposizione conserva la sua validità legale.
Il preposto ha l’obbligo di interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti se le sue disposizioni non vengono rispettate. In caso di inadempimento, il preposto può essere soggetto a sanzioni penali, tra cui l’arresto fino a due mesi o un’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro. Inoltre, in caso di infortunio grave, possono sorgere altre responsabilità penali.