La formazione obbligatoria e l’aggiornamento del preposto
Rolando Dubini, avvocato del Foro di Milano, cassazionista.
Coerentemente con la nuova e più importante posizione di garanzia del preposto, la Legge di conversione n. 215/2021 del Decreto Legge n. 146/2021 ha introdotto nell’articolo articolo 37 sulla Formazione il nuovo comma 7-ter, ai sensi del quale “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
La violazione di questo comma è punita, per il datore di lavoro e il dirigente, come segue:
• Art. 37, co. 1, 7, 7-ter, 9 e 10: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)].
Dunque per quel che riguarda la formazione in presenza e l’aggiornamento biennale della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei preposti possiamo dire quanto segue:
La legge di conversione 215/2021 del DL 146/2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 20.12.2021, ed è entrata in vigore il giorno dopo. L’obbligo penalmente sanzionato con arresto o ammenda dell’aggiornamento biennale è stato introdotto nell’art. 37 del D.Lgs. 82/2008 da tale legge.
La Costituzione vieta la retroattività della legge penale. Per effetto di tale divieto l’obbligo è dunque entrato in vigore il 21.12 2021 e non può avere effetto retroattivo. Fatto salvo il periodo transitorio che potrebbe essere previsto dal nuovo accordo Stato Regioni sulla formazione, entro giugno 2022. E andrà letta l’imminente nuova circolare di INL.
Nel frattempo chi ha il quinquennio che scade entro il 21.12.2023 rispetta la scadenza già prevista.
Viceversa chi ha il quinquennio che scade oltre il 21.12.2023 dovrebbe comunque completare l’aggiornamento entro tale data.
Chi vuole in ogni caso anticipare i tempi dell’aggiornamento può farlo e si pone così nell’ottica virtuosa del miglioramento continuo.
Per chi ha programmato la formazione FAD, e comunque prima della modifica, visto che il tutto entra a regime il 21.12.2023 e i vigenti accordi stato regioni non sono affatto stati abrogati, continuano ad essere perfettamente validi e obbligatori fino a che non verranno sostituiti, non mi pare ci siano controindicazioni a finire il ciclo formativo in corso con le modalità già decise.
Inoltre la formazione in videoconferenza sincrona registrata con telecamera accesa deve ritenersi tutti gli effetti formazione in presenza.
In tutti i casi un modulo formativo aggiuntivo di una o due ore, possibilmente in presenza, è altamente consigliabile.
Giova rammentare anche la modifica dell’articolo 37 con la nuova parte aggiunta al comma 2: “Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all’accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.
Le verifiche di efficacia durante lo svolgimento della prestazione lavorativa sembrano coincidere esattamente con l’obbligo di vigilanza del preposto (ma anche di intervento, interrompendo il lavoro pericoloso) di cui all’articolo 19.
Redazione NotiziarioSicurezza.it: Rolando Dubini, avvocato del Foro di Milano, cassazionista.