L’obbligo di individuazione del preposto, in virtù dell’art 18 comma 1 del d. lgs. 81/2008 smi

obbligo di nomina del preposto

obbligo del preposto

L’obbligo del preposto, in virtù dell’art. 18 comma 1 del d. lgs. 81/2008 smi.

L’obbligo di nomina del preposto.
L’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, modificato e integrato dall’articolo 13 del D.L. n. 146/2021, convertito con Legge n. 215/2021, in vigore dal 21 dicembre 2021, ha introdotto l’obbligo per il datore di lavoro e/o per il dirigente,  di individuare e designare espressamente per iscritto (
nomina, incarico, comunicazione dei compiti del vigilanza di cui all’art. 19) il preposto, a meno che il datore di lavoro dichiari di svolgere in prima persona i compiti di vigilanza di cui all’articolo 19. L’assunzione diretta da parte del D. di L. del ruolo di preposto alla sicurezza deve essere indicata in modo specifico nei documenti della sicurezza quale il DVR o il POS.

Con la modifica dell’art.18 è stato aggiunto al comma 1, la lettera b-bis) che obbliga il datore di lavoro ad individuare il preposto o più preposti per organizzare e predisporre le attività di vigilanza di cui all’articolo 19. Per tale ruolo il datore di lavoro, nel rispetto dei contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per le attività di controllo e verifica che egli deve svolgere. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento dell’attività che svolge.
L’obbligo di “individuazione” del preposto, non a caso è stato introdotto in seno all’articolo 18 che attiene gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente. Il Datore di lavoro chiamato a tale obbligo organizzativo, per proprie scelte può anche non procedere a tale “individuazione” purché questo provveda personalmente allo svolgimento diretto del ruolo che avrebbe dovuto demandare a persona terza e finalizzato alla vigilanza ed al controllo degli adempimenti antinfortunistici previsti e programmati in seno al DVR.

Vengono inoltre amplificati i poteri di controllo e con la modifica dell’art. 19,  viene introdotto il comma  f-bis) che stabilisce che nel caso di rilevazione di deficienze dei mezzi  e  delle attrezzature di lavoro e di  ogni  condizione  di  pericolo  rilevata durante la vigilanza,  se  necessario,  interrompere  temporaneamente l’attività e,  comunque,  segnalare  tempestivamente  al  datore  di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

La modifica di questi articoli sembra quasi contrastare le indicazioni dell’art.299 del D. lgs. 81/2008 che stabilisce che nell’esercizio  di fatto di poteri direttivi, le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) [datore di lavoro], d) [dirigente]  ed e) [preposto], gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Secondo la logica di tale articolo nella pratica di un cantiere, è considerato preposto quel lavoratore, che di fatto impartisce direttive ed ha un ruolo preminente sugli altri lavoratori, ragione per la quale in virtù di ciò, per l’individuazione della figura del preposto, non era  necessario nessun atto formale da parte del Datore di Lavoro. Questo articolo nonostante le modifiche introdotte con l’ articolo 18 non perde la sua valenza giuridica, in quanto vale sempre e comunque per tutte le situazioni ad esso ascrivibili e per tutti i soggetti a cui si riferisce.

E’ importante precisare che laddove le disposizioni impartite dal preposto non vengono attuate e rispettate, il preposto ha l’obbligo di interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. Per tale specifica funzione obbligatoria del preposto, il D.L. n. 146/2021 prevede l’applicazione della pena dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro, ai sensi dell’art. 56 D. Lgs. 81/2008 Sanzioni per il preposto.

Naturalmente oltre alla sanzione in caso di infortunio grave, si ravvisano responsabilità penali rilevanti.

Circa le responsabilità penali che ricadono sul preposto, è fondamentale che questo sia adeguatamente formato nel merito delle responsabilità civili e penali che tale carica comporta. Si ritiene importante evidenziare l’incidenza delle responsabilità specifiche, attraverso la disamina della sentenza della Cassazione del 09 agosto 2022 n. 30832 nel merito dell’individuazione del profilo di responsabilità di un preposto a seguito di un infortunio mortale avvenuto durante l’uso di una piattaforma elevabile. (Se ne consiglia la lettura)

★★★★★ Redazione NotiziarioSicurezza.it ➡ Arch. Antonio D’Avanzo

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Architetto libero professionista esperto in sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.