Gli obblighi e le responsabilità del preposto. Quali adempimenti

Responsabilità-Preposto

avv-rolando-dubiniGli obblighi del preposto: rilevazione di non conformità comportamentali, deficienze di mezzi e attrezzature e situazioni di pericolo e interruzione attività del lavoratore.

Rolando Dubini, avvocato del Foro di Milano, cassazionista.

Il D.Lgs. n. 81/2008 (TU) all’art. 1 comma 1 definisce la figura del preposto:

e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa“.

La legge 215/2021 di conversione del DL 146/2021 ha apportato importanti modifiche all’articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2008 recante gli “Obblighi del Preposto” penalmente sanzionati a titolo contravvenzionale. 

Ai sensi di detto articolo “in riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: 

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e”, a partire dal 21 dicembre 2021, “in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”. 

Inoltre è pure fondamentale la nuova lettera “f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.

I due nuovi obblighi sono sanzionati penalmente a titolo contravvenzionale, e costituiscono pure gravi violazioni disciplinari del contratto di lavoro:

Sanzioni per il preposto 

Art. 19, co. 1, lett. a), … e f-bis: arresto fino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro [Art. 56, co. 1, lett. a)].

L’obbligo del preposto di vigilare sul rispetto delle disposizioni di legge, e aziendali, di contrastare i comportamenti scorretti e pericolosi dei lavoratori e ogni situazione di pericolo, con l’obbligo di sospendere il lavoro, sempre in caso di pericolo grave e immediato, configura una posizione di garanzia diversa dal passato, più ampia e incisiva, e in molti casi potrebbe configurarsi come l’unico responsabile di infortuni sul lavoro nei quali le macchine e le disposizioni organizzative sono ineccepibili, e la causa dell’infortunio sia da ricondursi unicamente nella mancata sospensione del lavoro (mancato esercizio del potere impeditivo da parte del garante della sicurezza nominato dal datore di lavoro in conformità alla definizione dell’art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008). Inoltre coinvolge anche le situazioni di pericolo create da appaltatori e subappaltatori.

Il datore di lavoro e il dirigente sono obbligati a pretendere lo svolgimento di questi compiti da parte del preposto regolarmente individuato, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 art. 18  recante anche gli Obblighi [di vigilanza] del datore di lavoro e del dirigente: “3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 [preposto], 20 [lavoratore], …, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti”.

In caso di omessa vigilanza saranno corresponsabili delle omissioni del preposto.

Redazione NotiziarioSicurezza.it: Avv. Rolando Dubini

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About the Author

Avv. Rolando Dubini
Avvocato Foro Milano, Cassazionista, diritto penale del Lavoro. Docente e formatore esperto in materia Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, nonché autore di 25 libri e numerose pubblicazioni in ambito prevenzionistico.