CCNL: Aggiornamento formativo triennale per i lavoratori dell’edilizia

contratto-CCNL

Il nuovo Contratto collettivo nazionale dell’edilizia prevede la periodicità triennale dell’aggiornamento per i lavoratori.
Un contratto regola i rapporti tra le parti che lo firmano.
Le parti che hanno firmato, per la parte datoriale, sono ANCE, Legacoop, Confcooperative e AGCI.
Per la parte sindacale FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL.
Quindi queste parti datoriali e sindacali sono impegnate al rispetto di questo contratto.
Per quanto riguarda la formazione, l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 rinvia al vigente Accordo Stato Regioni.
L’aggiornamento per i lavoratori (preposti esclusi – vedi L. n. 215/2021) ha cadenza quinquennale.
Un datore di lavoro che rispetta il quinquennio di aggiornamento, come previsto dalla Legge, non può essere sanzionato da un ente di vigilanza ne tanto meno lo può essere un datore di lavoro la cui associazione di categoria non ha aderito al nuovo CCNL.
Peraltro è in vigore l’art. 509 del Codice Penale:
“Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo, è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516”.

Pertanto, se in cantiere ci va la Asl non può contestare direttamente la violazione dell’art. 37 secondo quanto previsto dall’art. 55 del D.Lgs. n. 81/2008, se riveste le funzioni di UPG.
L’articolo 509 del Codice penale è stato depenalizzato e dunque la ASL/ATS deve comunicare la notizia del mancato rispetto del contratto all’Ispettorato territoriale del lavoro-INL.
La norma sulla depenalizzazione dell’articolo 509 del Codice Penale è inequivocabile:
Decreto legislativo, 30/12/1999 n° 507
Art. 57.
(Autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative).
Dopo l’articolo 19 delle disposizioni coordinamento e transitorie del codice penale, approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, è inserito il seguente:

“19-bis. — (Omissis)
Le autorità di seguito elencate sono competenti ad applicare le sanzioni amministrative previste dagli articoli indicati in relazione a ciascuna di esse:
(Omissis)
Ministero del lavoro e della previdenza sociale: articolo 509 del codice penale …”

In conclusione, l’ente di vigilanza INL può contestare direttamente la sanzione amministrativa per il mancato aggiornamento triennale, viceversa la Asl/ATS no, perché non è competente per questo tipo di sanzione amministrativa.
L’obbligo dell’aggiornamento triennale ovvi vale solo per i datori di lavoro le cui rappresentanze hanno aderito al nuovo CCNL dell’edilizia.
In merito “a chi controlla cosa” ricordo che l’art. 90 comma 9 lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008 (ultimo periodo) già prevede a carico del committente o del Responsabile dei Lavori di chiedere alle imprese esecutrici un’autocertificazione riguardo il CCNL applicato.

Redazione Notiziario Sicurezza by Avv. Rolando Dubini

 

About the Author

Rolando Dubini
Avvocato Foro Milano, Cassazionista, diritto penale del Lavoro. Cassazionista, docente e formatore esperto in materia Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, nonché autore di 25 libri e numerose pubblicazioni in ambito prevenzionistico.

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