Condanna RLS. Queste le motivazioni addotte dalla Corte di Appello di Bari. Sentenza confermata dalla Corte di Cassazione Penale, 25 settembre 2023 n. 38914

Tribunale di Bari sentenza di condanna RLS

La responsabilità penale del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) che fa parte del consiglio di amministrazione della società ove avviene un grave infortunio mortale.
Sentenza della Corte di Appello di Bari, sentenza 1076/2022 depositata l’8 agosto 2022 [“confermata” dalla Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, 25 settembre 2023 (ud. 27 giugno 2023), n. 38914]

Ecco come la Corte d’Appello di Bari ha motivato la condanna del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza: “nel caso di specie risulta che L.S. non ha in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano attribuiti per legge [in qualità di RLS], consentendo che il Piccinini [il lavoratore travolta dai tubolari d’acciaio che lo hanno ucciso] fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza avere ricevuto adeguata formazione, non sollecitando in alcun modo da parte del responsabile dell’azienda l’adozione di modelli organizzativi [l’azienda avava già avuto infortuni simili, e in uno di questi era morto un socio dell’azienda] in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal [RSPP, con nota alla società del 27.1.2009 aveva segnalato la necessità che il muletto venisse assegnato a personale appositamente formato]. Ritiene la Corte del tutto condivisibili le conclusioni cui perveniva il Tribunale di primo grado [di Trani] in merito alla sussistenza in capo alloS. della posizione di garanzia e dunque della ipotizzabilità a suo carico di una cooperazione colposa nella condotta omissiva posta in essere dal legale rappresentante dell’azienda [parimenti condannato, ma con una sanzione più elevata] rivestendo loS. non solo il ruolo di [rappresentante] dei lavoratori per la sicurezza ma anche di membro del Consiglio di Amministrazione della S*** S.r.l..
D’altra parte, la condotta totalmente omissiva riscontrabile in capo allo S. risulta comprovata dalla circostanza che alcuni lavoratori dell’azienda non erano neanche a conoscenza del ruolo ricoperto dal predetto imputato, come riferito da [un dipendente] il quale si rendeva conto delle funzioni che avrebbe dovuto esercitare lo L.S. solo successivamente allo svolgimento dei corsi di formazione organizzati dopo il sinistro mortale verificatosi in azienda. [Corte di Appello di Bari, sentenza 1076/2022 depositata l’8 agosto 2022].
Dunque la Corte d’Appello che confermato la condanna di L.S., che era contemporaneamente membro del consiglio di amministrazione e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (funzione ignota ad alcuni lavoratori, in azienda azienda di una ventina di dipendenti) essenzialmente per “cooperazione colposa nella condotta omissiva posta in essere dal legale rappresentante dell’azienda [parimenti condannato, ma con una sanzione più elevata] rivestendo lo S. non solo il ruolo di [rappresentante] dei lavoratori per la sicurezza ma anche di membro del Consiglio di Amministrazione della S*** S.r.l..”

Redazione NotiziarioSicurezza.it: Avv. Rolando Dubini

 

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Avv. Rolando Dubini
Avvocato, dal 1987 si occupa di igiene e sicurezza del lavoro, come consulente aziendale, formatore di lavoratori, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, preposti e Dirigenti e relatore a convegni e seminari. È consigliere nazionale Aias; direttore della rivista PREVENZIONE & SICUREZZA; formatore per aziende in materia di sicurezza e l’igiene del lavoro; docente ai corsi RSPP-ASPP, Datori di Lavoro, RLS, Dirigenti e preposti e numerosi altri. Ha pubblicato alcuni testi specialisti nel settore della salute e sicurezza sul lavoro; collabora con le più importanti riviste e notiziari web specialistici, dedicati alla sicurezza del lavoro tra cui NotiziarioSicurezza.it.

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