Il preposto addetto al montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi. Compiti e responsabilità.

Preposto-ponteggi

Preposto ponteggi. Compiti e responsabilità.
Ai sensi dell’articolo 136 del d. lgs. 81/2008s.m.i. il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, e che la formazione indicata al comma 7 abbia un carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell’allegato XXI.

In virtù di quanto predisposto a livello normativo, è giusto precisare che per le aziende che realizzano ponteggi direttamente, il preposto è obbligatorio, a meno che questo ruolo non sia assolto personalmente dal Datore di lavoro il quale naturalmente deve egli stesso aver frequentato il corso di 28 ore.  In tal caso il datore di lavoro è obbligato a presenziare durante tutto il corso dei lavori e verificare costantemente il rispetto del ponteggio alle norme di sicurezza.

Il preposto oltre alla formazione di 28 ore deve obbligatoriamente frequentare un corso specifico almeno di 4 ore per l’approfondimento delle tematiche riguardanti le responsabilità civili e penali.

Il Prepostoin un team di ponteggiatori ha vari compiti di controllo per garantire la sicurezza del lavoro e la conformità con le normative vigenti. Ecco alcuni controlli che costantemente deve effettuare

Controllo delle Attrezzature : Controllare l’integrità delle attrezzature e del materiale utilizzato (tubi, giunti, pedane, ancoraggi, ecc.). Questo significa assicurarsi che non ci siano segni di usura, corrosione o danni strutturali.
Corretta Installazione : Verificare che i ponteggi siano installati correttamente secondo gli schemi indicati dal PiMUS, che siano stabili e sicuri, e che tutti i componenti necessari (come i parapetti e le reti di sicurezza) siano stati  montati.
Formazione e competenze del personale : Deve assicurarsi che tutti i lavoratori siano adeguatamente formati e competenti per il lavoro che stanno svolgendo. Questo include la formazione sulla sicurezza, l’uso corretto delle attrezzature, e la conoscenza dei procedimenti in caso di emergenza.
Protezione individuale : controllare che tutti i lavoratori utilizzino l’equipaggiamento di protezione individuale (DPI) appropriato, come caschi, scarpe antinfortunistiche, imbracature e cordini di sicurezza, ecc.
Controllo periodico : I ponteggi dovrebbero essere controllati regolarmente durante il periodo di utilizzo, dopo ogni modifica, e dopo eventi metereologici come tempeste, terremoti o altre manifestazioni  importanti.
Sospendere i lavori in caso di pericolo. Il preposto ha il potere di sospendere i lavori in caso di pericolo. In caso di pericolo grave, il preposto deve sospendere immediatamente i lavori e allontanare i lavoratori dalla zona pericolosa.
Segnalazioni. Il preposto deve segnalare al datore di lavoro e al responsabile della sicurezza tutte le irregolarità e i pericoli che rileva.
Documentazione : Tenere traccia e controllare la documentazione necessaria, come certificati di formazione, registri di ispezione, piani di montaggio e smontaggio, ecc.
Vediamo invece quali sono le sanzioni a carico del preposto qualora il ponteggio non risultasse realizzato nel rispetto delle regole imposte dal PIMUS.

I Preposti rischiano l’arresto fino a due mesi o un’ammenda da 438,40 a 1.315,20 € per le inadempienze di cui al D.Lgs. 81/08 Art. 19, co. 1, lett. a, c, e ed f):
1. mancata vigilanza sulla osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
2. mancata vigilanza sull’utilizzo da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
richiesta ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
2. mancata segnalazione al datore di lavoro della presenza di macchinari e attrezzature, nonché di dispositivi di protezione, carenti e non adeguati alle condizioni di pericolo presenti sul luogo di lavoro.
Inoltre, i Preposti sono soggetti ad arresto fino a un mese oppure ad un’ammenda da 219,20 a 876,80 euro, per il mancato rispetto dei seguenti obblighi di cui all’art. 19, co. 1, lett. b, d, g) del D. Lgs. 81/2008 ed inerente:
1. verifica che i lavoratori, che operano in zone dove è presente un rischio grave e specifico, abbiano ricevuto adeguate istruzioni;
2. immediata informazione ai lavoratori sugli eventuali rischi gravi a cui sono esposti;
3. mancato svolgimento da parte del preposto di apposito corso di formazione.

Nel caso in cui il ponteggio non risulti realizzato nel rispetto delle regole imposte dal PIMUS, il preposto è responsabile della violazione delle norme di sicurezza sul lavoro e può essere sanzionato, ai sensi dell’articolo 159 c .2 lettera b) del D.Lgs. 81/2008.

Inoltre, il preposto può essere condannato al risarcimento dei danni, ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile, qualora il lavoratore utilizzatore subisca un infortunio a causa del ponteggio non realizzato nel rispetto delle regole imposte dal PIMUS.

In ultima analisi è importante ricordarsi che il preposto è una figura chiave per la sicurezza sul lavoro e che deve vigilare sul corretto utilizzo dei ponteggi e dei DPI da parte dei lavoratori, e che egli è responsabile anche per le altrui inadempienze. Per questo consigliamo ad effettuare un corso di formazione per preposti adeguato alle responsabiltà che il compito comporta.

Redazione NotiziarioSicurezza.it arch. Antonio D’Avanzo.

Art. 19 D. Lgs. 81/2008 Obblighi del preposto

 
 

 

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