DPI anticaduta 3a categoria, l’obbligo di formazione per gli addetti ai lavori in quota.

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L’obbligo di formazione per addetti ai lavori in quota ed uso DPI 3a categoria anticaduta. Art. 77 comma 4 lettera h) del D. lgs. 81/2008 smi,
La formazione per i lavoratori impegnati nei lavori in quota che si espongono al rischio di caduta dall’alto da una altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile, è resa obbligatoria dal D.Lgs. 81/2008, dall’ art. 77, la cui omissione è sanzionata con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell’art. 87 comma 3 lett. c).

Infatti ai sensi dell’art. 77 comma 4 lettera h) del D. lgs. 81/2008 smi il datore di lavoro deve assicurare una formazione adeguata per i propri lavoratori ed organizza, in virtù dei propri obblighi, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI anticaduta che ai fini normativi ai sensi decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 sono considerati DPI salvavita e pertanto classificati DPI III categoria.
Si intendono DPI anticaduta di terza categoria quelli definiti dalla norma UNI EN 363:2019 ed indicati nel Titolo IV dall’art. 115 – sistemi di protezione contro le cadute dall’alto.

L’Art. 78  del Testo Unico  inoltre, invidia ed impone gli obblighi a cui ogni lavoratore deve essere assoggettato in virtù di quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera h), che obbliga i lavoratori a sottoporsi al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell’articolo 77 comma 4, lettera h), e comma 5.

Anche l’art. 136 del D. lgs. 2008/smi ex art 5 del D. Lgs. 8 luglio 2003, n. 235, prevede ai sensi del comma 6 che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, ad opera di lavoratori che abbiano ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

Il corso deve essere frequentato da tutti i lavoratori che svolgono attività lavorative in quota, indipendentemente dalla loro qualifica professionale. Il corso non ha una durata prestabilita per legge, ma è  prerogativa del datore di lavoro scegliere un corso conformato sulle specifiche esigenze lavorative.
Il corso di formazione deve trattare prevalentemente i seguenti argomenti:

  • Riferimenti normativi relativi ai lavori in quota
  • Definizione di lavoro in quota
  • Rischi connessi ai lavori in quota
  • La norme UNI EN 363:2019, e le diverse tipologie di cui all’art. 15 del D. Lgs. 81/2008 smi.
  • Strumenti e attrezzature di lavoro per i lavori in quota
  • Tecniche di utilizzo dei DPI anticaduta, degli strumenti e delle attrezzature di lavoro per i lavori in quota
  • Procedure di lavoro in sicurezza per i lavori in quota (addestramento)

Alla fine dell’attività formativa, i lavoratori devono superare un esame di verifica delle conoscenze acquisite.
I destinatari dell’attività di formazione sono tutti i lavoratori esposti ed in particolare:
imprese edili che effettuano lavori di manutenzione e ricostruzione di tetti, coperture e lastrici solari, imprese installatrici o manutentori di impianti fotovoltaici, utilizzatori di piattaforme di lavoro elevabili o piattaforme autosollevanti su colonne (PLAC), addetti al montaggio e smontaggio ponteggi metallici, rimozione ed incapsulamento di coperture di amianto, operatori ed addetti alla realizzazione di palchi e torri per eventi e spettacoli musicali, giardinieri e manutentori del verde, tappezzieri e montatori di verande e serramenti o qualsiasi altra attività lavorativa che si svolge ad una quota maggiore di 2 m.

Il datore di lavoro è tenuto a verificare che tutti i lavoratori che svolgono attività lavorative in quota siano in possesso dell’attestato di formazione. In caso di mancato rispetto dell’obbligo di formazione, il datore di lavoro è soggetto a sanzioni amministrative e penali.

I corsi di formazione per lavoratori impegnati nei lavori in quota sono importanti per ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali. I lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata sono in grado di identificare e valutare i rischi connessi ai lavori in quota e di adottare le misure di sicurezza necessarie per prevenire gli infortuni.

Caduta dall’alto durante i lavori di potatura. Sentenza Cassazione n. 30174 del 12/07/2023

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Redazione NotiziarioSicurezza.it: Arch. Antonio D’Avanzo

 

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Architetto libero professionista esperto in sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

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