Caduta dall’alto durante i lavori di potatura. Sentenza Cassazione n. 30174 del 12/07/2023

Caduta dall'alto potatura

Caduta dall’alto durante i lavori di potatura in quota. Cassazione Penale, sentenza n. 30174 del 12/07/2023 
La Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, con sentenza del 12 luglio 2023, n. 30174, ha confermato la condanna di un datore di lavoro per la caduta da una scala di un lavoratore durante l’esecuzione di lavori di potatura in quota.

Quale addebito di colpa nei confronti del datore di lavoro, sono state individuate la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia nonchè la violazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 70, comma 1, e art. 71, comma 1, per non aver messo a disposizione del lavoratore attrezzature idonee ai fini della sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere, in particolare, nel caso di specie in ragione del rischio caduta dall’alto, quali una scala.

Nello specifico il lavoratore era stato incaricato di potare un albero utilizzando una scala portatile doppia telescopica in alluminio. Durante le operazioni, il lavoratore è caduto dalla scala e ha riportato lesioni personali gravi, consistite in trauma cranico con emorragia cerebrale, giudicate guaribili in giorni 241.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna del datore di lavoro per il reato di lesioni personali colpose, rilevando che lo stesso non aveva adottato le misure di sicurezza necessarie per prevenire l’infortunio, in particolare non aveva fornito al lavoratore un’imbracatura di sicurezza e non aveva disposto l’esecuzione dei lavori in presenza di un secondo lavoratore.
Inoltre, la Corte ha anche rilevato che il destinatario dell’obbligo di tutela, non aveva fornito al lavoratore alcuna formazione specifica sui rischi connessi ai lavori in quota, in particolare non gli aveva spiegato come utilizzare correttamente la scala e come indossare l’imbracatura di sicurezza.

Avverso la sentenza, l’imputato, a mezzo del difensore ha proposto ricorso formulando tre motivazioni essenziali.
1) che il compito assegnato al lavoratore consisteva nella potatura di un’edera che intralciava il passaggio delle persone e che pendeva dalla pensilina d’ingresso di un’autorimessa alta 2,50 metri.
Posto che l’altezza dell’uomo medio con il braccio alzato è di 2.25 metri, il lavoratore, per eseguire il compito demandatogli, non necessitava della scala. Il lavoratore, inoltre, aveva la disponibilità di una cesoia munita di prolunga di ben 2 metri e di trancia con manico lungo 40 cm a cui andavano aggiunti i 10 cm delle lame, sicchè doveva escludersi che fosse stato chiamato a svolgere un lavoro in quota.
2) che il datore di lavoro aveva ottemperato a tutti gli adempimenti su di lui gravanti, avendo predisposto il Documento di Valutazione del Rischioe  che il lavoratore era stato adeguatamente formato e informato.
3) che i corrispettivi calcolati non fossero adeguati a quelli dettati dall’art. 135 del c.p. 

La Corte di Cassazione, con questa sentenza, conferma l’importanza per i datori di lavoro di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per prevenire gli infortuni sul lavoro, in particolare per i lavori in quota.

Redazione NotiziarioSicurezza.it: Sentenze commentate

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Sentenza Penale del 27 ottobre 2021, n. 38413 – Caduta dal ponteggio. Responsabilità del preposto e del datore di lavoro.

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