Verifica periodica e revisione dei Dispositivi di Protezione Individuale DPI

Manutenzione DPI

Il Decreto Legislativo 81/2008 s.m.i. obbliga il datore di lavoro di garantire che i DPI affidati o da affidare, siano in buono stato di conservazione e funzionamento ed idonei all’uso per i quali essi sono previsti.  La norma EN 365:2005 (Punto 4.4 comma B-C), prevede che i dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto, siano controllati almeno una volta ogni 12 mesi da personale competente ed autorizzato dal datore di lavoro. Il produttore stabilisce le modalità di controllo annuale dei dispositivi prodotti e la data di produzione dalla quale scattano i 5 anni di validità del prodotto.

Al fine di dare evidenza oggettiva degli adempimenti imposti, è importante compilare il registro di controllo del DPI, spesso allegato al libretto uso e manutenzione o eventualmente da istituire ex novo, prestando particolare attenzione alle date di acquisto e di  messa in servizio del prodotto. Pertanto, per ogni DPI anticaduta acquistato, è necessario sapere che il controllo viene effettuato dopo 12 mesi dalla data di primo utilizzo. Ad esempio, se un DPI viene acquistato a gennaio 2024 e viene utilizzato a giugno dello stesso anno, dovrà essere revisionato entro giugno 2025, a condizione che sia conservato in modo adeguato. Se il libretto di istruzioni viene smarrito, è possibile compilare un modulo riportante i dati obbligatori previsti dalla norma EN 365; in questo caso, la revisione dovrà essere effettuata dopo 12 mesi dalla data di acquisto indicata sull’etichetta del DPI. Se non sono presenti informazioni relative alla data di messa in servizio, si applica la condizione più restrittiva, ovvero la data di produzione indicata sulla targhetta identificativa del DPI.

Per effettuare la revisione di un DPI anticaduta, è necessario prima verificare la presenza dell’etichetta, assicurarsi che sia leggibile e che il prodotto non sia scaduto.
La durata di vita massima è valida solo se i DPI vengono utilizzati e conservati correttamente come indicato nei libretti d’uso e manutenzione.
Le istruzioni per l’ispezione periodica devono includere:
a) un avvertimento sulla necessità di effettuare ispezioni periodiche regolari e sul fatto che la sicurezza degli utilizzatori dipende dall’efficienza continua e dalla durabilità dell’attrezzatura;
b) una raccomandazione sulla frequenza delle ispezioni periodiche, tenendo conto di fattori come la legislazione, il tipo di attrezzatura, la frequenza di utilizzo e le condizioni ambientali. La raccomandazione deve specificare che le ispezioni periodiche devono essere effettuate almeno ogni 12 mesi;
c) un avvertimento che sottolinea che le ispezioni periodiche devono essere eseguite solo da personale competente e nel rigoroso rispetto delle procedure di ispezione periodica del produttore.

In caso di un evidente danneggiamento, lesioni o nel caso in cui il DPI sia particolarmente degradato, il DPI NON DEVE ESSERE UTILIZZATO. E’ necessario rivolgersi al preposto, al RSPP o al RSL, e richiederne la sostituzione. È assolutamente vietato eliminare, modificare, sistemare o sostituire qualsiasi componente dei DPI.

 
La verifica ordinaria è un compito dell’utilizzatore (lavoratore competente opportunamente formato) ai sensi dell’art. 78 c.3,  mentre quella periodica è un onere del datore di lavoro; qualora il datore di lavoro non sia competente o non sia capace ad effettuare le verifiche dei DPI di III categoria,  può rivolgersi ad organizzazioni specializzate esterne che possono rilasciare idonea certificazione  per l’attività di controllo effettuate.

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