Gli abiti da lavoro sono da considerare indumenti o DPI?

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Nel corso degli anni, durante le attività di formazione,  ci siamo spesso soffermati ad argomentare sulla differenza dei DPI ed in particolare nell’approfondimento del comma 2 dell’art. 74 del  D. Lgs. 81/2008 che indica quali non sono da considerare DPI. 

2. Non costituiscono DPI:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
(lettera così modificata dall’art. 47 del d.lgs. n. 106 del 2009)
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Al comma 2 lettera a) vengono chiaramente indicati gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

Questa definizione ha alimentato nel tempo controversie contrastanti, che hanno portato a sentenze diversificate fino a quella del 10 maggio 2023, n. 12709 emessa dalla Cassazione Civile, Sez. Lavoro che ha ribaltato la sentenza n. 432 del 21.2.2019, attraverso cui i giudici di primo grado, respingevano la richiesta di tre autisti operatori ecologici , di ottenere un risarcimento per il mancato lavaggio e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale, da parte del datore di lavoro,  ritenendo che gli indumenti da lavoro forniti dall’azienda non fossero da considerare D.P.I.. La corte riteneva inoltre questi DPI  non idonei se non destinati a proteggere dai rischi di contatto con sostanze nocive o agenti patogeni.
La corte di cassazione in accoglimento del ricorso proposto dai lavoratori, ha annullato la sentenza ed ha rinviato alla corte d’appello la rivisitazione del procedimento, ritenendo che la raccolta dei rifiuti esponga al contatto con germi e virus, in particolare attraverso le mani (per contatto con la bocca o per la presenza di ferite) oppure per inalazione.

La decisione dei giudici di legittimità riguarda la sicurezza sul lavoro e la corretta definizione dei DPI, confermando quanto sostenuto dalla maggioranza della giurisprudenza (Cass. n. 16749 del 2019; n. 17132 del 2019; n. 17354 del 2019; Cass. n. 5748 del 2020; Cass. n. 17100 del 2021).

Nel caso specifico, la Corte d’Appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado che ha riconosciuto al lavoratore il diritto al risarcimento dei danni causati dal mancato lavaggio dei seguenti indumenti: gilet e giubbotto ad alta visibilità, giubbotto impermeabile, pantaloni da lavoro invernali e guanti protettivi, considerati tutti dispositivi di protezione individuale.

La società datrice di lavoro ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Bari, sostenendo che gli indumenti in questione non costituivano DPI dal punto di vista tecnico, ma semplici vestiti forniti per proteggere gli abiti civili dall’usura normale legata all’attività lavorativa, e che quindi il datore di lavoro non era obbligato a lavarli.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso affermando che la definizione legale di DPI non si limita alle attrezzature specifiche create e vendute per proteggere da rischi specifici, ma include qualsiasi attrezzatura, accessorio o complemento che possa effettivamente costituire una barriera protettiva, anche se limitata, contro qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Pertanto, gli indumenti utilizzati dal lavoratore sono stati considerati DPI e il datore di lavoro è obbligato a fornirli e garantirne l’idoneità a prevenire infezioni attraverso il relativo lavaggio, che è essenziale per mantenere gli indumenti efficienti e rientra quindi tra le misure obbligatorie per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

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