La linea vita è un Dispositivo di Protezione Individuale o Collettivo?

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L’installazione delle linee vita sugli edifici, ovvero l’installazione di dispositivi di ancoraggio UNI EN 795:2012 è diventata obbligatoria in diverse Regioni italiane, come in Toscana, in Liguria, in Lombardia, in Piemonte, in Emilia Romagna, in Sicilia nelle Marche e dal 2019 anche in Campania. Queste misure sono state adottate al fine di dotare gli edifici di sistemi di protezione contro le cadute dall’alto, sia per quelli nuovi che per quelli esistenti soggetti a ristrutturazioni significative che riguardano il rifacimento di tetti e coperture. Nelle Regioni in cui vige la legge contro il rischio di caduta dall’alto, il committente che realizza un edificio ex novo o procede ad una ristrutturazione significativa del tetto o del piano di copertura come anche i lastrici solari, non può, non prevedere l’istallazione di un sistema di ancoraggio permanente del tipo UNI EN 795:2012, per limitare il rischio di caduta dall’alto. 

La linea vita, secondo la norma UNI EN 795, consiste in un insieme di elementi metallici posti sulle coperture degli edifici, ai quali gli operatori si agganciano tramite imbracature, corde, cordini e connettori vari. Questo sistema può essere installato in modo stabile o temporaneo. Nel primo caso, il sistema permanente fa riferimento ai sistemi di ancoraggio UNI EN 795 Tipo A, C, D, e viene installato sulle coperture dei nuovi edifici o nella ristrutturazione di quelli esistenti, per consentire nel tempo, interventi di manutenzione in sicurezza, mentre i sistemi anticaduta, UNI EN 795 Tipo B ed E, sono per un utilizzo temporaneo di tipo occasionale e si usano per interventi per i quali si richiede un installazione rapida, veloce ed economica da montare all’occorrenza, e che al termine del lavoro viene rimossa. 

Prima di argomentare ed approfondire tale tematica, è importante ricordare la definizione che il legislatore italiano ha dato dei DPI attraverso l’articolo 74 comma 1 del D. lgs. 81/2008 :

Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Il comma 2 indica invece quali non sono da considerarsi DPI.

Ciò premesso, è importante sottolineare che la linea vita rientra tra le “misure di protezione”, ma non è da considerare un dispositivo di protezione collettiva, in quanto, l’articolo 115 del Decreto Legislativo n. 81/2008 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di utilizzare sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, elencando nello specifico, i “DPI” per prevenire i rischi di caduta dall’alto.

Nel novero degli elementi elencati è presente la linea vita che nell’incipit dell’articolo 115 dice che  il datore di lavoro, nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, si devono adoperare sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali le imbracature, connettori, cordini, dissipatori, guide e linee vita flessibili o rigide.

In virtù di tale assunto le line vita UNI EN 795 tipo C o D, son da ritenersi un Dispositivo di Protezione Individuale per la qual cosa in virtù dell’articolo 75 questi devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva che bisogna sempre prediligere al posto di quelli individuali. 

Nello specifico è importante fare riferimento alla sentenza di Cassazione Penale, del 26 febbraio 2016, n.21575  che riporta la condanna del datore di lavoro, per aver favorito l’uso di una linea vita preesistente, in alternativa alla realizzazione di un ponteggio metallico fisso, la cui spesa era stata comunque prevista nella contabilità dei lavori da realizzare.

Ai sensi della Direttiva-quadro 89/391/CEE, la linea vita rientra invece tra i “sistemi di protezione“, anche se il legislatore italiano, nel recepire il dettato comunitario, ha preferito utilizzare l’espressione “dispositivi di protezione“. È importante distinguere tra un sistema di protezione e un DPI, poiché le linee vita sono considerate prodotti da costruzione soggetti alle norme del Regolamento (UE) n. 305/2011. Queste norme promuovono il principio della libera concorrenza e della libera circolazione dei prodotti, con l’obiettivo della sicurezza come condizione necessaria ma secondaria.

Un aspetto molto importante da valutare da tenere presente è che per le line vita a differenza degli altri DPI, al momento, non è richiesta la marcatura “CE” obbligatoria per tutti i dispositivi di protezione individuale, ma un certificato di corretta installazione nel rispetto delle norme dettate dal progettista e dal produttore. Tuttavia, questa marcatura è invece presente nei dispositivi tipo B ed E quali i sistemi di ancoraggio installati temporaneamente, quali le linee vita per i ponteggi, corde, connettori e fettucce, a condizione che queste siano portati in loco e messi in opera dal lavoratore e rimossi al termine del lavoro, come specificato nella Circolare n. 38 del 13 febbraio 2015 del Ministero del Lavoro.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 115 del Decreto Legislativo n. 81/2008, le linee vita rigide e/o flessibili devono essere conformi alle norme tecniche e idonee per l’uso specifico. Queste disposizioni sono state introdotte con il Decreto Legislativo n. 106/2009 che ha modificato ed integrato il D. lgs. 81/2008.

L’installazione delle linee vita sugli edifici rappresenta quindi una misura fondamentale per garantire la sicurezza degli operatori che lavorano in quota. La normativa vigente stabilisce precise regole tecniche da seguire per garantire l’efficacia e l’idoneità di questi sistemi di protezione. È responsabilità del datore di lavoro adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori e assicurarsi che le linee vita siano installate correttamente e rispettino i requisiti normativi.

Avrei a questo punto da fare delle considerazioni del tutto personali. Tutto quanto sopra analizzato, a me personalmente sembra al quanto contradittorio, in quanto, non ho veramente compreso come, nell’eccezione di cui all’articolo 74 comma 1, una linea vita,  possa consideri un DPI, non essendo né indossabile, né trasportabile dal lavoratore, nel momento in cui viene  posta a servizio di un edificio ed essa stessa diviene parte integrante dell’edificio servito.

A questo punto nasce spontanea la domanda: ma una linea vita è un dispositivo di protezione individuale o collettivo? 
A voi i commenti ed al legislatore l’ardua risposta! 

Redazione NS: Arch. Antonio D’Avanzo

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