La manutenzione dei DPI, ovvero dei Dispositivi di Protezione Individuale, attiene alle figure responsabili della sicurezza aziendale, ma in primis al datore di lavoro che li acquista e li assegna in virtù dei rischi correlati alle attività lavorative che ogni lavoratore deve svolgere. Il datore di lavoro, è tenuto a garantire che i DPI siano in buono stato di conservazione e funzionamento. A stabilirlo è il D. Lgs. 81/2008 smi che attraverso l’articolo 18 c. 1 lettera d) obbliga il datore di lavoro di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente, ove presente, nonché il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori in virtù delle attribuzioni che la legge gli conferisce attraverso l’articolo 50 , ed in considerazione del fatto che per legge il RLS viene consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva, e per questo può intervenire nel merito della scelta dei dispositivi di protezione individuale, idonei alle procedure lavorative da tutelare.
Atteso tale fondamentale principio, in considerazione di quanto indicato anche dall’articolo 76 relativamente ai requisiti che i DPI devono soddisfare, l’articolo 77 comma 4 lettera a) sancisce che Il datore di lavoro:
mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
Per questo combinato disposto ed in virtù di quanto imposto, il datore di lavoro deve garantire sempre ed in modo assoluto, l’efficienza dei DPI nel rispetto dell’articolo 77.
Ai sensi dell’art.87, comma 2 lettera d), il mancato adempimento agli obblighi imposti dall’art. 77 comma 4 lett. a), implica per il datore di lavoro l’arresto da 2 a 6 mesi e/o un ammenda pecuniaria che varia da 3.559,60 a 9.112,5 euro.
Per quanto riguarda la verifica e l’eventuale sostituzione dei DPI danneggiati, è importante seguire le linee guida fornite dal produttore del dispositivo specifico. Tuttavia, di seguito sono riportati alcuni passaggi generali che possono essere seguiti:
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Ispezione visiva: controllare il DPI per eventuali danni evidenti come crepe, strappi o usura eccessiva. Qualora il DPI presenti segni evidenti di danneggiamento, deve essere sostituito immediatamente.
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Prova funzionale: verificare che il DPI funzioni correttamente. Ad esempio, se si tratta di un respiratore, assicurarsi che la valvola di espirazione funzioni correttamente.
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Pulizia: se il DPI può essere pulito, seguire le istruzioni del produttore per la pulizia e la disinfezione corrette. Assicurarsi di utilizzare i prodotti e le procedure consigliate per garantire l’efficacia del DPI.
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Sostituzione: se il DPI è danneggiato o non funziona correttamente, deve essere sostituito immediatamente con un nuovo dispositivo.
Oltre ai controlli di routine e prima di ogni utilizzo, i DPI ed in particolare i DPI di III categoria tra cui quelli per la prevenzione dei rischi contro la caduta dall’alto, devono essere sottoposti regolarmente a un’ispezione approfondita, condotta da una persona competente almeno ogni 12 mesi o dopo ogni evento eccezionale a cui il DPI è stato sottoposto.
L’ispezione di un DPI deve avvenire avvalendosi dell’istruzione tecnica fornita dal fabbricante, e delle indicazioni riportate nelle rispettive etichette.
E’ fondamentale dare evidenza documentale dell’attività di controllo che si effettua, predisponendo apposita scheda d’ispezione a cui è sempre opportuno allegare foto che evidenziano lo stato di conservazione del DPI ispezionato al momento del controllo.
È importante notare che la manutenzione dei DPI deve essere effettuata in conformità con le norme UNI EN o ISO nonché nel rispetto delle indicazioni delle linee guida specifiche per il tipo di DPI utilizzato. In caso di dubbi o domande specifiche, è sempre consigliabile consultare un esperto in materia di sicurezza sul lavoro o fare riferimento alle norme ufficiali.
I DPI devono inoltre essere conformi a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/425, che stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione.
Per quanto attiene l’argomento trattato è giusto precisare che questo articolo è di orientamento e non è assolutamente esaustivo della tematica trattata.
Modulo per la verifica d’ispezione e manutenzione DPI
Come approfondimento tematico, forse ti potrebbe interessare anche il seguente articolo: La norma UNI EN 365:2005. Le ispezioni dei DPI contro le cadute dall’alto.
Approfondimenti: alcune delle domande più ricorrenti.
Il comma 3 dell’articolo 78 del D. Lgs.81/2008 indica che i lavoratori:
a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
Con il termine “scadenza dei dpi” si indica il periodo di tempo entro il quale il produttore del dispositivo assicura che questo funzioni perfettamente.
Genericamente i DPI hanno una validità di 5 anni dalla data di fabbricazione, data che viene indicata nell’etichetta o impressa sul DPI come nel caso degli elmetti o degli occhiali. I DPI vanno cambiati o sostituiti periodicamente quando non più idonei a redimere il rischio per il quale viene previsto nell’ambito del DVR da parte del datore di lavoro.
- Dpi anticaduta: 5 anni (se utilizzati e manutenuti in modo conforme alle indicazioni del fabbricante e in condizioni idonee)
- Elmetti protettivi: 5 anni
- Calzature di sicurezza: 5 anni
- Tute protettive: 5 anni
- Mascherine: stoccaggio fino a 5 anni dalla data di produzione
- Dpi per la protezione dell’udito: fino a 10 anni
I Dispositivi di Protezione Individuale vengono suddivisi in funzione delle parti del corpo che devono proteggere:
- protezione della testa: elmetti e caschi protettivi;
- protezione degli occhi e del viso: occhiali, visiere o schermi adattivi;
- protezione dell’udito: cuffie, inserti auricolari
- protezione delle vie respiratorie: dispositivi filtranti, facciali filtranti, dispositivi isolanti
- protezione degli arti superiori: guanti;
- protezione del corpo: abbigliamento protettivo, indumenti di protezione, giubbotti ad alta visibilità
- protezione degli arti inferiori: scarpe antinfortunistiche
- protezione delle cadute dall’alto: sistemi di arresto caduta, imbracature
Ai fini dell‘art. 74 comma 2 del D.Lgs. 81/08, non costituiscono DPI:
- gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
- le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
- i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
- i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
- gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
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