Art. 10 – Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

D.Lgs. 81-2008

Art. 10 D. Lgs. 81/2008 Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell’interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

D. Lgs. 81/2008

D. Lgs. 81/2008 Titolo I Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro (art. 15....art.54)

Sezione I – Misure di tutele e obblighi 
Articolo 15 – Misure generali di tutela
Articolo 16 – Delega di funzioni
Articolo 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Articolo 19 – Obblighi del preposto
Articolo 20 – Obblighi dei lavoratori
Articolo 21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi
Articolo 22 – Obblighi dei progettisti
Articolo 23 – Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Articolo 24 – Obblighi degli installatori
Articolo 25 – Obblighi del medico competente
Articolo 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
Articolo 27 – Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
Sezione II – Valutazione dei rischi (artt. 28 – 30)
Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi
Articolo 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
Articolo 30 – Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III – Servizio di prevenzione e protezione 
Articolo 31 – Servizio di prevenzione e protezione
Articolo 32 – Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
Articolo 33 – Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Articolo 34 – Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
Articolo 35 – Riunione periodica
Sezione IV – Formazione, informazione e addestramento
Articolo 36 – Informazione ai lavoratori

Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V – Sorveglianza sanitaria
Articolo 38 – Titoli e requisiti del medico competente
Articolo 39 – Svolgimento dell’attività di medico competente
Articolo 40 – Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Articolo 41 – Sorveglianza sanitaria
Articolo 42 – Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
Sezione VI – Gestione delle emergenze
Articolo 43 – Disposizioni generali
Articolo 44 – Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Articolo 45 – Primo soccorso
Articolo 46 – Prevenzione incendi
Sezione VII – Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori
Articolo 47 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Articolo 48 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Articolo 49 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Articolo 50 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Articolo 51 – Organismi paritetici
Articolo 52 – Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità
Sezione VIII – Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
Articolo 53 – Tenuta della documentazione

Articolo 54 – Comunicazioni e trasmissione della documentazione

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