Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
(Sanzioni aggiornate con decreto direttoriale 111/2023)
1. E’ punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.556,60 a 9.112,57 il datore di lavoro:
a) per la violazione dell’articolo 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell’articolo 34, comma 2;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
3. E’ punito con l’ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3.
4. E’ punito con l’ammenda da 1.423,83 a 2.847,69 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).
5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione dell’articolo 26, comma 1, lettera a);
c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;
d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro per la violazione degli articolo 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l’articolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter;
e) con l’ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.847,69 a 9.397,33 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 6.407,28 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell’articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell’articolo 35, comma 5;
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 142,38 a 711,92 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell’articolo 26, comma 8;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 71,19 a 427,16 euro in caso di violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera aa).
6. L’applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.
(comma aggiunto dall’art. 20 del d.lgs. n. 151 del 2015)
- Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) o adozione in modo incompleto.
- Violazioni relative alla formazione, informazione e addestramento di lavoratori, preposti e dirigenti.
- Mancata nomina del medico competente e mancata osservanza della sorveglianza sanitaria.
- Mancata convocazione della riunione periodica (per aziende con più di 15 lavoratori).
- Mancata attuazione di misure preventive e protettive specifiche, o mancato aggiornamento delle stesse.
- Violazioni relative alla gestione delle emergenze (addetti, piano).
- Arresto: da 2 a 8 mesi.
- Ammenda: da poche migliaia di euro fino a oltre 9.000 euro (importi aggiornati con le modifiche normative).
Articolo 5 – Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Articolo 6 – Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
Articolo 7 – Comitati regionali di coordinamento
Articolo 8 – Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Articolo 9 – Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Articolo 10 – Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Articolo 11 – Attività promozionali
Articolo 12 – Interpello
Articolo 13 – Vigilanza
Articolo 14 – Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Sezione I – Misure di tutele e obblighi
Articolo 15 – Misure generali di tutela
Articolo 16 – Delega di funzioni
Articolo 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Articolo 19 – Obblighi del preposto
Articolo 20 – Obblighi dei lavoratori
Articolo 21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi
Articolo 22 – Obblighi dei progettisti
Articolo 23 – Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Articolo 24 – Obblighi degli installatori
Articolo 25 – Obblighi del medico competente
Articolo 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
Articolo 27 – Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
Sezione II – Valutazione dei rischi (artt. 28 – 30)
Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi
Articolo 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
Articolo 30 – Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III – Servizio di prevenzione e protezione
Articolo 31 – Servizio di prevenzione e protezione
Articolo 32 – Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
Articolo 33 – Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Articolo 34 – Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
Articolo 35 – Riunione periodica
Sezione IV – Formazione, informazione e addestramento
Articolo 36 – Informazione ai lavoratori
Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V – Sorveglianza sanitaria
Articolo 38 – Titoli e requisiti del medico competente
Articolo 39 – Svolgimento dell’attività di medico competente
Articolo 40 – Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Articolo 41 – Sorveglianza sanitaria
Articolo 42 – Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
Sezione VI – Gestione delle emergenze
Articolo 43 – Disposizioni generali
Articolo 44 – Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Articolo 45 – Primo soccorso
Articolo 46 – Prevenzione incendi
Sezione VII – Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori
Articolo 47 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Articolo 48 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Articolo 49 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Articolo 50 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Articolo 51 – Organismi paritetici
Articolo 52 – Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità
Sezione VIII – Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
Articolo 53 – Tenuta della documentazione
Articolo 54 – Comunicazioni e trasmissione della documentazione
Articolo 55 – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Articolo 56 – Sanzioni per il preposto
Articolo 57 – Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori
Articolo 58 – Sanzioni per il medico competente
Articolo 59 – Sanzioni per i lavoratori
Articolo 60 – Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo
Sezione II – Disposizioni in tema di processo penale
Articolo 61 – Esercizio dei diritti della persona offesa

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