Cassazione Penale, Sez. 4, sentenza n. 26490 del 21 luglio 2025 – Caduta mortale dalla scala durante la verniciatura: confermata la condanna del datore per omicidio colposo
Sommario dei fatti e delle decisioni dei giudici di merito
La sentenza riguarda il caso di A.A., datore di lavoro, condannato per il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) in seguito alla morte del suo dipendente, E.E. I fatti risalgono al 24 maggio 2013, quando E.E., durante la pitturazione di una palina per la fermata degli autobus a Sabaudia, è caduto da una scala, riportando gravi lesioni.
Ricostruzione dei fatti secondo le indagini preliminari: A seguito del sopralluogo sul luogo dell’incidente e dell’acquisizione della documentazione, è stato accertato che quel giorno la vittima, E.E., era stata adibita alla manutenzione dei pali di fermata lungo il percorso degli autobus del trasporto pubblico del Comune di Sabaudia. Il lavoro consisteva nella scartavetratura del palo e delle cornici e nella successiva verniciatura, utilizzando una scala a libretto alta circa due metri.
Dalla testimonianza di F.F., funzionario della USL di Latina, è emerso che E.E. non era stato sottoposto a visite mediche specifiche, né era stato formato per lavori di manutenzione dei pali di fermata, svolgendo normalmente mansioni di autista presso la società gestita da A.A. È stato inoltre accertato che la scala utilizzata non era adeguata alla specifica tipologia di lavorazioni da svolgere; in particolare, sarebbe stata necessaria una scala con una piattaforma superiore sulla quale appoggiare gli strumenti di lavoro (barattolo di vernice e pennello), consentendo così all’infortunato di avere una mano libera e prevenendo la caduta.
In sede di esame, l’imputato A.A. ha dichiarato che E.E. era un suo dipendente addetto alle mansioni di autista e occasionalmente anche a mansioni di manutenzione, che la scala aveva un’altezza di circa 1,93 metri mentre la palina da verniciare era posta a circa tre metri da terra, escludendo che per lavori del genere fosse necessaria una piattaforma.
Nonostante i due interventi chirurgici, il lavoratore è deceduto il 17 luglio 2013 a causa di un’insufficienza cardio-respiratoria acuta, conseguenza del trauma cranico ed encefalico subito, complicato da un’infezione batterica (Klebsiella pneumoniae) contratta in ospedale.
I giudici di merito (prima il Tribunale di Latina e poi la Corte d’Appello di Roma) hanno ritenuto A.A. colpevole. La sua responsabilità è stata individuata nella violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro (in particolare gli articoli 37, 18 comma 1, lett. g) e 113 del D.Lgs. 81/2008). In sintesi, le violazioni contestate sono state:
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Inadeguatezza della formazione: E.E. era stato assunto come autista e non era stato adeguatamente formato per svolgere lavori di manutenzione come la verniciatura.
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Strumentazione non idonea: La scala utilizzata non era conforme alla normativa, in quanto non disponeva di una piattaforma superiore che avrebbe potuto evitare la caduta del lavoratore e consentirgli di lavorare con le mani libere.
Analisi della decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato due principali motivi di ricorso presentati dalla difesa di A.A., ma li ha ritenuti entrambi inammissibili perché manifestamente infondati.
1. Mancata assunzione di una prova decisiva
La difesa aveva chiesto l’audizione di un testimone, G.G., che avrebbe dovuto riferire di un malore avuto dalla vittima la sera prima dell’incidente, per suggerire che la caduta fosse dovuta a un malore e non a un difetto della scala. La Cassazione ha respinto questa richiesta, confermando la decisione dei giudici di merito. Ha stabilito che la testimonianza non era “decisiva” per due motivi:
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Un presunto malore avvenuto la sera prima non prova in modo certo che la caduta del giorno dopo fosse dovuta allo stesso motivo.
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L’ipotesi del malore non era supportata da nessun altro elemento probatorio.
In questo modo, la Corte ribadisce che la rinnovazione del dibattimento per nuove prove è un’eccezione e deve essere giustificata solo se la prova è oggettivamente e assolutamente indispensabile per la risoluzione del caso.
2. Interruzione del nesso di causalità e bilanciamento delle circostanze
La difesa sosteneva che l’infezione batterica (Klebsiella pneumoniae) contratta in ospedale fosse una causa sopravvenuta e eccezionale, tale da interrompere il rapporto di causa-effetto tra la caduta e la morte. La Cassazione ha rigettato anche questo motivo. Ha ribadito il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui un evento sopravvenuto può interrompere il nesso causale solo se è assolutamente anomalo ed eccezionale, collocandosi “al di fuori della normale, ragionevole probabilità”. Nel caso specifico, l’infezione ospedaliera è considerata una complicanza prevedibile (seppur tragica) di un grave trauma e non un evento eccezionale. Di conseguenza, il nesso di causalità tra la negligenza del datore di lavoro e l’evento morte è stato mantenuto.
Infine, la Corte ha giudicato corretta la decisione dei giudici di merito di considerare le circostanze attenuanti generiche come equivalenti e non prevalenti rispetto all’aggravante contestata. Ha sottolineato che la motivazione sul bilanciamento delle circostanze era adeguata, tenendo conto della gravità della condotta colposa di A.A.
In sintesi, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna, riaffermando due principi cardine in materia di sicurezza sul lavoro: la responsabilità del datore di lavoro per la mancanza di adeguate misure di prevenzione e la non interruzione del nesso causale anche in presenza di complicanze mediche prevedibili. La sentenza condanna inoltre il ricorrente a pagare le spese processuali e un risarcimento alle parti civili.

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