La sentenza 3318/2026 chiarisce: la sicurezza sul lavoro non è una formalità burocratica e il medico resta un pubblico ufficiale.
Anche se istigato dal datore di lavoro, il medico competente che attesta falsamente l’idoneità commette un reato non ritenuto “tenue”.
La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione V Penale, 27 gennaio 2026, n. 3318, rappresenta un punto fermo nella giurisprudenza relativa alla responsabilità del medico competente e del datore di lavoro, sottolineando la gravità della falsificazione documentale nel sistema di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Ecco un’analisi dettagliata della pronuncia:
1. I Fatti di Causa
La vicenda ha avuto origine nel giugno 2021, quando un medico specialista in igiene e medicina preventiva (A.A.) ha attestato falsamente di aver sottoposto a visita medica preventiva due dipendenti della società “Giardino degli Ulivi Snc”.
Le indagini hanno accertato che:
- Le visite, fissate nei giorni 11 e 24 giugno 2021, non erano mai avvenute.
- Il medico aveva rilasciato i giudizi di idoneità alla mansione senza aver mai incontrato né esaminato i lavoratori.
- Tale condotta era stata sollecitata ed istigata dal datore di lavoro (B.B.), interessato a regolarizzare rapidamente la documentazione sulla sicurezza senza interrompere la produzione o sostenere i tempi delle visite reali.
2. I Soggetti Coinvolti
- A.A. (Il Medico Competente): Specialista incaricato della sorveglianza sanitaria. È il principale imputato, condannato per aver sottoscritto atti falsi.
- B.B. (Il Datore di Lavoro): Rappresentante legale della società, coinvolto come istigatore del reato (concorso morale nel falso).
- I Dipendenti: Soggetti “fantasma” delle visite, la cui incolumità è stata messa a rischio dalla mancanza di un reale accertamento sanitario.
3. Le Norme Violate
La Corte ha confermato l’imputazione per:
- Art. 479 cod. pen. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici): Questo è il punto centrale. La Cassazione ha ribadito che il medico competente, nell’esercizio delle funzioni di sorveglianza sanitaria previste dal D.Lgs. 81/2008, riveste la qualifica di pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio con poteri certificativi).
- Art. 110 cod. pen.: Concorso di persone nel reato (tra datore e medico).
- D.Lgs. 81/2008: Violazione indiretta degli obblighi di sorveglianza sanitaria che devono essere “effettivi” e non meramente formali.
4. L’Iter Giudiziario
- Tribunale di Trani (GUP, 23 gennaio 2024): Condanna in primo grado a seguito di rito abbreviato.
- Corte d’Appello di Bari (10 gennaio 2025): Conferma della responsabilità penale, con la sola riforma parziale riguardante la concessione del beneficio della non menzione della condanna.
- Corte di Cassazione (27 gennaio 2026): Rigetto del ricorso presentato dal medico. La sentenza è divenuta definitiva.
5. Il Nodo Giuridico: La “Particolare Tenuità del Fatto” (Art. 131-bis c.p.)
La difesa del medico aveva richiesto l’esclusione della punibilità invocando l’art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto fosse “tenue” data l’assenza di precedenti penali e la natura limitata (solo due lavoratori) dell’episodio.
La Suprema Corte ha negato tale beneficio con le seguenti motivazioni:
- Natura dell’Atto: Il certificato di idoneità non è un semplice “foglio”, ma un pilastro della sicurezza sul lavoro. Falsificarlo significa compromettere l’intero sistema di prevenzione.
- Condotta non isolata: La reiterazione del falso per due diversi dipendenti in date distinte denota una certa sistematicità.
- Danno potenziale: Anche se non si è verificato un infortunio, il pericolo creato per la salute dei lavoratori (che potevano avere patologie incompatibili con la mansione) è stato ritenuto incompatibile con il concetto di “tenuità”.
6. Conclusioni della Sentenza
La Cassazione ha stabilito un principio rigoroso: il giudizio di idoneità espresso “a tavolino” dal medico su pressione del datore costituisce reato di falso in atto pubblico. La sentenza chiarisce che la tutela della fede pubblica e della salute dei lavoratori prevale su qualsiasi esigenza di semplificazione burocratica o economica dell’azienda. Non c’è spazio per la “tenuità” quando si gioca con la sicurezza nei luoghi di lavoro.


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