​Il Datore di Lavoro RSPP: Requisiti, Funzioni e Responsabilità ex art. 34 D.Lgs. 81/08

In Italia, la figura del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione è disciplinata dallart. 34 del D.Lgs. 81/2008.

​È importante chiarire subito un punto tecnico-giuridico: il datore di lavoro non “diventa” l’RSPP nel senso burocratico del termine, ma ne esercita le funzioni. Questa distinzione è sottile ma rilevante ai fini della responsabilità e dell’organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP).

​1. Il Quadro Normativo e i Limiti

​Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di RSPP solo in determinate ipotesi, tipicamente legate alle dimensioni dell’azienda (Allegato II del D.Lgs. 81/08):

  • Aziende artigiane o industriali: fino a 30 addetti.
  • Aziende agricole o zootecniche: fino a 30 addetti.
  • Aziende della pesca: fino a 20 addetti.
  • Altre aziende: fino a 20 addetti.

​Obblighi Formativi

​Per assumere tale ruolo, il datore di lavoro deve frequentare corsi di formazione specifici (da 16 a 48 ore a seconda del rischio) e corsi di aggiornamento quinquennali. Se non adempie alla formazione, non può esercitare le funzioni e deve obbligatoriamente nominare un RSPP esterno o interno.

​2. Il Ruolo di Organizzazione e Coordinamento

​Quando il datore di lavoro opta per lo svolgimento diretto dei compiti:

  1. Assume la responsabilità operativa: Non è più solo il “decisore” politico-economico, ma diventa il tecnico che valuta i rischi e propone le misure di prevenzione.
  2. Coordina il Servizio: Resta comunque obbligato a consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
  3. Incompatibilità: Non può delegare a terzi “i compiti propri del SPP” se ha dichiarato di volerli svolgere personalmente, a meno che non decida di nominare formalmente un RSPP esterno. Ciò a prescindere, non per questo, non può non avvalersi di ASPP qualora fossero necessari per risolvere problematiche che richiedono competenze tecniche specialistiche.

​3. Orientamenti della Cassazione e Giurisprudenza

​La giurisprudenza è costante nel ribadire che lo svolgimento diretto dei compiti non esonera il datore di lavoro dalle responsabilità penali, anzi, le “cumula”.

​Il Cumulo delle Responsabilità

​La Corte di Cassazione ha precisato che se il datore di lavoro svolge le funzioni di RSPP, egli risponde degli infortuni non solo come titolare del rapporto di lavoro (omessa vigilanza o mancata spesa), ma anche per colpa specifica nelle vesti di tecnico della prevenzione (errata valutazione dei rischi).

Cassazione Penale, Sez. 4, 29 aprile 2022, n. 16562 – Schiacciamento del cranio durante la manutenzione e pulizia del macchinario mescolatore a pale. Responsabilità del datore di lavoro-Rspp

​4. Sintesi delle Funzioni Operative

​Se il datore di lavoro svolge i compiti di RSPP, deve occuparsi di:

  • ​Individuare i fattori di rischio e la valutazione degli stessi.
  • ​Elaborare le misure preventive e protettive (DVR).
  • ​Elaborare le procedure di sicurezza.
  • ​Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.

​Conclusione

​Il datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP non è un “RSPP semplificato”: ha i medesimi obblighi tecnici di un professionista esterno, con l’aggravante che non può scindere la propria responsabilità decisionale da quella consulenziale. In sede di giudizio, la mancanza di un RSPP terzo “filtro” rende molto più difficile per il datore di lavoro dimostrare di aver agito con diligenza se il DVR risulta incompleto.


Cassazione 16562/2022: responsabilità del Datore di Lavoro-RSPP

 

 

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