Il Fascicolo Elettronico del Lavoratore (FEL)

Il Fascicolo Elettronico del Lavoratore, è un pilastro fondamentale della recente riforma volta a digitalizzare la storia professionale e formativa di ogni cittadino, con un focus particolare sulla sicurezza sul lavoro.

Il Fascicolo Elettronico è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con l’ANPAL (o i soggetti che ne hanno ereditato le funzioni) e l’INAIL.

  • A livello centrale: Lo Stato fornisce l’infrastruttura tecnologica tramite il portale SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).

  • A livello operativo: Il Fascicolo si alimenta automaticamente attraverso le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro, degli enti formatori e delle Regioni.

  • Soggetti coinvolti: Il Ministero, l’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) e l’INAIL cooperano per l’alimentazione dei dati.

  • L’azienda: Ha il compito di alimentare il sistema trasmettendo i dati relativi alla formazione e all’addestramento svolti

Dalla carta al digitale: la nuova frontiera della tracciabilità della sicurezza

Con l’approvazione della Legge 29 dicembre 2025, n. 198 (conversione del D.L. 159/2025), il sistema della prevenzione in Italia compie un passo decisivo. Il Fascicolo Elettronico del Lavoratore (FEL) cessa di essere una proposta sperimentale per diventare l’unico strumento legale di attestazione delle competenze.


Che cos’è il FEL e dove è collocato?

Il FEL è un’anagrafe digitale individuale che raccoglie l’intera “vita professionale” di un lavoratore. Non risiede su server aziendali, ma è ospitato all’interno del SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), l’infrastruttura tecnologica gestita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Contenuti principali:

  • Dati anagrafici e storico dei rapporti di lavoro.

  • Formazione e Addestramento: Tutti gli attestati (Accordo Stato-Regioni) conseguiti.

  • Idoneità Sanitaria: Esiti delle visite del Medico Competente (nel rispetto della privacy).

  • Patente a Crediti: Collegamento diretto per le imprese operanti nei cantieri.

Come si accede?

L’unico portale ufficiale per la gestione e la consultazione è il portale dei servizi del Ministero del Lavoro:

Piattaforma SIISL: servizi.lavoro.gov.it (L’accesso per datori di lavoro e consulenti avviene esclusivamente tramite SPID o CIE).

L’accesso è segmentato in base al ruolo, garantendo la protezione dei dati sensibili:

  • Per il Lavoratore: Accesso libero tramite SPID o CIE sul portale ministeriale per consultare il proprio “passaporto formativo”.

  • Per il Datore di Lavoro: Accesso tramite l’area riservata ai servizi del Ministero del Lavoro. È necessario essere muniti di delega o profilo di amministratore per visualizzare i dati dei dipendenti in forza.

  • Per gli Organi di Vigilanza (INL, ASL): Accesso diretto durante le ispezioni per verificare la conformità formativa in tempo reale.

La Normativa di Riferimento

L’obbligo e la struttura del FEL sono definiti da un intreccio normativo recente:

  1. D.L. 31 ottobre 2025, n. 159: Ha introdotto le misure urgenti per la digitalizzazione della sicurezza.

  2. Legge 29 dicembre 2025, n. 198: Ha confermato l’obbligatorietà del fascicolo, stabilendo i criteri di interoperabilità tra INAIL, Regioni e Ministero.

  3. Accordo Stato-Regioni aprile 2025: Ha definito i nuovi standard per i corsi di formazione che devono essere “nativamente digitali” per poter essere caricati nel FEL.

È già operativo?

Sì, ma con una fase di transizione.

  • Dallo 01/01/2026: Il sistema è pienamente attivo per il caricamento dei nuovi certificati formativi.

  • Entro il 30/06/2026: Le aziende hanno l’obbligo di verificare che i dati pregressi (formazione storica) siano stati correttamente migrati dalle banche dati regionali al SIISL.

  • Criterio della prova: Da oggi, un attestato cartaceo non presente nel FEL potrebbe non essere ritenuto valido durante un’ispezione, a meno di non dimostrare l’invio della comunicazione al sistema.

Come si aggiorna? (Le novità della Legge 198/2025)

La vera rivoluzione della Legge 198/2025 riguarda l’interoperabilità obbligatoria. L’aggiornamento avviene tramite:

  • Registrazione della formazione: Ogni corso (sicurezza generale, specifica, antincendio, ecc.) deve essere registrato nel Fascicolo. Se un attestato non risulta nel sistema digitale, la formazione può essere considerata “non dimostrabile” in sede ispettiva, rendendo inutile il vecchio “pezzo di carta”.

  • Badge Digitale di Cantiere: Per i settori ad alto rischio (come l’edilizia), il badge del lavoratore è collegato tramite QR Code al Fascicolo Elettronico. Al momento dell’accesso, il sistema verifica istantaneamente se il lavoratore ha la formazione e l’idoneità sanitaria aggiornate.

  • Datori di Lavoro: Sono ora obbligati a consultare il Fascicolo prima di assegnare nuove mansioni per verificare le competenze pregresse del lavoratore.

Approfondimento sull’Obbligo (Riforma 2025)

La novità introdotta a fine 2025 è radicale perché trasforma il libretto da semplice “curriculum” a strumento di controllo vincolante:

  • Programmazione della formazione: Il datore di lavoro deve consultare il fascicolo prima di assegnare una mansione, per assicurarsi che il lavoratore abbia i requisiti.

  • Tracciabilità totale: Non è più possibile “autocertificare” la formazione cartacea smarrita; se il dato non è presente nel SIISL, la formazione è considerata non avvenuta ai fini ispettivi.

  • Integrazione con il Badge di Cantiere: Per i settori ad alto rischio (edilizia, appalti), il fascicolo è collegato al badge elettronico munito di QR code, che permette il controllo immediato all’ingresso.

 Il FEL non è solo un onere burocratico. Per l’azienda, significa eliminare il rischio di sanzioni per “formazione non documentata” in caso di smarrimento dei fogli firma e semplificare la verifica delle competenze dei nuovi assunti.

Chi può accedere o consultare il Fascicolo Elettronico del Lavoratore (FEL)

Il Fascicolo Elettronico del Lavoratore (FEL) è accessibile a diverse categorie di utenti, garantendo una gestione trasparente e sicura delle informazioni professionali. Ecco chi può accedere al FEL:

Lavoratori: Possono consultare liberamente il proprio fascicolo tramite SPID o CIE sul portale ministeriale. 

Datori di Lavoro: Possono accedere ai dati dei dipendenti previa delega o profilo di amministratore. 

Organi di Vigilanza: Possono verificare in tempo reale la conformità formativa durante le ispezioni. 

Questo sistema di accesso è stato progettato per proteggere i dati sensibili e garantire che solo gli utenti autorizzati possano visualizzare le informazioni personali


SIISL: la piattaforma digitale per la formazione e la sicurezza sul lavoro

 

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Architetto libero professionista esperto in sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

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