Interpello n. 1/2026: chiarimenti sui requisiti dei docenti in seminari e convegni.

Interpello 1/2026

Relatori nei convegni sulla sicurezza: non serve la qualifica di “Formatore Docente”

​La Commissione per gli Interpelli, con la seduta del 16 aprile 2026, ha chiarito il punto  che interessava ordini professionali e organismi di formazione: la qualificazione dei relatori durante gli eventi seminariali validi per l’aggiornamento obbligatorio di RSPP e Coordinatori della Sicurezza.

​Il contesto normativo

​Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (n. 59/CSR), che ha aggiornato e accorpato la precedente normativa sulla formazione, era sorto il dubbio se la rigidità richiesta per i corsi “standard” dovesse estendersi anche a seminari e convegni.

​Il punto 2 della Parte I del nuovo Accordo stabilisce infatti che i docenti devono possedere i requisiti del D.I. 6 marzo 2013 (che prevede criteri specifici basati su esperienza, studio e capacità didattica). Ci si chiedeva se un esperto di chiara fama, invitato a un convegno, potesse “validare” le ore di aggiornamento pur non essendo un formatore certificato ai sensi del decreto.

​La decisione della Commissione

​L’Interpello n. 1/2026 chiarisce che esiste una distinzione netta tra la didattica d’aula (corsi) e l’aggiornamento seminariale.

​Secondo la Commissione, supportata anche dalla FAQ n. 47 pubblicata dal Ministero del Lavoro:

  • ​I requisiti del D.I. 6 marzo 2013 sono obbligatori solo per chi tiene corsi di formazione.
  • ​Per i seminari e i convegni, non è necessario che il relatore sia un “formatore qualificato” secondo i criteri standard.

​Cosa garantisce la validità dell’aggiornamento?

​Sebbene i relatori godano di una maggiore flessibilità normativa rispetto ai docenti d’aula, il seminario non è una “zona franca”. Per essere valido ai fini del conteggio delle ore di aggiornamento obbligatorio (per RSPP, ASPP, CSP e CSE), devono essere rispettati due pilastri:

  1. ​Pertinenza dei contenuti: Gli argomenti trattati devono essere coerenti con il percorso formativo del professionista.
  2. ​Verifica dell’apprendimento: Questo è l’aspetto fondamentale. A differenza del passato, l’Interpello ribadisce che per riconoscere l’aggiornamento tramite seminario è sempre obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento.

​Conclusioni

​Questa interpretazione favorisce la partecipazione di esperti di settore, magistrati, accademici o tecnici specializzati che, pur non essendo formatori di professione, possono apportare un alto valore aggiunto alla cultura della sicurezza. Resta in capo all’ente organizzatore (soggetto formatore) la responsabilità di garantire la qualità scientifica dell’evento e la corretta esecuzione dei test finali.

​Per comunicazioni o approfondimenti, è possibile contattare la redazione all’indirizzo NOTIZIARIOSICUREZZA@GMAIL.COM.

Infographic comparing Corsi di Formazione e Aggiornamento (Obbligatori) on the left with Convegni e Seminari (Validabili) on the right; people in a training room and a seminar room, central question about certification.

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