La Corte di Cassazion, con la sentenza n. 39272 del 24 settembre 2019, ha riaffermato un principio cardine della sicurezza sul lavoro: la prevalenza dell’effettività sulle forme giuridiche. Il caso riguarda la condanna di un capocantiere per le lesioni gravi riportate da un operaio caduto da un’altezza di circa tre metri a causa della mancanza di adeguate protezioni.
Il Caso: Caduta dall’alto e responsabilità
L’infortunio è avvenuto durante l’esecuzione di lavori edili. Un operaio, mentre operava su un impalcato privo di parapetti regolamentari, ha perso l’equilibrio precipitando al suolo. Il capocantiere è stato ritenuto responsabile per non aver vigilato sulla corretta adozione delle misure di protezione collettiva.
La difesa dell’imputato si basava principalmente sull’assenza di una investitura formale nel ruolo di preposto, sostenendo che egli fosse un semplice lavoratore con compiti meramente esecutivi.
Il Principio di Effettività
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, richiamando l’art. 299 del D.Lgs. 81/2008. Secondo tale norma, le posizioni di garanzia (datore di lavoro, dirigente, preposto) gravano anche su chi, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a tali figure.
Gli indicatori della funzione di preposto
Per la Cassazione, la qualifica di preposto “di fatto” emerge da elementi concreti quali:
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- Impartire direttive: Dare ordini operativi agli altri lavoratori.
- Sovrintendere alle attività: Controllare che le istruzioni impartite vengano eseguite.
- Presenza costante: Essere il punto di riferimento decisionale in cantiere in assenza del datore di lavoro.
È giusto precisare che il preposto non deve assolutamente elaborare piani di sicurezza, ma ha l’obbligo di vigilare affinché i lavoratori osservino le disposizioni vigenti e utilizzino i mezzi di protezione.

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