​La Figura del Preposto di Fatto:  Sentenza Cass. Pen. n. 39272/2019

La Corte di Cassazion, con la sentenza n. 39272 del 24 settembre 2019, ha riaffermato un principio cardine della sicurezza sul lavoro: la prevalenza dell’effettività sulle forme giuridiche. Il caso riguarda la condanna di un capocantiere per le lesioni gravi riportate da un operaio caduto da un’altezza di circa tre metri a causa della mancanza di adeguate protezioni.

​Il Caso: Caduta dall’alto e responsabilità

​L’infortunio è avvenuto durante l’esecuzione di lavori edili. Un operaio, mentre operava su un impalcato privo di parapetti regolamentari, ha perso l’equilibrio precipitando al suolo. Il capocantiere è stato ritenuto responsabile per non aver vigilato sulla corretta adozione delle misure di protezione collettiva.

​La difesa dell’imputato si basava principalmente sull’assenza di una investitura formale nel ruolo di preposto, sostenendo che egli fosse un semplice lavoratore con compiti meramente esecutivi.

​Il Principio di Effettività

​La Suprema Corte ha respinto il ricorso, richiamando l’art. 299 del D.Lgs. 81/2008. Secondo tale norma, le posizioni di garanzia (datore di lavoro, dirigente, preposto) gravano anche su chi, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a tali figure.

​Gli indicatori della funzione di preposto

​Per la Cassazione, la qualifica di preposto “di fatto” emerge da elementi concreti quali:

    • Impartire direttive: Dare ordini operativi agli altri lavoratori.
    • Sovrintendere alle attività: Controllare che le istruzioni impartite vengano eseguite.
    • Presenza costante: Essere il punto di riferimento decisionale in cantiere in assenza del datore di lavoro.

È giusto precisare che il preposto non deve assolutamente elaborare piani di sicurezza, ma ha l’obbligo di vigilare affinché i lavoratori osservino le disposizioni vigenti e utilizzino i mezzi di protezione.

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