QUALCHE PILLOLA DI ELETTRICITA’ IN CANTIERE
In questa seconda parte cercherò di precisare alcune questioni ‘cartacee’.
Partiamo dal progetto dell’impianto. Al termine della precedente parte, si era evidenziato come per le forniture temporanee di cantiere non fosso richiesto il progetto dell’impianto.
Si deve precisare che però l’esonero riguarda solo le ‘forniture temporanee’ e quindi a non essere sottoposti all’obbligo del progetto sono solo gli impianti relativi.
L’esonero non riguarda tutti gli impianti elettrici dei cantieri: solo quelli dove è presente la fornitura temporanea di cantiere.
Ma se l’impianto di cantiere è alimentato da una fornitura preesistente, o comunque non temporanea, allora l’impianto deve essere progettato.
La cosa è prescritta all’art. 5 comma 1 del DM 37/08
Art. 5. Progettazione degli impianti
- Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto.
Quindi, il progetto deve sempre essere redatto.
Da chi? Lo stesso art. 5 comma 2 indica i casi in cui è obbligatoria la progettazione da parte di un professionista iscritto nel pertinente albo professionale. In tutti gli altri casi, il progetto può essere redatto da parte del responsabile tecnico della ditta installatrice. Il comma 1 recita:
…..Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
Nota: non è sufficiente che il professionista sia abilitato: deve essere iscritto nell’albo professionale. Per il responsabile tecnico della ditta installatrice non è invece richiesto alcunché.
Non esistendo una fornitura temporanea di cantiere, l’impianto deve essere collegato necessariamente ad un impianto preesistente. Ne costituisce perciò un ampliamento.
Trattandosi di ampliamento di impianto, la progettazione dell’ampliamento segue le sorti dell’impianto preesistente: se l’impianto preesistente è soggetto a progetto da parte di professionista, allora anche l’ampliamento deve essere progettato da parte di un professionista iscritto nell’albo.
Nota bene: in teoria è possibile che sia lo stesso ampliamento a far ricadere nell’obbligo di progetto a firma di un professionista un impianto che prima non lo era. La cosa va valutata caso per caso.
Ma cosa dobbiamo progettare? L’impianto di cantiere comprende la linea di alimentazione fino al primo quadro di cantiere, ma anche, se esistono, le linee di alimentazione degli utilizzatori fissi e dei quadri fissi secondari ed anche i quadri mobili alimentati tramite prese a spina. Durante la vita del cantiere possono essere ampiamente variabili in numero ed ubicazione, ed altrettanto variabili possono essere le potenze degli utilizzatori, e ciò rende ben difficile una progettazione accurata.
Il tutto dipende ovviamente dalle dimensioni del cantiere e dalla tipologia: la ristrutturazione di un appartamento è una cosa, la costruzione di un nuovo capannone in un complesso produttivo è tutt’altro.
Appare logico allora ritenere che quanto meno debba essere progettata la linea di alimentazione dal punto di collegamento all’impianto preesistente (di solito in un quadro esistente) fino al primo quadro fisso di cantiere.
A mio parere però se esistono quadri fissi secondari ovvero utilizzatori alimentati n modo fisso (ad es. una gru o una centrale di betonaggio), specie se di elevata potenza, è opportuno siano progettate anche le linee di alimentazione relative.
Il progetto non è solo il calcolo della sezione dei cavi o della caduta di tensione. In cantiere possono essere presenti ad es. depositi di legname in quantità tale da ricadere nei controlli di prevenzione incendi, o, sempre ad esempio, depositi di gas (serbatoio GPL) o depositi di carburante per i mezzi d’opera o altre complessità simili, ed in tali casi si comprende come la progettazione debba tenerne conto, applicando le regole tecniche pertinenti.
In soldoni: come per tante altre cose, l’assolvimento di un obbligo normativo costituisce il minimo indispensabile per garantire un livello minimo di sicurezza, ma ciò non toglie che si debba fare tutto ciò che è opportuno per ridurre il più possibile i rischi. Ed il rischio elettrico è uno dei rischi più gravi in un cantiere. Non solo per le persone, ma anche per le cose. Numerosi incendi in cantiere sono dovuti proprio all’impianto elettrico e non solo per lo scorretto utilizzo dello stesso, ma anche per l’errato posizionamento di cavi e quadri o per l’assenza di adeguati dispositivi di protezione. L’attività di un progettista qualificato serve appunto a ridurre rischi, anche laddove non vi sia l’obbligo normativo di servirsene. O almeno così si spera.
E passiamo alla dichiarazione di conformità (DICO). Sempre nella parte precedente accennavo al fatto che essa deve essere completa delle dichiarazioni e di tutti gli allegati.
Cosa dichiara l’installatore?
1) rispettato il progetto redatto ai sensi dell’art. 5
Nel caso in cui non si sia esonerati dal progetto, deve essere indicato il nome e la qualifica del progettista e se questi è un professionista anche il numero di iscrizione nell’albo.
2) seguito la norma tecnica applicabile all’impiego
E’ necessario indicare le norme seguite. Quelle indispensabili sono la CEI 0-21 (quando vi è la fornitura temporanea) e, soprattutto, la CEI 64-8. Potrebbe essere necessario indicare le altre norme particolari (ad es. relative alla valutazione del rischio da fulminazione). Molti indicano il DM 37/08, il D.Lgs 81/08… Non sono norme tecniche bensì provvedimenti legislativi, ma come si dice: ‘melius abundare …’
3) installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
4) controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge
A questa dichiarazione bisogna allegare il rapporto delle prove e verifiche eseguite, con l’indicazione di chi, quando e con quali strumenti ha eseguitole verifiche. La documentazione circa le verifiche è quasi sempre assente. Ma la dichiarazione priva del rapporto non serve a niente. L’obbligo di redigere in forma scritta il rapporto delle verifiche, e di consegnarlo al committente, è riportato nella norma CEI 64-8. Questo non intende essere un corso di formazione, ma qualche elemento va dato.
La CEI 64-8 ha una sezione, la sesta, esclusivamente dedicata alle verifiche.
Innanzitutto, cosa si intende per verifica?
Il punto 6.3 della norma recita
6.3 Termini e definizioni
Ai fini del presente documento, si applicano i seguenti termini e definizioni.
6.3.1 verifica insieme delle operazioni mediante le quali si accerta la rispondenza alle prescrizioni della Norma CEI 64-8 dell’intero impianto elettrico NOTA La verifica comprende l’esame a vista, le prove e il rapporto sulla verifica.
6.3.2 esame a vista esame di un impianto elettrico, utilizzando i sensi per accertare la corretta scelta, installazione e integrità dei componenti elettrici
6.3.3 prova effettuazione di misure e altre operazioni, mediante le quali si accerta l’efficienza e la sicurezza dell’impianto elettrico.
NOTA La misura comporta anche l’accertamento di valori, mediante appropriati strumenti di misura, cioè valori non riscontrabili con l’esame a vista.
6.3.4 rapporto registrazione dei risultati dell’esame a vista e delle prove
Quindi la verifica comporta: l’esame a vista, le prove, e la redazione del relativo rapporto. Il rapporto è il documento che indica per l’appunto chi come e quando ha eseguito la verifica, e ne riporta i risultati.
Vi risparmio l’elenco completo di quali prove fare, come farle, con quali strumenti ecc.. Chi è interessato allo specifico può consultare la norma.
Ma è qui di interesse quanto segue
6.4.4 Rapporto per la verifica iniziale
6.4.4.1 Al termine della verifica iniziale eseguita a seguito dell’installazione di un nuovo impianto o della modifica o ampliamento di uno già esistente, deve essere prodotto un rapporto su detta verifica. Tale documento deve contenere:
– l’identificazione dell’impianto o della parte dello stesso (in caso di ampliamento o modifica) oggetto della verifica;– i risultati della verifica (indicando il dettaglio dei circuiti e i dispostivi verificati e l’esito degli esami a vista e delle prove eseguiti);– eventuali raccomandazioni per le riparazioni e i miglioramenti su parti di impianto esistenti, in caso di verifiche eseguite a seguito di modifiche o ampliamenti;
– la raccomandazione relativa al periodo tra la verifica iniziale e la prima verifica periodica.
Ogni difetto od omissione rilevato durante la verifica iniziale deve essere eliminato prima della consegna dell’impianto da parte dell’installatore.
Il rapporto deve essere compilato e firmato dalla persona che ha eseguito la verifica.
Il rapporto deve essere consegnato al committente
Si legga bene l’ultimo rigo: Il rapporto deve essere consegnato al committente. Deve. Non è un optional. In assenza del rapporto la dichiarazione di aver effettuato le verifiche ecc. è da ritenere fasulla.
E passiamo agli allegati obbligatori
1) progetto ai sensi degli articoli 5 e 7;
Tranne quando ci sia l’esonero
2) relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
La nota 5 che accompagna il modello ministeriale della DICO recita
La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l’idoneità rispetto all’ambiente di installazione.
3) schema di impianto realizzato;
La nota 6 al modello recita
Per schema dell’impianto realizzato si intende la descrizione dell’opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d’opera). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l’intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell’impianto preesistente.
4) riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti
Nel caso in cui l’impianto di cantiere non sia dotato di fornitura temporanea ma sia collegato ad impianto preesistente il riferimento è alla DICO di quest’ultimo, che dovrebbe esserci.
5) copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
Piccola indagine: quante volte avete visto una DICO più o meno congruente con le previsioni normative?
Provocazione: un impianto deve essere conforme alla regola dell’arte. Ma se già la DICO non lo è, come può esserlo l’impianto?
Cari colleghi CSE ed RSPP, quante volte avete controllato che ci sia tutto?
Mi auguro sempre, ma chissà perché qualche dubbio sovviene.
Mi raccomando: siate pignoli. Lo so che per questo in cantiere non ci vogliono bene, ma qui si tratta (anche) di tutelare il proprio fondoschiena.
Alla prossima …
Redazione NotiziarioSicurezza.it: Ing. Ciro Mazzeo

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