Stop all’obbligo RCA per i carrelli elevatori in ambito aziendale: le novità della Legge 34/2026
Dopo mesi di incertezza interpretativa seguiti al recepimento della Direttiva (UE) 2021/2118, il legislatore italiano ha finalmente fatto chiarezza. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026, la questione dell’assicurazione obbligatoria (RCA) per i mezzi di movimentazione interna è giunta a una svolta decisiva, accolta con favore dalle associazioni di categoria, in primis AISEM (Associazione italiana sollevamento e movimentazione merci).
Il cuore della norma: l’Articolo 9
La novità è contenuta nell’articolo 9 della Legge 11 marzo 2026, n. 34 (nota come Legge annuale per le micro, piccole e medie imprese). Questo articolo interviene direttamente sul Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005), introducendo specifiche deroghe che escludono dall’obbligo di RCA i veicoli non immatricolati utilizzati esclusivamente in aree non accessibili al pubblico.
Nello specifico, la norma chiarisce che:
- Carrelli elevatori non immatricolati: Se utilizzati unicamente all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi o pertinenze aziendali chiuse al traffico pubblico, non sono soggetti all’obbligo di polizza RCA.
- Aree Ferroviarie, Portuali e Aeroportuali: L’esclusione si estende anche ai mezzi operanti in queste zone specifiche, purché non accessibili al pubblico.
Perché questo chiarimento era necessario?
Il precedente D.Lgs. 184/2023 aveva esteso l’obbligo assicurativo a qualsiasi veicolo “idoneo a circolare”, indipendentemente dal terreno di utilizzo (anche in aree private recintate). Questo aveva generato un paradosso: costringere le aziende a stipulare polizze RCA per muletti che non avrebbero mai toccato una strada pubblica, sovrapponendosi spesso alle già esistenti polizze di Responsabilità Civile Terzi (RCT) aziendali.
Il ruolo di AISEM e la sicurezza sul lavoro
AISEM ha sottolineato in un recente comunicato stampa come questa “razionalizzazione normativa” non riduca affatto la sicurezza. Al contrario, elimina un onere burocratico ed economico ridondante. Resta inteso che:
- L’obbligo permane per tutti i mezzi (anche carrelli) che sono immatricolati e circolano, anche solo occasionalmente, su rete stradale pubblica.
- La copertura assicurativa è comunque necessaria: Le aziende devono garantire che i mezzi siano coperti da una polizza RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) che includa i rischi operativi, per tutelare i lavoratori e l’azienda stessa in caso di infortunio.
Dove scaricare la circolare e i documenti
Per approfondire i dettagli tecnici e operativi, è possibile consultare i seguenti documenti:
- Legge 11 marzo 2026, n. 34: Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23/03/2026. È possibile scaricarla direttamente dal portale Normattiva o dal sito ufficiale della Gazzetta Ufficiale.
- Comunicato Stampa/Circolare AISEM: Il comunicato integrale è disponibile nell’area news del portale di ANIMA Confindustria, nella sezione dedicata ad AISEM.
- Entrata in vigore: Le nuove disposizioni saranno pienamente efficaci a partire dal 7 aprile 2026.
Promemoria per i lettori di NotiS: Verificate sempre con il vostro broker assicurativo che la polizza RCT aziendale copra esplicitamente i danni cagionati dai carrelli elevatori all’interno del perimetro aziendale, ora che la copertura RCA non è più automatica per legge
Art. 9
Esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali
1. All'articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresi' applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), del
presente codice rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolati, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonche' per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e
aeroportuali, coperti da polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi e' obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilita' verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, e' comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.
1-ter. La deroga di cui al comma 1 trova altresi' applicazione per le macchine agricole di cui all'articolo 57 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolate o prive del certificato di idoneita' tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente all'interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico, a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi diversa dall'assicurazione
obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi e' obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilita' verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, e' comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali».

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