L’obbligo della formazione, dell’informazione ed addestramento delle attrezzature di lavoro (art. 73 del d. lgs.81/2008) smi.

Corso formazione carrellista

L’articolo 73 del d.lgs. 81/2008 smi, a prescindere da quanto indicato al Capo I dall’art. 36 e 37, stabilisce  che il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire che i lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature di lavoro, siano formati ed addestrati all’uso delle attrezzature di lavoro e che abbiano accesso a tutte le informazioni e le istruzioni necessarie, oltre che ricevere una adeguata informazione in relazione alla propria ed altrui sicurezza, sia per le normali condizioni di utilizzo delle attrezzature che per le situazioni anormali prevedibili. 
Tutti gli infortuni sono riconducibili ad una causa e tra le cause principali ritroviamo l’uso inappropriato e non corretto delle attrezzature.

L’informazione, la formazione e l’addestramento sono tre concetti distinti, ben definiti dall’articolo 2 del d.lgs 81/2008. Il datore di lavoro è tenuto a rispettare l’obbligo di trasferire competenze ai lavoratori in queste tre categorie.
L’informazione riguarda le conoscenze utili per identificare, ridurre e gestire i rischi sul luogo di lavoro.

La formazione è il processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili per acquisire competenze per svolgere le mansioni in sicurezza e gestire i rischi.
L’addestramento riguarda l’apprendimento dell’uso corretto delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro.

In virtù di tali aspetti fondamentali da cui non si può prescindere, il datore di lavoro deve informare i lavoratori sui rischi a cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro e sulle attrezzature presenti nell’ambiente circostante, anche se non direttamente utilizzate dai lavoratori stessi. È inoltre tenuto a comunicare eventuali cambiamenti riguardanti queste attrezzature e predisporre, per le specifiche attrezzatura, il registro di controllo  di cui all’art. 71 comma 4) attraverso cui si “certifica” la corretta manutenzione.

Art.71 c. 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;

2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

Se le attrezzature, per la loro complessità e difficoltà d’uso, richiedono conoscenze o responsabilità particolari per essere utilizzate, come previsto dall’articolo 71, comma 7 del decreto legislativo 81/2008, il datore di lavoro deve assicurarsi che i lavoratori ricevano una formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici. Questo è necessario affinché possano utilizzare le attrezzature in modo sicuro e appropriato, anche considerando i rischi che possono causare anche ad altre persone.

Questo punto è particolarmente importante per garantire l’utilizzo sicuro delle attrezzature e prevenire rischi per altre persone.

Il comma 5 dell’articolo 73 del decreto legislativo 81/2008 stabilisce che l’utilizzo di determinate attrezzature richieda una specifica abilitazione, come indicato nell’accordo tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 22/02/012 che individua le attrezzature per le quali è necessaria una specifica formazione ed abilitazione. Attraverso questo accordo, sono state definite le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata e i requisiti minimi di validità della formazione, nonché le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.
Le attrezzature di lavoro che richiedono specifica abilitazione sono:

La sicurezza è un elemento fondamentale in ogni aspetto dell’attività lavorativa, soprattutto nell’utilizzo delle attrezzature di lavoro. È importante utilizzare correttamente tali attrezzature e assicurarsi che siano conformi alle norme di sicurezza, così come l’ambiente di lavoro deve essere idoneo.

Infine, viene introdotto un comma aggiuntivo che riguarda il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Questo comma stabilisce che la formazione e l’abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all’utilizzo delle attrezzature di lavoro possono essere effettuate direttamente dal Corpo stesso, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente. Questo è finalizzato a garantire la continuità e l’efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi.

L’obbligo del registro di controllo delle attrezzature di lavoro

 

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