L’obbligo del registro di controllo delle attrezzature di lavoro

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L’obbligo del registro delle manutenzioni anche detto registro di controllo.
Il Titolo III del Decreto Legislativo 81/08, con l’articolo 71, stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di gestire correttamente le attrezzature di lavoro. In pratica, il datore di lavoro deve fornire attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere, nonché garantirne l’idonea manutenzione nel tempo per assicurarne la rispondenza alle caratteristiche tecniche e di funzionamento originali. Tale obbligo si estende al personale che nelle aziende pubbliche o private vengono incaricati al controllo dell’efficienza operativa ed alla manutenzioni dei mezzi in dotazione.   L’obbligo della manutenzione si applica a tutte le attrezzature di lavoro senza alcuna eccezione. Per alcune attrezzature particolari, riportate nell’Allegato VII del D. Lgs. 81/08, è necessario eseguire verifiche periodiche da personale specializzato incaricato da enti abilitati sia pubblici che privati. Gli interventi di manutenzione si distinguono in ordinarie, per garantire il corretto uso dell’attrezzatura e sono dettati dal costruttore attraverso il libretto d’uso e manutenzioni, e straordinarie, che si effettuano in seguito a inconvenienti non prevedibili.
La manutenzione ha come scopo fondamentale, il mantenimento delle attrezzature nelle condizioni stabilite dal costruttore, la garanzia della sicurezza degli operatori e la tutela ambientale, la prolungazione della vita utile delle attrezzature e la prevenzione dei guasti. È obbligatorio predisporre un documento nel quale registrare le manutenzioni programmate dal costruttore al fine di garantire una corretta gestione delle attrezzature nel tempo e documentare le verifiche effettuate. La mancata osservanza di tali obblighi è sanzionata con arresto o ammenda per il datore di lavoro per il dirigente e per il preposto incaricato al controllo delle manutenzioni. Non per questo l’operatore incaricato alla conduzione è esimente o privo di responsabilità in quanto l’operatore addetto alla conduzione, ai sensi dell’art. 20 dello stesso decreto, deve segnalare le inefficienze dell’attrezzatura affidata.

Il D. legislativo 81/2008 obbliga i soggetti interessati alla manutenzione e del controllo periodico delle attrezzature di lavoro per garantirne l’efficienza e la sicurezza nel tempo alla tenuta del registro di controllo. Il datore di lavoro è responsabile di organizzare e gestire questi interventi, che devono essere condotti da persone competenti ma soprattutto ove necessario da officine autorizzate alla manutenzione in modo da aggiornare l’ apposito registro da istituire in virtù dell’ obbligo di cui all’art. 4 dell’art. 71 del D. lgs. 81/2008.

Naturalmente le manutenzioni  delle attrezzature, come anche il controllo trimestrale delle funi e catene per quanto possibile, devono rispettare le prescrizioni del costruttore indicate attraverso il libretto d’uso e manutenzione che ogni produttore predispone specificamente per ogni macchina o attrezzatura.

In caso d’infortunio, la mancanza delle manutenzioni ordinarie o straordinarie, comportano responsabilità a carico dell’addetto incaricato alla conduzione del mezzo dato in affidamento, sul quale ricade l’obbligo di comunicare eventuali malfunzionamenti riscontrati o manomissioni dei sistemi di scurezza. L’addetto o il preposto incaricato alle manutenzioni come anche il datore di lavoro – in primis, non possono esimersi dall’obbligo di osservanza imposto dal programma delle manutenzioni indicate dal costruttore nel manuale d’uso e manutenzioni.

Art. 87 Sanzioni a carico del datore di lavoro per la mancata istituzione del registro di controllo
La mancata esecuzione dei controlli è punita con la pena alternativa all’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per le violazioni dell’ art.87, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (relativamente all’articolo 71 comma 4) per ogni mancato adempimento ovvero per ogni attrezzatura non verificata.

Per mancata richiesta di verifica periodica è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da a 711,92 a 2.562,91 euro (articolo 87, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) per l’inadempienza di cui all’art. 71 c.11.

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