Sentenza Cass. 30792/2021 vs. 29612/2020. Mancanza del DUVRI, il limite delle responsabilità dell’appaltatore.

Mancanza del DUVRI: l’Appaltatore non ha obblighi di “supplenza” verso il Committente inadempiente

​Analisi della Sentenza Cass. Pen., Sez. IV, 3 agosto 2021, n. 30792

​La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30792/2021, è intervenuta su un tema cardine della sicurezza sul lavoro nei regimi di appalto (Art. 26, D.Lgs. 81/2008): la perimetrazione delle responsabilità in caso di omessa redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali).

​Il cuore della pronuncia stabilisce che l’obbligo di elaborazione del DUVRI è un “reato proprio” del committente, escludendo qualsiasi “obbligo di sostituzione” o “supplenza” a carico dell’appaltatore.

​1. I Fatti di Causa e i Luoghi

​Il tragico evento si è verificato presso un cantiere navale a Venezia.

  • L’attività: Erano in corso lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento degli arredi interni di un’imbarcazione.
  • Le figure coinvolte: La società committente (proprietaria del cantiere), l’impresa appaltatrice (In.Wo. s.r.l., incaricata degli arredi) e una ditta subappaltatrice (esecutrice materiale di alcune lavorazioni).
  • La dinamica: L’incidente è scaturito da un’interferenza spaziale e temporale non gestita. Mentre una ditta (terza rispetto all’imputato) eseguiva operazioni di schiumatura con poliuretano (che liberava vapori infiammabili), un lavoratore della ditta subappaltatrice utilizzava un seghetto elettrico nelle immediate vicinanze.
  • L’evento: Le scintille prodotte dal seghetto hanno innescato i vapori, provocando un’esplosione e un incendio che hanno causato gravi ustioni al lavoratore.

​2. L’Iter Giudiziario e le Violazioni Contestati

​In sede di merito (Tribunale e Corte d’Appello), l’appaltatore (A.C.) era stato condannato per il delitto di cui all’Art. 590 c.p. (lesioni colpose gravi).

​Secondo i giudici di merito, l’appaltatore avrebbe dovuto:

  1. Rilevare l’assenza del DUVRI da parte del committente.
  2. Attivarsi autonomamente per coordinare le ditte o pretendere formalmente l’adempimento del committente, “sostituendosi” di fatto a quest’ultimo nella gestione della sicurezza interferenziale.

Articoli di riferimento:

  • Art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008: Obbligo del committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento elaborando il DUVRI.
  • Art. 26, comma 1, lett. b): Obbligo del committente di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici.

​3. Il Principio di Diritto espresso dalla Cassazione

​La Suprema Corte ha annullato la condanna, sancendo l’insussistenza di un obbligo “sostitutivo” in capo all’appaltatore.

​L’esclusività dell’obbligo (Reato Proprio)

​La Corte chiarisce che l’obbligo di redigere il DUVRI e di promuovere il coordinamento è posto dalla legge esclusivamente in capo al datore di lavoro committente. Trattandosi di un precetto normativo specifico, non è applicabile il principio della “posizione di garanzia” estesa per via interpretativa.

​Il divieto di “Supplenza”

​”Non è configurabile a carico dell’appaltatore alcun obbligo di sostituzione o di supplenza dell’opera di coordinamento posta in capo al committente, poiché ciò violerebbe il principio di tassatività della norma penale.”

​In altri termini, l’appaltatore non può essere punito per il mancato adempimento di un obbligo (la redazione del DUVRI) che il legislatore ha indirizzato a un altro soggetto. Sebbene l’appaltatore debba cooperare (Art. 26, comma 2), tale cooperazione presuppone l’attività di “regia” del committente.

​4. Distinzione Tecnica: Sentenza 30792/2021 vs. 29612/2020

​Per evitare errori interpretativi tipici dei non addetti ai lavori, è fondamentale distinguere questa sentenza da quella relativa alle cadute dall’alto (fotovoltaico):

Caratteristica

Cass. 30792/2021 (Analizzata qui)

Cass. 29612/2020 (Fotovoltaico)

Evento

Esplosione (Cantiere Navale)

Caduta dal tetto (Stabilimento)

Causa Tecnica

Vapori infiammabili + Scintille

Cedimento lastra fibrocemento

Focus Giuridico

Assenza DUVRI e obblighi dell’appaltatore

Obbligo di vigilanza dell’affidataria (Art. 97)

Esito per l’Appaltatore

Assoluzione (per la parte DUVRI)

Condanna (per omessa vigilanza)

Mentre la 30792/2021 protegge l’appaltatore dall’onere burocratico/organizzativo del committente (il DUVRI), la 29612/2020 lo condanna se, pur in assenza di coordinamento, non vigila sulla sicurezza materiale (es. integrità del tetto).

​5. Riferimenti Giurisprudenziali Analoghi

​Il principio del “reato proprio” del committente riguardo al DUVRI trova conferma in altri precedenti illustri:

  • Cass. Pen., Sez. II, 16 gennaio 2013, n. 2285: Stabilisce chiaramente che l’omessa redazione del DUVRI è reato proprio del solo datore di lavoro committente.

Conclusione 

​La sentenza 30792/2021 è una “sentenza scudo” per gli appaltatori contro i tentativi di estendere a loro carico le inadempienze documentali dei committenti. Tuttavia, la giurisprudenza resta severa: se il rischio interferenziale è macroscopico e manifesto (come nell’esempio del seghetto vicino ai vapori), l’appaltatore potrebbe ancora essere chiamato a rispondere per colpa generica (negligenza), ma mai per la violazione formale della mancata redazione del DUVRI.

Mancanza del DUVRI sentenza 30792/2021

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