Responsabilità del committente dei lavori. Quali gli obblighi?

responsabilità del committenteArt. 90 D. Lgs. 81/2008

La responsabilità del committente.
Una delle tante criticità che rendono inefficace l’attuazione del sistema della sicurezza nell’ambito dei cantieri temporanei e mobili, di cui a TITOLO IV  del D. Lgs. 81/2008 s.m.i., è sicuramente  la figura del committente, che ai sensi dell’art. 89 comma 1 lett. b) viene definito come il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata.

Il legislatore, proprio per garantire una maggiore efficacia del sistema sicurezza nell’ambito dei cantieri temporanei e mobili, già con il D. Lgs. 494/1996 aveva introdotto a supporto degli obblighi del committente, la figura del Responsabile dei Lavori che solo ed esclusivamente nel settore dei lavori pubblici viene automaticamente associato al R.U.P. ossia al Responsabile Unico del Procedimento.
Il responsabile dei lavori, dunque, rappresenta il soggetto designato a svolgere le funzioni del  committente e nei confronti del quale sono demandati tutti gli obblighi che si prevedono a suo carico. Nei fatti, il responsabile dei lavori, giuridicamente rappresenta l’alter ego del committente, ovvero la figura  autorizzata ad agire per suo conto e in rappresentanza del quale svolge la funzione di controllo e verifica, compreso l’assunzione delle responsabilità civili e penali che gli gravano per lo svolgimento del ruolo specifico.
La prima edizione del testo unico, antecedente alla modifica apportata dal decreto legislativo n. 106 nel 2009, definiva all’art. 89 del d. lgs. 81/2008 il responsabile dei lavori come “il soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera o con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera, ……..” ribadendo che nel campo di applicazione dei lavori pubblici il responsabile dei lavori coincidesse con  il responsabile unico del procedimento;

Nei lavori privati, il committente e per esso  il responsabile dei lavori, rappresenta la figura su cui ricade l’obbligo di garantire l’efficacia del sistema sicurezza, attraverso specifiche azioni di controllo e verifica finalizzate al miglioramento della sicurezza generale a partire dall’esame dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria chiamata alla realizzazione dell’opera secondo i dettami previsti all’allegato XVII del D. Lgs. 81/2008.
È l’idoneità tecnico professionale l’importantissimo strumento che il legislatore mette a disposizione del committente e quindi del responsabile dei lavori per valutare “preliminarmente” la capacità organizzativa dell’impresa a cui vengono affidati i lavori, proprio nel merito della gestione della sicurezza aziendale.

E’ giusto ribadire che se nell’ambito dei lavori pubblici la figura del responsabile dei lavori viene automaticamente assunta e svolta da un professionista esperto e competente, nell’ambito dei lavori privati, il committente il più delle volte è una persona che ignora totalmente gli obblighi che il decreto legislativo 81/2008 gli trasferisce con l’art. 90 e 93,  e per questo motivo il committente, raramente si avvale della figura del responsabile dei lavori per ottemperare agli obblighi che legge gli impone. La sua inconsapevole ignoranza dettata dalla sua non competenza in materia, purtroppo non gli consente di gestire le problematiche della sicurezza in modo corretto o coerente in quanto, la sua particolare attenzione è prevalentemente quella di gestire il processo costruttivo dal punto di vista del risparmio economico  delle risorse impegnate, aspetti questi totalmente in contrasto con la logica della prevenzione antinfortunistica e della qualità del lavoro. È in virtù di queste considerazioni che per i lavori privati si auspica da parte del legislatore, un intervento di modifica del dettato normativo, tale da risolvere definitivamente questa criticità, obbligando il committente, qualora non in possesso di requisiti professionali e competenze tecniche specifiche, a nominare il responsabile dei lavori che per i lavori privati risulta fondamentale ed indispensabile. Una delle ipotesi auspicabili, potrebbe  essere quella dell’obbligo di nomina del responsabile dei lavori nella fase di progettazione, facendolo coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori per tutti i lavori superiori a 200 uu.gg. o in cui si prevede la presenza di più imprese e per le quali si prevede la nomina del coordinatore.

Il legislatore, già in seno al D. Lgs. 494/96 e poi con l’attuale art. 93 del decreto legislativo 81/2008, ha chiaramente definito le responsabilità ricadenti in capo al committente ed al responsabile dei lavori, esonerando il primo dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi, limitatamente al conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 9092, comma 1, lettera e), e 99.

Inoltre con il comma 2, la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d).

Dalla lettura di questo articolo ed in particolare del comma 2, si evince quanto importante sia la figura del responsabile dei lavori nell’espletamento della funzione di controllo e verifica delle osservanze degli  obblighi che la legge impone ai diversi soggetti chiamati a garantire la sicurezza generale nell’ambito dei cantieri temporanei e mobili.

Una figura indispensabile che interagisce con il coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori con lo scopo preminente di verificare l’efficacia attuazione degli obiettivi ed obblighi previsti.

Affidando al direttore dei lavori il ruolo di responsabile dei lavori e quindi trasferendo al direttore dei lavori il compito di controllare e verificare gli adempimenti di cui al comma 2 dell’art. 93, ovvero di controllare l’attività del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, si aggiunge al sistema di gestione della sicurezza del cantiere, un’efficace azione di controllo, dovuta alla costante presenza di una figura professionalmente competente e sicuramente esperta circa le problematiche della sicurezza del luogo di lavoro “cantiere”.

La figura del direttore dei lavori con tale attribuzione risulterebbe però, totalmente incompatibile con l’assunzione del ruolo di coordinatore per l’esecuzione in quanto in contrasto con l’azione di controllo prevista dal comma 2 di cui all’art. 93.
Con la vigente normativa, il direttore dei lavori, se in possesso delle competenze previste dall’art.98, indipendentemente dall’assunzione del ruolo di responsabile dei lavori, può assumere contestualmente anche l’incarico di coordinatore per la sicurezza  in fase di esecuzione dei lavori, attività queste che richiedono azioni contrastanti in quanto attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi e scopi diversi. Difatti il direttore dei lavori è interessato prevalentemente al controllo del processo costruttivo  ed al rispetto dei tempi di esecuzione dettato dal cronoprogramma dei lavori allegato al contratto di appalto, il coordinatore in fase di esecuzione dei lavori invece, presta la sua attività nel rispetto degli obblighi normativi e finalizzata alla sicurezza del cantiere ed alla salvaguardia  della salute dei lavoratori in adempimento del cronoprogramma dei lavori interferenti ed i rischi trasferibili.

Ulteriore criticità sarebbe dunque quella di affidare alla stessa figura il ruolo di controllore e controllato in quanto verrebbe meno l’azione di cui all’art. 93 comma 2.
Per tutte le considerazioni sopra riportate, per garantire una maggiore efficacia dei processi attuativi dei sistemi di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili di cui al titolo IV sarebbe risolvibile semplicemente  ripristinando l’art. 89 emanato con la prima edizione del D. Lgs. 81/2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008.

Il committente può nominare coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, un dipendente dell'impresa affidataria o il suo RSPP?

No, il committente non può nominare come coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione né un dipendente dell'impresa affidataria né il suo RSPP, a meno che non vi sia coincidenza tra committente e impresa esecutrice. Questa esclusione, prevista dal D.Lgs. 81/2008, e precisamente nell'articolo 89 comma 1 lettera f) e serve a garantire l'indipendenza e l'obiettività del coordinatore, evitando conflitti di interesse.

Il committente può svolgere direttamente il ruolo del Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori?

Sì, il committente o il responsabile dei lavori può svolgere direttamente i ruoli di Coordinatore per la Progettazione (CSP) e Coordinatore per l'Esecuzione (CSE), purché sia in possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 98 del D. Lgs. 81/2008. In questi casi, il committente è obbligato a designare questi coordinatori per i cantieri che prevedono la presenza di più imprese, anche non contemporanea.

In quali casi il committente è obbligato a nominare il CSP/CSE?

Il committente è obbligato a nominare il CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) e/o il CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione) in tutti i cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche se non lavorano contemporaneamente. La nomina è obbligatoria, secondo l'articolo 90 del D.Lgs. 81/08, sia per i cantieri edili che per i lavori pubblici, e deve avvenire prima di affidare i lavori di progettazione per il CSP e prima di affidare i lavori di esecuzione per il CSE.

il committente con la nomina del Responsabile dei Lavori è esonerato dalle reponsabilità che gli derivano dal D. lgs. 81/2008?

No, la nomina del Responsabile dei Lavori non esonera il committente dalle sue responsabilità in materia di sicurezza, anche se ne delega alcuni compiti. Il committente rimane responsabile per la supervisione degli adempimenti degli obblighi di cui all'articolo 90, 92, comma 1, lettera e), e 99, oltre che per l'eventuale responsabilità diretti per culpa in eligendo e culpa in vigilando se non ha scelto una professionista idoneo e competente per svolgere la funzione di Responsabile dei Lavori. 
Il committente dunque, rimane responsabile per gli obblighi di vigilanza e controllo, come anche la verifica che il Responsabile dei Lavori adempia correttamente ai suoi compiti

Il committente nel caso in cui nomina una sola sola impresa la quale noleggia a caldo il ponteggio con solo montaggio e smontaggio, deve nominare il CSP/CSE?

La questione se il committente debba nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e/o in fase di Esecuzione (CSE) in presenza di una sola impresa che ricorre al noleggio a caldo del ponteggio per il solo montaggio e smontaggio (nolo che include anche il personale specializzato del noleggiante) è complessa e ha generato diverse interpretazioni basate sul D.Lgs. 81/08.

Ecco un riassunto basato sull'orientamento prevalente e la normativa (articolo 90 commi 3 e 4 del D.Lgs. 81/08):

La Regola Base per la Nomina di CSP/CSE
L'obbligo per il Committente o il Responsabile dei Lavori di nominare il CSP (e di conseguenza il CSE) scatta se nel cantiere è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici (Art. 90, comma 3).

Il Noleggio a Caldo e la Qualifica di "Impresa Esecutrice"
Il nodo cruciale risiede nel capire se l'impresa che effettua il nolo a caldo del ponteggio per il solo montaggio e smontaggio sia da considerare una "impresa esecutrice" ai fini del D.Lgs. 81/08 (Titolo IV).

Interpretazione restrittiva (Più diffusa in passato):

L'impresa noleggiatrice che effettua solo il montaggio e lo smontaggio del ponteggio (e non esegue altre opere edili) non è considerata "impresa esecutrice" ai fini dell'applicazione di tutti gli obblighi del Titolo IV, Capo I (es. redazione del POS).

In questo caso, se l'unica altra impresa è l'impresa appaltatrice generale, si avrebbe una sola impresa esecutrice (l'appaltatrice) e un'impresa noleggiatrice/montatrice (che non è esecutrice in senso stretto del lavoro edile principale).

Conseguenza: Non scatterebbe l'obbligo di nomina del CSP/CSE, perché non si configurano "più imprese esecutrici".

Interpretazione estensiva (Tendenza in evoluzione e prudenziale):

Alcune interpretazioni e parte della giurisprudenza tendono a considerare l'impresa noleggiatrice che fornisce anche il personale per il montaggio/smontaggio come un'ulteriore impresa che interviene con propri lavoratori e attrezzature (nolo a caldo equivale a un intervento autonomo).

Conseguenza: La presenza dell'impresa appaltatrice (prima impresa esecutrice) più l'impresa noleggiatrice/montatrice del ponteggio (che compie un'attività lavorativa a sé stante e rischiosa) fa sì che si configurino due imprese operanti in cantiere, facendo scattare l'obbligo di nomina del CSP/CSE e la redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento). Un indizio in questa direzione è l'obbligo per l'impresa noleggiatrice di redigere il Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio) e, secondo alcuni, l'obbligo di possedere la Patente a Crediti (a partire da ottobre 2024).

Conclusioni e Consiglio
Nel caso specifico:

Impresa 1: L'unica impresa appaltatrice per i lavori.

Impresa 2: L'impresa che noleggia a caldo il ponteggio con montaggio e smontaggio.

Il Committente Appaltatore e il CSP:

Se l'interpretazione è che l'impresa noleggiatrice che monta/smonta non è considerata "impresa esecutrice" (limitandosi all'attività accessoria di montaggio/smontaggio), l'obbligo di nomina del CSP/CSE non sussiste (solo una impresa esecutrice).

La Prudenza Consiglia:

Visto il dibattito e l'elevato rischio associato al montaggio/smontaggio dei ponteggi, molti esperti e organi di vigilanza raccomandano la nomina del CSP/CSE per garantire una maggiore tutela per il Committente e una migliore gestione dei rischi interferenti tra l'impresa appaltatrice e l'impresa montatrice del ponteggio. In caso di dubbio, la nomina del coordinatore è sempre vista come una misura prudenziale che aggiunge sicurezza.

In sintesi, partendo dall'assunto che l'impresa noleggiante non sottoscrive nessun contratto di  subappalto o subaffidamento per i lavori finalizzati alla realizzazione dell'opera da realizzare, considerato che ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 81/2008 il noleggiatore deve coordinare i lavori del noleggiante all'interno del  proprio POS, sulla base dell'interpretazione più restrittiva e letterale (solo l'impresa esecutrice dei lavori principali conta, e il noleggiatore del ponteggio con montaggio e smontaggio non lo è), NON SCATTA L'OBBLIGO. Tuttavia, l'orientamento prudenziale e di massima sicurezza suggerisce di procedere con la nomina per gestire il rischio d'interferenza dell'attività di montaggio/sm

Quale articolo del D. Lgs. 81/2008 (testo Unico) definisce le responsabilità del Committente o del Responsabile dei lavori?

L’articolo di riferimento principale che disciplina le responsabilità del Committente del Responsabile dei lavori è l'Articolo 93  del D. Lgs. 81/2008, mentre l’Articolo 90  ne definisce gli obblighi operativi specifici in cantiere.
L'Art. 93 stabilisce che il committente è esonerato da alcune responsabilità solo limitatamente a quelle delegate al responsabile dei lavori, rimanendo comunque responsabile della verifica che gli obblighi di sicurezza siano correttamente adempiuti. La designazione di coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dei lavori non solleva il committente o il responsabile dei lavori dalla loro responsabilità di vigilanza sul rispetto di tali obblighi da parte dei coordinatori stessi. 

Quando il committente non è responsabile?

Il committente è responsabile per gli infortuni sul lavoro se la causa è un rischio specifico dell'attività appaltata (come nel caso di un macchinario difettoso dell'appaltatore), ma la sua responsabilità è esclusa se il rischio era già presente e valutato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Inoltre, il committente è esonerato dalla responsabilità se si appura che la condotta del committente è stata estranea all'evento dannoso, anche se delegato a un responsabile dei lavori. 

Redazione NotiziarioSicurezza.it by Arch. Antonio D’Avanzo

 

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Architetto libero professionista esperto in sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

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