Il DVR nell’ambito del settore dell’edilizia
DVR – Documento di Valutazione dei Rischi nell’ambito del Titolo IV. Il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) è il documento che il datore di lavoro elabora “in relazione alla natura…
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Il gas radon è un pericolo invisibile che può rappresentare un enorme rischio per la salute umana. Il radon è un gas radioattivo che si trova in natura, nella crosta…
E’ ormai avviato a livello nazionale, il dibattito circa i percorsi formativi che regolano le attività didattiche in alternanza scuola lavoro di cui alla legge n. 53/2003 e disciplinati dal…
E’ doveroso approfondire un quesito pubblicato sul sito www.puntosicuro.it, riguardante la possibilità da parte di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione formatosi con l’accordo stato-regioni del 26/01/2006 di…
Infortuni sul lavoro: una task force governativa lavorerà a un patto sociale sulla sicurezza sul lavoro Calderone avvia tavolo sulla sicurezza. “Urgente task force da parte del governo e delle…
Il dirigente scolastico nelle vesti di datore di lavoro, quale destinatario dell’obbligo giuridico in materia di salute e sicurezza, è il garante della incolumità dei lavoratori, che nelle scuole, sono…
Il D.Lgs. n. N. 81/2008, modificato dall’articolo 13 del DL n. 146/2021 e convertito con Legge n. 215/2021, impone al datore di lavoro l’obbligo di designare per iscritto il preposto per organizzare e supervisionare le attività di sicurezza sul lavoro (art. 18, comma 1, lettera b-bis). Questo obbligo può essere evitato solo se il datore di lavoro decide di svolgere personalmente i compiti di vigilanza.
Le modifiche hanno anche ampliato i poteri di controllo del preposto, che ora può interrompere temporaneamente l’attività in caso di condizioni di pericolo e deve segnalare al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate (Art. 19, comma f-bis) .
Queste modifiche sembrano in contrasto con l’articolo 299 del D.Lgs. 81/2008, che consiglia che il preposto può essere anche un lavoratore che, pur senza una formale designazione, esercita di fatto un ruolo direttivo. Tuttavia, questa disposizione conserva la sua validità legale.
Il preposto ha l’obbligo di interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti se le sue disposizioni non vengono rispettate. In caso di inadempimento, il preposto può essere soggetto a sanzioni penali, tra cui l’arresto fino a due mesi o un’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro. Inoltre, in caso di infortunio grave, possono sorgere altre responsabilità penali.
Nell’ambito del Testo Unico, ovvero nell’ambito del D. lgs.81/2008 s.m.i., la sicurezza dei cantieri temporanei e mobili è normata dal Titolo IV, titolo che ha assorbito “quasi integralmente” l’ex d….
A seguito dell’emanazione del DM 29/9/22, n. 192, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13/12/22, il DM 37/08 è stato modificato ed integrato alle nuove esigenze dell’infrastrutturazione digitale degli…
Infortunio ponteggio. Cassazione Penale, Sentenza n. 20703/2017. Lavori edili in quota con un ponteggio privo di parapetto: responsabilità del CSE per mancata contestazione. I richiami verbali non rilevano, è necessario l’atto scritto.