La questione è complessa e richiede una distinzione tra la responsabilità penale/antinfortunistica e quella contrattuale/civile del Direttore dei Lavori (DL), tenendo conto che la nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e in fase di Esecuzione (CSE) è obbligatoria quando nel cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporaneamente [Art. 90 c.3 D. Lgs. 81/2008].
1. Obbligo di Nomina del CSP/CSE
Nel caso in cui l’obbligo di nomina del CSP e del CSE ricorreva (presenza di più imprese, anche se il CSE mancava) e tale nomina è stata omessa dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (se nominato), la prima e principale responsabilità per questa omissione ricade su di loro.
2. Responsabilità del Direttore dei Lavori (DL) in assenza del CSE
Il Direttore dei Lavori, in base alla normativa (D. Lgs. 81/2008 e giurisprudenza), non ha una responsabilità automatica in materia di sicurezza sul lavoro, a meno che non sia stato formalmente nominato anche come CSE. Il suo ruolo principale è la sorveglianza tecnica, contabile e amministrativa per garantire l’esecuzione dell’opera a regola d’arte e in conformità al progetto e al contratto.
Tuttavia, la giurisprudenza (in particolare la Corte di Cassazione) ha stabilito che il DL può essere chiamato a rispondere personalmente, anche penalmente, in caso di infortunio, se:
- Se ingerisce nell’organizzazione del cantiere o nelle modalità operative delle imprese, assumendo di fatto una posizione di garanzia in materia antinfortunistica (la cosiddetta “responsabilità di fatto” o “concorsuale”).
- Tollera o non segnala al Committente/Responsabile dei Lavori (e/o al CSE se presente) o non interviene (se ne aveva il potere, ad esempio, disponendo la sospensione dei lavori) in presenza di gravi e palesi violazioni delle norme antinfortunistiche o di situazioni di pericolo evidente e concreto che avrebbero dovuto essere prontamente segnalate o corrette.
- L’infortunio è causato da vizi o difetti strutturali dell’opera o del progetto, ricadenti nella sua responsabilità professionale.
Conclusione
Il Direttore dei Lavori non risponde automaticamente per la mancanza del CSE o per l’infortunio. La responsabilità principale per la mancata nomina del Coordinatore ricade sul Committente/Responsabile dei Lavori.
Tuttavia, il Direttore dei Lavori può essere chiamato a rispondere personalmente, in concorso con gli altri soggetti responsabili (Committente, Datore di Lavoro, ecc.), se l’infortunio è causalmente collegato a una sua negligenza, imprudenza o omissione, come l’aver tollerato una situazione di grave e palese pericolo in cantiere senza intervenire o segnalare.
In sintesi, la sua responsabilità in un caso del genere non deriva dalla mancanza formale del CSE (che è responsabilità del Committente), ma dalla sua condotta omissiva o attiva in relazione alla situazione di rischio che ha portato all’infortunio.
Sentenza n. 19646/2019: quando il Direttore dei Lavori risponde dell’infortunio mortale in cantiere.
Il direttore dei lavori è responsabile della sicurezza del cantiere?
Il direttore dei lavori non assume in automatico la responsabilità per la sicurezza sul lavoro e non può essere chiamato a rispondere dell’osservanza di norme antinfortunistiche se non è accertata una sua ingerenza nell’organizzazione del cantiere così come ha stabilito la Corte di cassazione penale 4611/2015.
Quali sono gli obblighi del direttore dei lavori?
Il Direttore dei Lavori (DL) è responsabile della vigilanza e del controllo sull’esecuzione di un’opera, agendo nell’interesse del committente per assicurare la conformità al progetto, alle normative, ai tempi e ai costi. Tra i suoi compiti principali figurano il controllo della qualità dei materiali e delle lavorazioni, la gestione della contabilità dei lavori tramite appositi atti contabili, la verifica della sicurezza in cantiere, la gestione di eventuali varianti progettuali e la comunicazione al committente sull’avanzamento del progetto.
Chi è il principale responsabile della sicurezza di un cantiere?
Il principale responsabile della sicurezza in un cantiere è il committente, anche se può delegare parte dei suoi obblighi al Responsabile dei Lavori.
L’art. 89 del d. lgs. 81/2008 non definisce esattamente la figura del “responsabile della sicurezza” ma al comma 1 lettera c), definisce la figura del Responsabile dei Lavori ovvero il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti a lui attribuiti dal decreto legislativo 81/2008. Nel campo di applicazione dei lavori pubblici, il responsabile dei lavori coincide con il responsabile del procedimento.
Ciò premesso, In un cantiere le figure su cui ricadono specifiche responsabilità inerenti la gestione della sicurezza, oltre a committente o al responsabile dei lavoratori, ove previsto sono: i datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici, i lavoratori autonomi, i dirigenti, i preposti, i Coordinatori della Sicurezza (in fase di progettazione ed esecuzione), il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Medico Competente nonché per gravi inadempienze anche il lavoratore (art. 20 d. lgs. 81/2008)
Esiste un incompatibilità tra il ruolo del direttore dei lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione?
No, non esiste un’incompatibilità legale tra i ruoli di direttore dei lavori (DL) e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), ma in alcuni casi potrebbe sorgere un conflitto di interessi pratico.
Potenziale conflitto:
Il DL può avere la pressione di rispettare i tempi e i costi, mentre il CSE deve garantire il rispetto delle norme di sicurezza, che potrebbero richiedere più tempo o maggiori costi.
Separazione consigliata:
Per evitare potenziali conflitti e garantire una maggiore efficacia, è spesso consigliabile che i due ruoli siano affidati a persone distinte.
Lavori Pubblici: Parere del MIT
Relativamente ai lavori pubblici, il MIT con il parere del 17 aprile 2024, n. 2459, ha chiarito ad una stazione appaltante le corrette modalità operative sia per appalti di importo superiore o inferiore a 1 milione di euro.
Per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro vi è l’obbligo, e non una mera facoltà, di nominare il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva diverso dal direttore lavori.
L’articolo 114, comma 4 del nuovo codice dei contratti approvato con D.Lgs. 36/2023, recita testualmente: “4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

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