Cronaca di un infortunio annunciato: oltre il limite della legalità e del rispetto della propria vita
L’immagine che analizziamo non è purtroppo un caso isolato, ma la rappresentazione plastica di un modus operandi ancora radicato in molti cantieri: la sistematica sottovalutazione del rischio di caduta dall’alto durante le fasi di carpenteria (armatura di pilastri, travi e solai). Quello che viene spesso spacciato per “abilità professionale” o “velocità esecutiva” è, in realtà, una violazione palese delle più elementari norme di sicurezza, che trasforma il cantiere in una trappola mortale.
L’analisi del rischio: un “modus operandi” da scardinare
Nell’immagine si osserva un lavoratore che opera sul bordo di una struttura in cemento armato in fase di realizzazione. Le criticità sono molteplici e gravi:
Assenza di protezioni collettive (DPC): Non vi è traccia di ponteggi perimetrali, né di parapetti regolarmente installati. La norma prevede che la protezione collettiva debba sempre avere la precedenza su quella individuale.
Mancanza di sistemi di arresto caduta (DPI): Il lavoratore non indossa alcuna imbracatura collegata a un punto di ancoraggio sicuro (linea vita o simile).
Abbigliamento e calzature inadeguati: L’uso di pantaloni corti e la percezione di calzature non antinfortunistiche aumentano il rischio di ferite e scivolamenti.
Rischio impalamento: Le armature metalliche (riprese dei pilastri) verticali e prive di “funghetti” di protezione rappresentano un pericolo letale in caso di caduta.
La normativa violata: il D.Lgs. 81/2008
Il Testo Unico sulla Sicurezza è perentorio riguardo a queste situazioni. Le principali violazioni riscontrabili sono:
Art. 122 (Ponteggi e opere provvisionali): Stabilisce che nei lavori in quota (sopra i 2 metri) devono essere adottate adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali.
Art. 126 (Parapetti): Obbliga l’installazione di parapetti resistenti e completi di corrente superiore, intermedio e tavola fermapiede su tutti i lati verso il vuoto.
Art. 148 (Lavori in quota): Specifica che per i lavori sulle parti esterne, se non sono attuabili misure di protezione collettiva, è obbligatorio l’uso di cinture di sicurezza.
Art. 77 (Obblighi del datore di lavoro): Violazione dell’obbligo di fornire DPI adeguati e di assicurarne l’uso corretto attraverso formazione e vigilanza.
La Giurisprudenza: la responsabilità non si delega
Le recenti pronunce della Suprema Corte confermano che la mancanza di tali apprestamenti configura una responsabilità penale piena, indipendentemente dal comportamento del lavoratore.
- Cassazione Penale, Sez. IV, 20 dicembre 2024, n. 47028: Questa sentenza tratta proprio di un infortunio occorso durante la posa di lastre prefabbricate in cemento armato per un solaio (altezza 3,70 m). La Corte ha condannato il datore di lavoro per non aver previsto nel POS (Piano Operativo di Sicurezza) misure adeguate e per la mancanza di dispositivi anticaduta certificati e funzionali, ribadendo che l’assenza di protezioni collettive è la causa primaria dell’evento.
- Cassazione Penale, Sez. IV, 14 gennaio 2010, n. 1490: È una sentenza cardine che affronta la catena delle responsabilità in cantiere. Stabilisce che la predisposizione di ponteggi e opere provvisionali è un obbligo preliminare all’avvio dell’attività specialistica (come la carpenteria) e che l’appaltatore non può delegare tale onere se non garantisce la sicurezza a monte.
Conclusioni
L’immagine non mostra un lavoratore “coraggioso”, ma un sistema di gestione della sicurezza fallimentare. La carpenteria delle strutture in cemento armato richiede una pianificazione rigorosa: il ponteggio o il parapetto devono essere installati prima che il lavoratore acceda alla zona di pericolo. Ignorare questa sequenza non è un risparmio di tempo, ma una scommessa sulla vita che le sentenze citate dimostrano essere, troppo spesso, tragicamente persa.

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