Formazione Sicurezza Lavoro: Perché non può precedere la firma del contratto.

Formazione Sicurezza Lavoro: Perché non può precedere la firma del contratto

​L’inserimento di un nuovo lavoratore all’interno dell’organico aziendale impone al datore di lavoro il rispetto di una rigida sequenza cronologica di adempimenti. Uno dei dubbi più frequenti in fase di recruitment riguarda la possibilità di anticipare i tempi: è legittimo erogare la formazione obbligatoria ex art. 37 del D.Lgs. 81/2008 prima della costituzione formale del rapporto di lavoro?

​La risposta, supportata dal dettato normativo e dai recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, è un no perentorio. La formazione sulla salute e sicurezza non può in alcun modo configurarsi come un prerequisito non retribuito a carico del candidato prima della firma del contratto d’assunzione.

​1. Il quadro normativo: la correlazione tra formazione e orario di lavoro

​Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) individua con precisione il perimetro temporale ed economico entro cui deve svilupparsi l’azione formativa. L’incompatibilità di un corso “pre-assunzione” emerge dal combinato disposto di due commi cardine dell’articolo 37:

  • Il fattore temporale (Art. 37, comma 4, lett. a): La norma stabilisce che la formazione e l’addestramento devono avvenire “in occasione della costituzione del rapporto di lavoro”. Il legislatore usa il termine “costituzione” per indicare il momento in cui il vincolo giuridico sorge: la formazione è un effetto del contratto, non la sua premessa.
  • Il fattore economico (Art. 37, comma 12): Questo passaggio azzera ogni margine di dubbio, disponendo che la formazione “deve avvenire, in ogni caso, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.

​Un soggetto che non ha ancora firmato l’assunzione non possiede un “orario di lavoro”, né ha diritto alla retribuzione. Imporgli la frequenza di un corso formativo prima della sottoscrizione dell’accordo contrattuale significa privarlo del tempo personale senza corrispettivo economico, trasferendo di fatto l’onere dell’adempimento sulla sua figura e violando la gratuità della formazione.

​2. La Giurisprudenza di Legittimità: i punti fermi della Cassazione

​La Corte di Cassazione è intervenuta a più riprese per sanzionare le prassi elusive aziendali volte ad anticipare l’impegno formativo al di fuori del contratto, consolidando due principi fondamentali.

​Cassazione Penale, Sez. IV – Sentenza n. 6301 del 13 febbraio 2024

​Sotto il profilo penale, la Suprema Corte ha delineato la corretta linea del traguardo temporale. I giudici hanno chiarito che l’obbligo datoriale consiste nel completare l’iter formativo e l’addestramento prima che il lavoratore sia effettivamente adibito alle proprie mansioni operative, e non prima che venga formalizzato il rapporto. L’assunzione rappresenta l’atto di nascita della qualifica di “lavoratore” (ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/08); solo dopo questo passaggio si attiva la tutela formativa, che deve precedere esclusivamente l’esposizione diretta al rischio sul campo.

​Cassazione Civile, Sez. Lavoro – Ordinanza n. 12790 del 10 maggio 2024

​Sul versante giuslavoristico, l’ordinanza ha offerto un’interpretazione rigorosa del concetto di “orario di lavoro” applicato alla sicurezza. La Corte ha ribadito che il tempo dedicato ai corsi di formazione sulla sicurezza è a tutti gli effetti orario di lavoro effettivo. Di conseguenza, richiedere una prestazione formativa a un candidato privo di contratto equivale a esigere una prestazione lavorativa subordinata irregolare e non retribuita, con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento e al recupero delle spettanze.

Cassazione Penale Sez. VII, Sentenza n. 16715/2019

​Omessa formazione del lavoratore e inammissibilità dell’attestato formativo recante data antecedente a quella di assunzione.

​Il Focus: L’anomalia cronologica dell’attestato di formazione

​Il cuore della sentenza riguarda il tentativo del datore di lavoro di dimostrare l’avvenuta formazione del manovratore attraverso la produzione di un documento rivelatosi falso.

​Nello specifico, la difesa ha esibito agli ispettori un attestato di formazione alla guida dei mezzi di sollevamento recante la data del 24 ottobre 2015. Tuttavia, dai registri aziendali il lavoratore risultava formalmente assunto solo in data 27 ottobre 2015.

​Per giustificare questa incongruenza, il datore di lavoro ha sostenuto che, nel caso di contratti a termine o interinali, è prassi frequente che l’azienda faccia formare il lavoratore prima di formalizzarne l’assunzione.

​3. La corretta sequenza operativa per l’azienda

​Per evitare contestazioni sia in sede civile (rivendicazioni retributive) sia in sede penale (violazione degli obblighi di cui all’art. 37), la procedura di inserimento di una nuova risorsa deve seguire obbligatoriamente questa successione cronologica:

1. Sottoscrizione del contratto di lavoro (Nascita del rapporto giuridico)

Viene firmata la lettera di assunzione o il contratto. Da questo momento il soggetto è formalmente un dipendente e matura il diritto alla retribuzione.

2. Svolgimento della formazione e addestramento (Adempimento dell’obbligo formativo)

Il neo-assunto frequenta i corsi d’aula o e-learning previsti dall’Accordo Stato-Regioni in base al livello di rischio. Le ore di corso sono conteggiate e pagate come ore di lavoro.

3. Effettiva adibizione alla mansione (Fase finale di inserimento)

Una volta completato il percorso formativo, il lavoratore può accedere ai reparti produttivi o iniziare l’attività per la quale è stato assunto.

Conclusioni: l’eccezione che conferma la regola

​L’unico scenario in cui un lavoratore può iniziare l’attività subito dopo la firma del contratto, senza frequentare immediatamente i corsi, si verifica quando è già in possesso di crediti formativi validi e pregressi (es. formazione generale e specifica per lo stesso livello di rischio macro-settoriale, conseguita presso un precedente datore di lavoro e ancora entro i termini di validità dell’aggiornamento quinquennale).

​Al di fuori di questa specifica ipotesi di riconoscimento dei crediti, pretendere che un candidato frequenti o si paghi autonomamente un corso di sicurezza come “requisito di accesso” alla firma del contratto costituisce una violazione insanabile del D.Lgs. 81/2008. La formazione sulla sicurezza è un investimento del datore di lavoro sulla risorsa interna, mai un dazio d’ingresso che il disoccupato deve corrispondere per poter lavorare.

Obbligo Formazione al primo impiego, post contratto.

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