L’ obbligo dell’elaborato tecnico della copertura. Regolamento Regione Campania

Il rischio di caduta dall'alto

ETC. L’ obbligo dell’elaborato tecnico della copertura. Nuovo Regolamento Regionale del 4/10/2019
Il Regolamento Attuativo della Legge Regione Campania n. 31 del 20 novembre 2017 pubblicato sul BURC n. 58 del 7 ottobre 2019, concernente disposizioni in materia di prevenzione dei rischi contro la caduta dall’alto, rende definitivamente obbligatorio l’Elaborato Tecnico della Copertura (ETC), elaborato che deve essere allegato a qualsiasi  pratica edilizia, SCIA, CILA o P. di C. nonché al fascicolo dell’opera di cui all’art. 91 del D. Lgs.81/2008 in cui sono previsti lavori che espongono i lavoratori al rischio di caduta dall’alto. Questo elaborato che dovrà essere predisposto dal progettista o dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, si rende necessario ogni qualvolta si prevede un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria che interessi almeno 100 mq della copertura d’intervento pari al 50% della superficie complessiva di almeno 200 mq, l’installazione di impianti tecnici, telematici e fotovoltaici in copertura oltre ad interventi di ristrutturazione e ricostruzione edilizia che riguardano modifiche alle strutture portanti di tetti e lastrici solari.

L’ E.T.C. per l’intervento specifico, consiste nella progettazione  di una linea vita da realizzare nel rispetto delle norme UNI EN 795 nonché UNI EN 11578 riguardante il calcolo strutturale da affidare ad un tecnico abilitato all’esercizio della professione con laurea magistrale. L’impresa esecutrice che eseguirà i lavori di messa in opera, dovrà essere abilitata al montaggio di sistemi di ancoraggio UNI EN 795 e dovrà alla fine dei lavori rilasciare la certificazione di corretto montaggio e collaudo che riguarderà sia la tenuta della linea vita  che  il sistema di fissaggio dei singoli ancoraggi (UNI EN 795:2012 Tipo A).
L’assenza o l’incompletezza dell’Elaborato Tecnico della Copertura può determinare:

  • Improcedibilità di ottenimento del titolo abilitativo (in fase di richiesta)
  • Sospensione di un titolo abilitativo (se quest’ultimo è stato già rilasciato)
Chi redige l'Elaborato Tecnico delle operture e come viene aggiornato?

Fase di progettazione: 
Viene redatto dal coordinatore per la progettazione, o dal progettista se la figura non è prevista.  
Fase di esecuzione: 
È aggiornato e integrato dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori o, in sua assenza, dal direttore dei lavori.  
Consegna al proprietario: 
Al termine dei lavori, l’ETC deve essere consegnato al proprietario dell’immobile, che diventa responsabile della sua manutenzione e dei futuri aggiornamenti. 

  • Elaborati grafici: 
    In scala adeguata, indicano l’area di intervento, gli accessi, i percorsi e la posizione dei dispositivi di sicurezza e anticaduta.
  • Relazione tecnica: 
    Descrive le soluzioni progettuali e le misure di sicurezza adottate.
  • Relazione di calcolo: 
    Redatta da un tecnico abilitato, dimostra la validità e la sicurezza delle soluzioni proposte.
  • Documentazione dei dispositivi anticaduta: 
    Certificazione del produttore, dichiarazione di conformità dell’installatore, manuale d’uso e programma di manutenzione dei sistemi di ancoraggio.

L’ETC è obbligatorio in caso di interventi che creano o aumentano il rischio di caduta dall’alto per interventi su:

  • Nuove costruzioni e interventi su edifici esistenti.
  • Ristrutturazioni, restauri, risanamenti e manutenzioni di coperture.
  • Installazione di impianti come pannelli solari, impianti fotovoltaici, riparazione o installazione di antenne etc.

L’obbligo di nominare un progettista per la linea vita permanente ricade sul committente o sul responsabile dei lavori (spesso l’amministratore di condominio o il proprietario dell’immobile). Il progetto deve essere redatto da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto) che ne garantisca la sicurezza e la conformità alle norme UNI 11560:2022.

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Architetto libero professionista esperto in sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.