Quando è obbligatorio redigere l’Elaborato Tecnico della Copertura?

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Elaborato Tecnico della Copertura
Molte regioni, tra cui la Campania dal 2019, hanno reso obbligatorio l’uso di sistemi idonei atti a prevenire il rischio di caduta dall’alto.
L’Elaborato Tecnico delle Copertura rappresenta il documento tecnico che il professionista incaricato, sia esso il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione o un professionista competente esperto in materia, deve redigere per indicare la tipologia d’intervento che intende realizzare, rappresentando anche graficamente, il sistema o i sistemi di ancoraggio che intende impiegare per l’intervento specifico.
La redazione dell’ETC deve essere effettuata obbligatoriamente nelle regioni ove vige l’obbligo normativo e viene predisposto sia per gli edifici pubblici che per quelli privati, ed in ogni caso deve essere previsto per qualsiasi intervento di:
Restauro
Risanamento Conservativo
Ristrutturazione
Manutenzione Ordinaria o Straordinaria
Per rifacimento manto di copertura, quando:
L’intervento interessa almeno il 50% della copertura (per coperture caratterizzate da superfici inferiori ai 200 mq)
L’intervento interessa almeno 100 mq della copertura (per coperture caratterizzate da superfici superiori ai 200 mq)
Installazione di Impianti Tecnici, Telematici e Fotovoltaici in Copertura
Varianti in Corso d’Opera / Interventi Edilizi in Sanatoria
Lavori di efficientamento energetico di tetti e lastrici solari privi di parapetti.

L’elaborato tecnico della copertura è dunque  un elaborato documentale redatto da un tecnico abilitato che deve specificatamente contenere:

· le soluzioni progettuali con evidenza del rispetto dei criteri generali di progettazione;
· gli elaborati grafici in scala adeguata in cui siano indicati i percorsi, gli accessi, le misure di sicurezza e i sistemi per la protezione contro le cadute dall’alto a tutela delle persone che accedono, transitano e operano sulla copertura e/o sulle Facciate Ventilate Continue  che richiedono Manutenzione (FVCM);
· documentazione fotografica dettagliata illustrativa dell’installazione effettuata;
· relazione di calcolo contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura e/o della FVCM alle azioni trasmesse dai dispositivi permanenti, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto o certificato di collaudo a firma del tecnico abilitato;
· certificazioni del produttore;
· dichiarazione di corretta installazione dell’installatore;
· manuale d’uso;
· il programma di manutenzione. 

 Come deve comportarsi un amministratore di condominio in vista di interventi alla copertura dell’edificio condominiale?

Se l’intervento riguarda la copertura di edifici esistenti il committente dei lavori, in questo caso l’amministratore di condominio, deve provvedere a far redigere l’’Elaborato Tecnico dei dispositivi permanenti di protezione contro le cadute dall’alto, ad opera di un tecnico abilitato. L’Elaborato Tecnico  deve essere allegato:

  • alla richiesta di conformità edilizia e di agibilità o alla comunicazione di fine lavori per gli interventi soggetti a regime abilitativo e per quelli soggetti a comunicazione inizio lavori (CIL), di cui alle leggi regionali
  • al progetto definitivo per gli interventi relativi alle opere pubbliche di interesse statale, regionale, provinciale o comunale, e viene conservato per gli interventi soggetti ad attività di edilizia libera  e per tutti gli altri casi in cui vengano installati dispositivi permanenti, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto.

Quando previsto dalla normativa regionale, le amministrazioni possono sospendere le autorizzazioni amministrative rilasciate per l’esecuzione dei lavori assentiti.

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Architetto libero professionista esperto in sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

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