Un nuovo modo di pensare la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. Il PSC e la figura del “coordinatore”

Corso-Csp-CSE-120ore

I contenuti del piano di sicurezza e coordinamento ed il ruolo del coordinatore per la sicurezza alla luce del Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. 

Sono ormai trascorsi più di vent’anni dall’emanazione del D. Lgs. 494/1996, legge che ai sensi dell’art. 3 comma 3, nei cantieri in cui era prevista la presenza di più imprese anche non contemporanea, imponeva al committente o al responsabile dei lavori, l’obbligo di designare il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:
a) nei cantieri la cui entità presunta era pari o superiore a 200 uomini-giorno;
b) nei cantieri i cui lavori comportavano i rischi particolari elencati nell’allegato II del D. Lgs. 494/1996,
Tale articolo di legge ormai abrogato, ha prodotto una serie di equivoci interpretativi proprio nel merito della sua applicazione, affermando un modus operandi che si è perpetrato e consolidato nel corso degli anni.
Per i tantissimi addetti ai lavori, la figura del coordinatore per la sicurezza, per gli effetti di questo disposto normativo, diventava un obbligo ricorrente nella quasi totalità dei cantieri, anche in quelli in cui era prevista una sola impresa, laddove la durata dei lavori presunti risultava essere superiore a 200 uu.gg. (lavori con importo pari a circa 100.000 euro) o quando i lavori risultavano soggetti almeno ad uno dei rischi di cui all’allegato II, in particolare il rischio di caduta dall’alto, rischio presente nella quasi totalità dei cantieri edili.
Dunque, per gli effetti correlati alle imposizioni di questo articolo, in particolare nei cantieri soggetti ai rischi di cui all’allegato II (attuale allegato XI) il PSC diventava un obbligo che si imponeva per tutti i cantieri in cui era prevista anche una sola impresa, mentre il coordinatore per la sicurezza, depauperato del suo ruolo principale, assumeva nel caso di una sola impresa, la funzione di controllore alla stregua del preposto, che nella scala gerarchica del datore di lavoro rappresenta la figura designata al controllo delle disposizioni imposte nel merito della sicurezza aziendale.
In questo modo il coordinatore per la sicurezza, sostituendosi al datore di lavoro dell’impresa esecutrice, produceva un documento dai contenuti simili ad un POS esercitando un’azione di controllo non pertinente la funzione che avrebbe dovuto svolgere, ingerendo nel merito dei rischi propri dell’organizzazione aziendale a lui non competenti.
Nel 2003 in attuazione dell’articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. (codice degli appalti), fu emanato il regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili che dettava precisamente quali dovevano essere i contenuti minimi essenziali occorrenti per la redazione del PSC.
Il comma 3 dell’art.3 del D.P.R.222/03  inerente la gestione delle lavorazioni, stabiliva che il coordinatore per la progettazione avrebbe dovuto suddividere le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richiedeva, in sottofasi, effettuando l’analisi dei rischi presenti, facendo particolare attenzione oltre che ai rischi connessi agli elementi indicati nell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e successive modificazioni, anche ai seguenti:
a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere;
b) al rischio di elettrocuzione;
c) al rischio rumore;
d) al rischio dall’uso di sostanze chimiche.
Da quanto indicato dalla normativa, si può constatare che nel contenuto di questo articolo “purtroppo”, non vi è alcun accenno alla gestione dei lavori interferenti ed al loro coordinamento.
Diciamo che il legislatore con questa legge ha tracciato le linee guida per la compilazione del PSC rifacendosi all’art. 18 comma 8 della legge 55 del 1990 che nell’ambito dei lavori pubblici imponeva l’obbligo di nomina del coordinatore della sicurezza esclusivamente a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria, contrariamente a quanto previsto dall’attuale articolo 89, comma 1 lett.e) ed f) che definisce il coordinatore per la sicurezza, come il soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91 o 92.
Oggi, alla luce del nuovo testo unico, il PSC redatto per una sola impresa non ha più alcuna ragione di esistere in quanto ci si è reso conto che questo documento non è finalizzato ad analizzare i rischi specifici della singola impresa, la cui valutazione è demandata al datore di lavoro dell’impresa esecutrice che li individua attraverso il POS, ma a coordinare i lavori interferenti che ogni impresa introduce nel cantiere attraverso le proprie attività. Purtroppo ancora oggi, tantissimi professionisti, nonostante le modifiche apportate dal decreto legislativo 81/2008 s.m.i., perseverano nell’errore di redigere il PSC secondo i dettami dei contenuti minimi, analizzando tutti i rischi connessi alle fasi lavorative previste in appalto, come se il PSC fosse un documento finalizzato ad analizzare e redimere i rischi connessi alle singole fasi lavorative.
Con l’attuale art. 90 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. il legislatore, ha sostanzialmente modificato l’articolo 3 c.3 eliminando le lettere a) e b) ed ha stabilito chiaramente che il committente o per esso il responsabile dei lavori, ha l’obbligo di nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, solo se sussiste il presupposto per il quale in cantiere vi siano almeno 2 imprese o laddove dopo l’affidamento dei lavori ad un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o parte di essi viene affidata a una o più imprese.
Concetto questo fondamentale che restituisce al coordinatore l’importante ruolo del coordinamento.
Dunque il PSC, secondo il nuovo dettato normativo, deve predisporsi solo ed esclusivamente se in cantiere sono previste almeno due imprese.
Anche il DPR 222/03 recepito nell’allegato XV del D. Lgs.81/2008 è stato modificato, ed allineato alla nuova normativa introducendo una modifica alquanto sostanziale di cui molti, non si sono accorti.
Al comma 2.2.3. dell’allegato XV, si stabilisce che In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l’analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa, facendo in particolare attenzione ai rischi elencati…..(omissis)
E’ importante sottolineare che il legislatore ha chiarito esattamente, rispetto alla previgente legge, che la valutazione va fatta tenendo conto oltre ai rischi propri dell’organizzazione del cantiere i rischi interferenti ed escludendo i rischi specifici propri delle singole organizzazioni aziendali.
Relativamente a ciò, si capisce che il PSC è un documento che deve essere redatto essenzialmente per garantire la sicurezza del cantiere quando in esso si sovrappongono o si succedono più imprese, le quali, non potendo organizzarsi ognuno per proprio conto, l’obbligo di garantire la sicurezza del “contesto” lavorativo viene demandato al committente, ovvero alla persona per la quale l’opera viene realizzata, il quale è tenuto ad individuare una figura super partes capace di gestire la sicurezza generale del cantiere ed intercettare, laddove presenti, i “rischi interferenti”, rischi che ogni impresa può potenzialmente trasferire ai lavoratori di un’altra impresa quando queste si sovrappongono nello stesso ambito lavorativo, ovvero quando i rischi dell’una inficiano la sicurezza dell’altra.
Ogni datore di lavoro ai sensi degli art. 96 e 97 ha l’obbligo di garantire la sicurezza dei propri lavoratori nell’ambito della propria organizzazione, mentre al coordinatore è demandato l’obbligo di gestire la sicurezza generale del cantiere e coordinare quelli interferenti attraverso il “Piano di Sicurezza” ed il “Piano di Coordinamento” che insieme definiscono il Piano di sicurezza “e” Coordinamento da redigere ai sensi dell’art. 100 del D. lgs. 81/2008 s.m.i..
Per chiarire tale concetto, facciamo l’esempio di un cantiere finalizzato ad un intervento di ristrutturazione edilizia, in cui si prevede l’intervento di più imprese.
Ipotizziamo che nell’ambito di lavori di demolizione, interverranno contestualmente due imprese e supponiamo che l’impresa (A) per la rimozione dell’intonaco, utilizza un martello scalpellatore la cui potenza sonora sia superiore a 100 dB(A) nel mentre nella stessa zona di lavoro, i lavoratori dell’impresa (B) sono impegnati allo smontaggio e rimozione degli infissi. Nel caso specifico i lavoratori dell’impresa (B) essendo assoggettati ad un rischio rumore non previsto per la loro fase lavorativa, dovranno indossare i DPI necessari per abbattere il rumore residuo indotto dalla lavorazione dell’impresa (A).
A tale scopo, il coordinatore per l’esecuzione al fine di ridurre il rischio prodotto dall’impresa (A) dovrà prendere gli opportuni provvedimenti affinché l’azione dell’impresa (A) non influisca negativamente sui lavoratori dell’ impresa (B).
In virtù di questa ipotesi, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione deve indicare nel PSC la soluzione più opportuna tra le diverse soluzioni:
calcolare il rischio rumore residuo ed imporre ai lavoratori dell’impresa (B) di indossare gli opportuni DPI antirumore i cui costi per l’acquisto devono ricadere tra gli oneri della sicurezza a carico del committente, da non assoggettare a ribasso.
intervenire sul cronoprogramma dei lavori sfalsando le attività lavorative in modo che queste svolgendosi in momenti diversi, non possono interferire tra loro
Indicare le procedure di sicurezza che afferiscono la sicurezza generale del cantiere relativamente alla fase di smontaggio degli infissi al fine di impedire eventuali rischi quali la caduta dall’alto da zone non protette o non più interdette al passaggio.
In virtù di quanto disposto dal coordinatore in fase di progettazione il coordinatore in fase di esecuzione deve ai sensi dell’articolo 92 comma 1, lettera a):
“verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro”.
Secondo questo articolo il CSE deve verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione delle disposizioni loro pertinenti relativamente alle azioni previste nel PSC per quanto attiene i soli lavori interferenti oltre alla sicurezza generale del cantiere inteso come luogo di lavoro.
L’azione di coordinamento nel disposto normativo è intesa esclusivamente ai lavori interferenti, mentre l’azione di controllo è quella inerente la verifica del rispetto delle imposizioni imposte attraverso il PSC, nulla di più.
Per quanto attiene invece il comma 1 lett. b) dell’art. 92 del D. Lgs. 81/2008 prescrive che il CSE deve verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adeguando il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verificando che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione “non deve” assolutamente entrare nel merito delle verifiche degli obblighi in capo al datore di lavoro, così come indicato al punto 2.2.3. dell’allegato XV essendo competenze afferenti i compiti del committente o del responsabile dei lavori.
Questo tipo di controllo è incompatibile con l’azione del coordinamento per la quale il professionista viene incaricato, in quanto il controllo delle inosservanze in merito alle misure generali di tutela di cui all’art. 95 del D. Lgs. 81/2008, implica l’ingerenza del coordinatore in problematiche specifiche del sistema organizzativo dell’azienda ad un livello di controllo non adeguato alla funzione da esercitare.
L’ingerenza del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, comporta una azione di controllo e verifica nel merito di adempimenti aziendali e procedure tecniche esecutive che potrebbe non conoscere in quanto estraneo al processo gestionale ed organizzativo dell’azienda da controllare che se disattesi si traducono inevitabilmente in responsabilità civili e penali rilevanti, derivabili dall’omissione degli obblighi a lui ascrivibili.
Sul piano concreto, la vastità tipologica dei controlli che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrebbe effettuare nello specifico delle diverse organizzazioni aziendali e la molteplicità degli eventi dannosi o pericolosi che possono verificarsi durante l’iter di un processo costruttivo, pone la figura del coordinatore in una posizione critica ai fini del debito di garanzia, dovendo per quanto possibile dimostrare, di aver adempiuto agli obblighi su di lui ricadenti. Purtroppo il più delle volte a conclusione di un iter processuale, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori risulta inadempiente per omissioni a lui non imputabili e pertanto condannato al risarcimento del danno, per non aver adottato azioni di verifica e controllo su procedure di lavoro e adempimenti che dovevano essere “esclusivamente imputabili” al datore di lavoro dell’impresa esecutrice e non al coordinatore per la sicurezza.
Per questo motivo il CSP/CSE nel merito delle proprie funzioni deve attenersi solo ed esclusivamente alla valutazione dei rischi interferenti indotti dalle imprese esecutrici che si avvicendano nel cantiere anche in tempi diversi, oltre naturalmente ad organizzare la sicurezza generale dello stesso per tutta la durata dei lavori in ottemperanza delle indicazioni fornite dalle misure generali di tutela di cui all’art. 95 e dall’allegato XIII ed allegato XVIII del D. lgs. 81/2008 , precisando che il coordinatore per la sicurezza, per ben operare nell’ambito della sicurezza del cantiere, deve conoscere esattamente quali sono gli obblighi del datore di lavoro.
Arch. Antonio D’Avanzo

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Architetto libero professionista esperto in sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

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