Responsabilità del committente, nessuna colpa per il committente per culpa in eligendo o in vigilando

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Responsabilità del committente la culpa in eligendo ed in vigilando
La sentenza della Suprema Corte e precisamente la n. 39485  del 19/10/2022, rivede la responsabilità del committente prevedendo una deresponsabilizzazione delle competenze soggettive, qualora l’impresa affidataria anche attraverso la sottoscrizione del contratto di appalto, abbia garantito il rispetto degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 s.m.i..

Nei fatti, la Corte di appello di Milano l’11 novembre 2020, in riforma integrale della sentenza attraverso cui il G.u.p. del Tribunale di Como il 7 novembre 2019, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto il committente responsabile dell’omicidio colposo, con violazione della disciplina antinfortunistica del lavoratore a seguito dell’infortunio commesso il 15 maggio 2017, condannandolo alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni alle parti civili, con assegnazione alle stesse di provvisionale, ha assolto l’imputato dalla contestazione, per non avere commesso il fatto, revocando quanto stabilito per il risarcimento civile.
Nella sintesi dei fatti, così come valutati dai Giudici di merito, il lavoratore N.B. dell’impresa esecutrice che stava effettuando lavori di ampliamento di un vano con l’ausilio di un martello demolitore, per  permettere il passaggio di un mini-escavatore, dopo essere entrato ed iniziato ad effettuare le operazioni di scavo, durante il lavoro veniva travolto da sassi e da materiali caduti dall’alto derivanti dal cedimento parziale della sovrastante volta, che ne causava il decesso.
La causa del crollo è stata ascritta all’indebolimento della struttura in virtù delle vibrazioni prodotte dal martello demolitore e dal mini­ escavatore, ma anche e soprattutto dalla mancanza delle necessarie opere provvisionali da predisporsi al fine di mettere in sicurezza la struttura.

Nel merito dell’accaduto e dei fatti imputati, constatata la genericità del piano operativo di sicurezza (POS) e del piano di sicurezza e di coordinamento PSC, sebbene firmato e sottoscritto, per presa visione dallo stesso committente , il Tribunale di primo grado, in prima istanza anche a seguito del rito abbreviato, ha  ritenuto  il committente, in cooperazione colposa con altri soggetti, colpevole della morte del lavoratore per le responsabilità ascritte.

La Corte di appello in revisione della sentenza di primo grado, è invece giunta ad opposte conclusioni, rifacendosi  alle seguenti circostanze:
il proprietario/committente, privo di cognizioni e competenze tecniche, aveva incaricato un geometra abilitato in possesso dei requisiti professionali, dello svolgimento dell’attività di coordinatore in fase di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
l’imputato la mattina dell’incidente si era presentato presso il cantiere chiedendo spiegazioni sui lavori effettuati con il martello demolitore e domandando se i lavori non dovessero iniziare dalla parte superiore a quella interessata dai lavori, ricevendo per il caso rassicurazioni da parte dell’impresa che l’area interessata sarebbe stata messa in sicurezza. Questa rassicurazione induceva il committente ad allontanarsi tranquillamente;
quella stessa mattina inoltre, al momento dell’arrivo in cantiere, non vi erano situazioni tali da far intuire dell’esistenza di una situazione di pericolo, ne tanto meno il committente avesse preso parte all’esecuzione dei lavori.
In virtù di ciò la Corte territoriale ha valutato le dichiarazioni del teste che nella qualità di operaio stava lavorando in cantiere quella mattina, che ha riferito che il committente intervenuto in cantiere non ha avuto nessun ingerenza sui lavori in esecuzione ma che avesse semplicemente salutato.
Mancherebbe la così detta motivazione rafforzata. 
La Corte di appello, infatti, ha spiegato la motivazione antitetica a quella assunta dal Tribunale in primo grado.
In primo luogo, ha ritenuto che non può ravvisarsi una culpa in eligendo, essendosi il committente, privato proprietario dell’immobile, privo di cognizioni e competenze tecniche il quale si è rivolto ad impresa provvista di adeguate competenze tecniche ed in regola con le norme di prevenzione antinfortunistiche e che ha redatto il piano operativo di sicurezza ed avendo incaricato per lo svolgimento dell’attività di coordinamento  in fase di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione un tecnico abilitato, in possesso dei requisiti professionali .

La Corte di appello ha inoltre evidenziato che non poteva ravvisarsi nemmeno la culpa in vigilando, considerato che il committente  essendo privo di adeguate cognizioni tecniche, si era allontanato dopo avere ricevuto rassicurazioni dal responsabile dell’impresa, senza che fossero, comunque emersi evidenti segni o condizioni di pericolo.

Si è anche considerata la circostanza che il piano di sicurezza e coordinamento firmato dall’imputato conteneva la espressa previsione che la volta dell’immobile oggetto di lavori straordinari dovesse essere previamente protetta, come affermato dal perito di parte, nel mentre nessuna precauzione di sicurezza era stata nel merito adottata. 

In virtù di quanto sopra specificato che rettifica il peso della responsabilità del committente che lo deresponsabilizza in virtù della sua reale condotta, anche nella sentenza n. 5946 del 18/12/2019, dep. 2020, Frusciante, Rv. 278435, ravvisa il principio per il quale «In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto l’incidenza della sua condotta nella determinazione dell’evento, questo a prescindere delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, e dei criteri adottati per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o dei contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.

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Redazione Notiziario Sicurezza 

 

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Architetto libero professionista esperto in sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

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