Sentenza del 03 febbraio 2023, n. 4604 – Infortunio mortale della lavoratrice in nero adibita alla guida del carrello elevatore. Mancata formazione

Sentenza-03-febbraio-2023-n.-4604

La sentenza di Cassazione del 03 febbraio 2023, n. 4604  riguarda l’infortunio mortale di una lavoratrice adibita alla guida di un carrello elevatore senza aver ricevuto adeguata formazione così come prevede la normativa cogente. Nel caso in esame, la lavoratrice veniva impiegata “in nero” in un’azienda agricola e veniva incaricata di guidare un carrello elevatore per movimentare dei contenitori di plastica. Nel caso specifico, la lavoratrice non aveva ricevuto alcuna formazione sull’uso del carrello elevatore e durante il suo utilizzo è avvenuto il grave infortunio perdendo la vita.
La Corte di  Appello di Venezia con sentenza del 03/06/2021 ha confermato la sentenza di primo grado per il reato di cui all’art. 589 c.p., comma 2, aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 36 e 37 e art. 70, comma 1 stesso decreto), per colpa generica e specifica, per avere omesso, in particolare, di provvedere e assicurarsi che la lavoratrice avesse ricevuto idonea formazione e informazione prima di essere adibita alla movimentazione del mezzo semovente.

Nei fatti la lavoratrice “impiegata in nero”, era alla guida del muletto per movimentare dei contenitori in plastica per accatastarli su altri due appoggiati a terra e si era alzata dal sedile del mezzo sporgendosi in avanti ed infilando il braccio tra i montanti delle forche azionando inavvertitamente con la gamba la leva che faceva abbassare le forche stesse, restando imprigionata e incastrata nella struttura porta forche, riportando gavi lesioni per le quali si è  ricorso all’ amputazione, dalle quali è derivato il decesso.

La Cassazione ha confermato la condanna dei datori di lavoro per omicidio colposo, rilevando che gli stessi erano responsabili della morte della lavoratrice per non aver provveduto a fornirle la formazione necessaria all’uso del carrello elevatore. In particolare, la Cassazione ha rilevato che i datori di lavoro erano tenuti a fornire alla lavoratrice una formazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro, ivi compresa la formazione sull’uso del carrello elevatore così come prevede il D. lgs. 81/2008 artt. 36 e 37 e art. 70, comma.

La sentenza della Cassazione è importante perché ribadisce l’importanza della formazione in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare per quanto riguarda l’uso di macchinari pericolosi come i carrelli elevatori, la cui formazione è comunque regolamentato dalla accordo di cui alla conferenza tra loStato e le Regioni del 22/02/2012.
La sentenza è comunque importante perché evidenzia, al di là dell’obbligo imposto per legge,  la responsabilità del datore di lavoro in caso di infortuni sul lavoro, anche se gli infortuni sono causati da negligenza o imperizia degli stessi lavoratori.
Ecco alcuni punti chiave della sentenza:

  • Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza dei propri lavoratori e devono adottare tutte le misure necessarie per prevenire infortuni sul lavoro.
  • La formazione in materia di sicurezza sul lavoro è un diritto dei lavoratori e un dovere di tutti i datori di lavoro.
  • Un lavoratore è da considerarsi tale, anche se non assunto e per tanto il datore di lavoro non può esimersi dal provvedere a garantire la necessaria formazione, informazione ed addestramento.
  • Al datore di lavoro è vietato affidare la conduzione di attrezzature per le quali occorre specifica abilitazione.
  • I datori di lavoro sono responsabili degli infortuni sul lavoro causati da negligenza o imperizia dei lavoratori, anche se i lavoratori hanno ricevuto la formazione necessaria.

Questa sentenza è un importante passo avanti nella tutela dei lavoratori per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Leggi qui la sentenza del 03 febbraio 2023, n. 4604 

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