Infortunio per manomissione del macchinario e prassi aziendale: la responsabilità penale dell’institore
(Rif: Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, 10 aprile 2026, n. 13302)
La recente sentenza n. 13302 del 10 aprile 2026, emessa dalla Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, torna a pronunciarsi su un tema purtroppo ricorrente nella giurisprudenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro: l’elusione dei sistemi di protezione delle macchine per velocizzare le operazioni di pulizia e manutenzione. La pronuncia chiarisce in modo inequivocabile i contorni della posizione di garanzia in capo alla figura dell’institore e i limiti del cosiddetto “comportamento abnorme” del lavoratore.
Fatti di causa
L’evento infortunistico si è verificato durante le consuete operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria di un macchinario industriale. Il lavoratore, per agevolare e velocizzare la rimozione dei residui di lavorazione, ha operato con le parti meccaniche in movimento, accedendo ad aree pericolose.
La dinamica è stata resa possibile dalla volontaria disattivazione (manomissione) dei sistemi di sicurezza e dei microinterruttori che avrebbero dovuto garantire l’arresto immediato degli organi in moto all’apertura dei ripari. L’aspetto cruciale emerso durante l’istruttoria è che l’esclusione di tali protezioni non rappresentava un’iniziativa isolata, estemporanea o imprevedibile del singolo operatore. Al contrario, è stato accertato che lavorare con le protezioni bypassate costituiva una prassi diffusa e consolidata all’interno dell’azienda, adottata regolarmente per non rallentare i tempi del ciclo produttivo e delle operazioni accessorie.
Soggetti coinvolti ed i luoghi
- L’infortunato: Il lavoratore addetto alla conduzione e alla pulizia della linea di produzione.
- L’imputato: Il dirigente dell’azienda, formalmente inquadrato e nominato come institore (figura apicale che, ai sensi dell’art. 2203 del Codice Civile, è preposta dal titolare all’esercizio dell’impresa o di una sede secondaria).
- Il luogo: Il reparto produttivo dello stabilimento industriale in cui era installato il macchinario.
Normativa violata e riferimenti legislativi
La condanna si poggia sulla violazione delle norme del Codice Penale in combinato disposto con i precetti del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008):
- Art. 590 cod. pen.: Lesioni personali colpose, aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- Art. 71, D.Lgs. 81/2008: Violazione degli obblighi inerenti la messa a disposizione di attrezzature conformi e il mantenimento delle stesse in condizioni di sicurezza (che vieta categoricamente la manomissione o la rimozione dei presidi di protezione).
- Art. 299, D.Lgs. 81/2008: Esercizio di fatto dei poteri direttivi. La posizione di garanzia grava su chi, pur sprovvisto di regolare investitura, o in virtù del proprio ruolo (come l’institore), esercita in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro o al dirigente.
- Artt. 2203 e ss. cod. civ.: Definizione e poteri dell’institore.
Iter giudiziario
- Primo Grado: Il Tribunale ha condannato l’institore per il reato di lesioni personali colpose. Il giudice ha ravvisato una grave negligenza nell’aver tollerato una procedura di lavoro palesemente insicura e per non aver esercitato la dovuta vigilanza sull’integrità dei dispositivi di protezione delle attrezzature.
- Corte d’Appello: I giudici di secondo grado hanno confermato la sentenza. La difesa dell’imputato si è basata su due assiomi: da un lato, l’esclusione della responsabilità invocando il comportamento negligente e “abnorme” del lavoratore che aveva materialmente bypassato le sicurezze; dall’altro, l’assenza di una specifica delega di funzioni ex art. 16 D.Lgs. 81/08 che attribuisse all’institore le responsabilità formali in materia di sicurezza.
- Corte di Cassazione: La Suprema Corte, con la pronuncia in esame, ha rigettato il ricorso della difesa, confermando in via definitiva la condanna dell’imputato e ribadendo due fondamentali principi di diritto.
I principi di diritto affermati dalla Cassazione
1. L’assenza di “abnormità” in presenza di una prassi aziendale
La Corte ha ribadito che non è possibile invocare la colpa esclusiva (o la condotta abnorme ed esorbitante) del lavoratore infortunato qualora la manomissione del macchinario rientri in una consuetudine operativa tacitamente accettata. Se la violazione delle regole di sicurezza costituisce una prassi diffusa, l’evento diventa ex ante ampiamente prevedibile da parte dei vertici aziendali. Il datore di lavoro (o chi ne fa le veci) ha l’obbligo non solo di fornire macchinari sicuri, ma di esigere e vigilare costantemente sul mantenimento di tali condizioni.
2. La posizione di garanzia originaria dell’Institore
L’inquadramento civilistico dell’imputato come “institore” è stato ritenuto assorbente ai fini della responsabilità penale. L’institore, essendo un alter ego dell’imprenditore, è dotato di una propria autonomia gestionale, organizzativa e di poteri di spesa. Pertanto, egli assume una posizione di garanzia originaria e diretta verso i lavoratori della filiale o del ramo d’azienda che dirige. Per attribuirgli le responsabilità in materia antinfortunistica non è necessaria la prova di una specifica delega di funzioni per la sicurezza: i doveri di valutazione dei rischi, formazione e vigilanza discendono in automatico dai poteri di vertice connessi al suo ruolo.

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