Tolleranza zero sul lavoro per alcol e stupefacenti nei lavori ad Alto Rischio
Come tutelare l’incolumità collettiva affrontando i lavoratori in stato di ebrezza o sotto effetto di droghe nel pieno rispetto dello Statuto dei Lavoratori.
La gestione dei lavoratori che operano in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti in settori ad alto rischio è una delle criticità più delicate per un datore di lavoro. Nei cantieri, l’installazione di ponteggi sul perimetro esterno è una condizione essenziale per ridurre il rischio di caduta dall’alto, ma qualsiasi protezione fisica o collettiva viene completamente vanificata se il dipendente opera con riflessi compromessi o capacità di giudizio alterata.
Ecco come gestire correttamente la problematica, tutelando sia la sicurezza aziendale sia i diritti del lavoratore.
Il Quadro Normativo sulla Sicurezza
Per le mansioni che espongono a rischi elevati (lavori in quota, conduzione di macchine complesse, spazi confinati, agricoltura e trasporti), la normativa impone la tolleranza zero.
- Divieto assoluto: La Legge 125/2001, il Provvedimento del 16 marzo 2006 (per l’alcol) e l’Intesa Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 (per le droghe) vietano categoricamente l’assunzione e la somministrazione di queste sostanze per tutte le mansioni a rischio.
- Sorveglianza Sanitaria: L’articolo 41 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza) stabilisce che il Medico Competente debba effettuare test alcolimetrici e tossicologici preventivi, periodici o su ragionevole sospetto.
La Procedura Operativa Immediata
Se la situazione è palese o vi è un forte sospetto, il datore di lavoro o il preposto non può ignorare la criticità, pena la responsabilità penale diretta in caso di infortunio.
- Allontanamento: Sospendere immediatamente il lavoratore dalla mansione a rischio (Art. 18, D.Lgs. 81/08). Il dipendente non va lasciato solo né autorizzato a mettersi alla guida, ma tenuto in sicurezza o riaccompagnato.
- Verifica medica: Richiedere tempestivamente una visita medica eccezionale al Medico Competente o inviare il lavoratore presso una struttura sanitaria pubblica per accertare formalmente lo stato di alterazione.
Tutele e Provvedimenti: Repêchage o Licenziamento?
A livello giuslavoristico, l’azienda deve tutelare la sicurezza collettiva senza violare l’iter procedurale previsto dalla legge. Le opzioni variano in base alla gravità dell’episodio e all’esito degli accertamenti.
|
Criterio |
Licenziamento per Giusta Causa |
Licenziamento per GMO (Giustificato Motivo Oggettivo) |
|---|---|---|
|
Natura |
Provvedimento disciplinare |
Risoluzione per inidoneità fisica e organizzativa |
|
Causa Scatenante |
Flagranza di comportamento pericoloso sul posto di lavoro |
Giudizio di inidoneità assoluta del Medico Competente |
|
Preavviso |
Nessun preavviso (effetto immediato in tronco) |
Richiede il preavviso contrattuale |
|
Requisito Chiave |
Lesione irrimediabile del vincolo fiduciario per il pericolo causato |
Impossibilità dimostrata di ricollocazione (repêchage) |
Se non scattano gli estremi per il licenziamento in tronco (giusta causa), ma il Medico Competente rileva una dipendenza e dichiara il lavoratore inidoneo alla mansione a rischio, subentra l’obbligo di repêchage (ricollocamento) Art. 42 del D.Lgs. 81/08. L’azienda deve fare tutto il possibile per ricollocare il dipendente in una mansione sicura (es. lavoro d’ufficio o mansioni a terra non automatizzate). In caso di demansionamento, il lavoratore ha il diritto di conservare il livello retributivo originario.
Il licenziamento per GMO diventa legittimo unicamente se questa ricollocazione risulta oggettivamente impossibile per le dimensioni o l’assetto organizzativo dell’azienda.
Il caso di una tossicodipendenza conclamata introduce una dinamica molto diversa rispetto al singolo episodio disciplinare di “lavoratore sorpreso alterato sul posto di lavoro”. In Italia, la legge tutela la tossicodipendenza considerandola una patologia, offrendo al lavoratore percorsi di recupero e imponendo all’azienda precisi vincoli prima di poter procedere a un licenziamento.
Ecco come la normativa regola la questione e quali sono i percorsi obbligati per l’azienda.
La netta distinzione tra “Evento Disciplinare” e “Stato di Tossicodipendenza”
Prima di tutto, è fondamentale distinguere due scenari:
- L’uso o lo spaccio di droga sul posto di lavoro (o l’arrivare in palese stato di alterazione): È un gravissimo inadempimento contrattuale. In un settore ad alto rischio, l’azienda può procedere immediatamente con la contestazione disciplinare e arrivare al licenziamento per giusta causa, poiché il comportamento ha messo a rischio la sicurezza e ha reciso irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
- La positività ai test di screening del Medico Competente: Se un lavoratore risulta positivo durante la sorveglianza sanitaria periodica, la problematica si sposta dal piano disciplinare a quello sanitario.
L’iter sanitario e le tutele di Legge (D.P.R. 309/1990)
Se il Medico Competente riscontra la positività a sostanze stupefacenti, emette un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione a rischio e invia il lavoratore al Ser.T. / Ser.D. (Servizi per le Dipendenze) dell’ASL competente, che è l’unico ente titolato a diagnosticare un effettivo stato di tossicodipendenza.
Se il Ser.T. certifica la tossicodipendenza, si attiva una tutela forte e specifica per il lavoratore: il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
- L’Aspettativa Non Retribuita: L’Art. 124 del D.P.R. 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti) stabilisce che i lavoratori (sia a tempo indeterminato che determinato) che intendono accedere a un programma terapeutico e riabilitativo presso i servizi sanitari hanno diritto a un’aspettativa non retribuita.
- Durata: Questa aspettativa dura per l’intero periodo di riabilitazione, fino a un massimo di 3 anni.
- Sostituzione: Durante questo periodo, l’azienda può assumere un lavoratore sostitutivo con contratto a tempo determinato.
Il datore di lavoro non può assolutamente licenziare il dipendente a causa del suo stato di tossicodipendenza se questi richiede di usufruire del periodo di aspettativa per curarsi.
La contestazione
La contestazione disciplinare per l’assunzione di alcol o droghe sul posto di lavoro deve rispettare rigorosamente l’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970). Trattandosi di un’infrazione gravissima, soprattutto in settori ad alto rischio, un vizio di forma o una procedura scorretta può invalidare l’intero provvedimento, compreso l’eventuale licenziamento.
La lettera deve essere consegnata a mani (con firma per ricevuta) o spedita tramite Raccomandata A/R o PEC, e deve basarsi su tre principi inderogabili:
- Tempestività: La contestazione deve avvenire non appena il datore di lavoro ha ragionevole certezza del fatto (es. subito dopo l’allontanamento dal cantiere o dopo aver ricevuto l’esito del test dal Medico Competente).
- Specificità: Le accuse non possono essere generiche. Bisogna descrivere esattamente cosa è successo, dove, a che ora e quali comportamenti specifici sono stati osservati (es. andatura barcollante, alito vinoso, rifiuto di sottoporsi al test).
- Immutabilità: Una volta inviata la contestazione, i fatti contestati non possono più essere modificati o integrati per aggravare la sanzione.
La Sospensione cautelare non disciplinare
In casi di ebrezza o alterazione da stupefacenti in mansioni a rischio, è quasi sempre indispensabile inserire nella lettera la sospensione cautelare. Non è una sanzione, ma una misura di sicurezza immediata per allontanare il lavoratore dal pericolo mentre si svolge l’iter disciplinare (i 5 giorni per la difesa). Durante questo periodo, il lavoratore conserva normalmente il diritto alla retribuzione, salvo diversa e specifica disposizione del CCNL applicato.
Riferimenti Giurisprudenziali (Corte di Cassazione)
La Suprema Corte è estremamente severa su questo tema, privilegiando in ogni caso l’obbligo di sicurezza e protezione che grava sul datore di lavoro:
-
- Licenziamento per giusta causa (Cassazione Sez. Lavoro, n. 19361/2010): Riconosce la piena legittimità del licenziamento di un lavoratore sorpreso a svolgere mansioni pericolose in stato di ebrezza. Il rischio generato per sé e per i colleghi compromette in modo irrimediabile la fiducia datoriale.
- Responsabilità penale del datore (Cassazione Penale, n. 38129/2013): Conferma la condanna per omicidio colposo del datore di lavoro a seguito dell’incidente mortale di un dipendente ubriaco. La Corte ribadisce che il datore ha l’obbligo attivo di vigilare e allontanare chi non è in condizioni idonee.
- Imprudenza e infortuni (Cassazione Penale, n. 36272/2012): Stabilisce che la condotta confusionale o scoordinata di un lavoratore, dovuta all’alcol, equivale a un comportamento imprudente. Per fronteggiare tale comportamento, l’obbligo di prevenzione ricade interamente sul datore di lavoro.
Avvertenza: Il contenuto di questo articolo ha mero scopo divulgativo e non sostituisce in alcun modo una consulenza medico-legale o giuslavoristica qualificata.
La sicurezza del conducente e non solo. L’Alcotest Dräger compie 70 anni

Be the first to comment on "Tolleranza zero per alcol e stupefacenti nei lavori ad Alto Rischio"