Sicurezza macchine sollevamento cose e persone: pubblicato il 69° elenco dei soggetti abilitati alle Verifiche Periodiche.
Il Decreto Direttoriale n. 14 del 24 febbraio 2026 segna un nuovo aggiornamento cruciale per il sistema delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. Con questo provvedimento, viene ufficializzato il 69° elenco dei soggetti abilitati, recependo le ultime istanze di iscrizione, variazione e modifica degli organici presentate dagli organismi di certificazione e ispezione.
L’aggiornamento è frutto del lavoro della Commissione di cui al D.M. 11 aprile 2011, incaricata di valutare la conformità dei soggetti privati ai requisiti necessari per operare nel campo della sicurezza industriale, mentre l’articolo 71, comma 11, stabilisce che il datore di lavoro ha l’obbligo di sottoporre le attrezzature di lavoro (elencate nell’Allegato VII) a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
Focus sulle Variazioni: Le Società Coinvolte
A partire dalla data di emanazione del decreto, si registrano variazioni significative che interessano la struttura operativa e le abilitazioni di quattro importanti realtà del settore. Le modifiche riguardano principalmente l’estensione delle competenze territoriali o l’aggiornamento dei tecnici verificatori (organici) per le seguenti società:
- CERTIFOR S.r.l. – Organismo di certificazione e Ispezione
- CERVINO s.r.l.
- EN.P.I. s.r.l.
- VECOS Italia s.r.l.
Questi cambiamenti riflettono il dinamismo del mercato delle ispezioni e la necessità per le aziende di adeguare costantemente le proprie risorse umane e tecniche agli standard normativi.
Legenda e Struttura dell’Elenco
Per una corretta consultazione dell’elenco allegato al decreto, è fondamentale comprendere la codifica utilizzata per definire lo “stato” delle abilitazioni per ogni regione. Ogni soggetto abilitato vede specificata la propria operatività tramite i seguenti simboli:
|
Codice |
Significato |
Descrizione |
|---|---|---|
|
X |
Abilitazione Autorizzata |
Il soggetto è pienamente operativo per quel gruppo di attrezzature. |
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E |
Estensione |
Indica l’aggiunta di nuove competenze o aree geografiche. |
|
R |
Rinuncia/Revoca |
Cessazione dell’attività per scelta del soggetto o provvedimento d’ufficio. |
|
S |
Sospensione |
Fermo temporaneo dell’autorizzazione in attesa di regolarizzazione. |
Classificazione delle Attrezzature: I Gruppi SC, SP e GVR
L’elenco suddivide le autorizzazioni in base alla tipologia di rischio e alla natura tecnica dei macchinari, seguendo la tripartizione classica:
1. Gruppo SC (Sollevamento Cose)
Comprende gli apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano e quelli di portata superiore a 200 kg. Esempi comuni sono le gru a torre, le gru mobili e i carriponte.
2. Gruppo SP (Sollevamento Persone)
Include le attrezzature destinate a sollevare lavoratori, come i ponti sviluppabili su carro (PLE), i ponti sospesi e gli ascensori di cantiere. La sicurezza in questo gruppo è prioritaria per la prevenzione del rischio di caduta dall’alto.
3. Gruppo GVR (Gas, Vapore, Riscaldamento)
Si riferisce alle attrezzature a pressione e agli impianti termici. Comprende recipienti di gas, generatori di vapore, caldaie e tubazioni contenenti fluidi in pressione.
Conclusioni e Prossimi Passi
L’aggiornamento periodico degli elenchi garantisce che le verifiche sulle attrezzature siano affidate esclusivamente a soggetti dotati di competenze tecniche verificate e costantemente monitorate. Per i datori di lavoro, consultare il 69° elenco è un obbligo implicito per assicurarsi che l’organismo incaricato delle verifiche sia effettivamente abilitato per la specifica regione e categoria di attrezzatura.

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