Il trasbordo di apparecchi di sollevamento su veicoli: analisi tecnica e procedurale tra D.Lgs. 81/08 e Codice della Strada
Il trasferimento di una gru idraulica da un autocarro a un altro rappresenta un intervento tecnico che ricade sotto la duplice giurisdizione della sicurezza sul lavoro e del Codice della Strada. Questo processo non si limita al mero spostamento meccanico, ma richiede una rigorosa verifica della compatibilità tra macchina e telaio, l’aggiornamento della banca dati INAIL e il collaudo presso la Motorizzazione Civile per garantire la continuità operativa della matricola originale.
La complessità di tale operazione risiede nella duplice natura dell’allestimento: da un lato, la gru è una “macchina” soggetta alle disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008 e della Direttiva Macchine 2006/42/CE; dall’altro, l’autocarro è un veicolo circolante su pubblica via regolato dal Codice della Strada.
Trasbordo su autocarro con medesime caratteristiche
Se il trasferimento della gru avviene su un nuovo veicolo avente caratteristiche tecniche (massa, interasse, portate) identiche a quello originale, la normativa prevede la continuità della validità dell’immatricolazione dell’apparecchio di sollevamento.
Validità della matricola: La matricola assegnata inizialmente (ex ISPESL, ora INAIL) identifica l’attrezzatura di lavoro e rimane valida. Non è necessaria una nuova immatricolazione della gru come macchina, purché non vengano apportate modifiche strutturali o funzionali all’apparecchio stesso.
Adempimenti INAIL (Portale CIVA): Il datore di lavoro deve effettuare una comunicazione di “spostamento attrezzatura” tramite l’applicativo telematico CIVA. Questa operazione serve ad aggiornare i dati del veicolo (targa e telaio) associati alla matricola della gru nella banca dati nazionale.
Documentazione tecnica: L’installatore deve rilasciare una nuova “Dichiarazione di corretta installazione”, attestando che il montaggio sul nuovo telaio rispetta le specifiche del costruttore.
Trasbordo su autocarro con caratteristiche diverse (più piccolo)
Il trasferimento su un veicolo di dimensioni ridotte è un’operazione tecnicamente critica che può configurare una “modifica sostanziale” ai fini della sicurezza
Verifica della stabilità: È obbligatorio redigere una nuova relazione tecnica di calcolo della stabilità. La fisica del sollevamento impone che il momento stabilizzante del veicolo sia sempre superiore al momento ribaltante della gru:
Mr = F*d
(dove F è la forza del carico e d la distanza dal centro di rotazione).
Declassamento o nuova marcatura CE: Se il nuovo veicolo non garantisce la stabilità originaria, l’allestitore deve procedere al declassamento delle portate della gru, aggiornando i diagrammi di carico. Se l’intervento altera significativamente i rischi o le prestazioni, l’installatore potrebbe dover emettere una nuova Dichiarazione CE di conformità per l’intero insieme (gru + autocarro).
Riferimenti normativi e Circolari Ministeriali
La disciplina è retta da un complesso di norme che coordinano la sicurezza sul lavoro e la circolazione stradale:
- D.Lgs. 81/2008 (Art. 71 e Allegato VII): Definisce l’obbligo di verifiche periodiche per gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile con portata superiore a 200 kg.
- D.M. 11 aprile 2011: Regola le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche e i compiti dell’INAIL e dei soggetti abilitati.
- Circolare Ministero del Lavoro n. 18 del 23 maggio 2013: Fornisce chiarimenti sulle modalità delle verifiche, sulla gestione delle matricole e sull’obbligo di indagine supplementare per le attrezzature messe in servizio da oltre 20 anni.
- Circolare Ministero dell’Industria (M.I.C.A.) n. 162054 del 25 giugno 1997: Chiarisce che il trasferimento su autocarro con medesime caratteristiche non costituisce nuova immissione sul mercato e preserva la validità della documentazione tecnica precedente.
- Articolo 78 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992): Stabilisce che ogni modifica alle caratteristiche costruttive del veicolo (come l’installazione di una gru su un nuovo telaio) richiede la “visita e prova” (collaudo) presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC) per l’aggiornamento della carta di circolazione.

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