Cassazione 25113 del 12.09.2025: committente responsabile dell’incolumità dei propri lavoratori anche per lavori affidati a terzi

Art.2087 C.c.

La Conferma del Principio di Garanzia del Committente

L’ordinanza della Cassazione n. 25113 del 12.09.2025 non crea un principio nuovo, ma rafforza e riafferma un concetto fondamentale nel diritto della sicurezza sul lavoro in materia di appalti, disciplinato principalmente dall’Articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro).

I principi affermati in questa pronuncia sono in linea con un orientamento giurisprudenziale consolidato, ma la sentenza ne ribadisce la rigorosa applicazione.

Il nucleo centrale è che il committente , ovvero la società che affida il lavoro, non è un semplice soggetto esterno, ma un garante della sicurezza nell’ambiente di lavoro in cui l’appalto viene eseguito, specialmente se mantiene la disponibilità giuridica dei luoghi.

Punto Chiave: Non Basta la Mancanza di Ingerenza

La Cassazione, ribaltando la decisione della Corte d’Appello, stabilisce che per esonerare il committente dalla responsabilità, non è sufficiente:

Dichiarare di non aver avuto ingerenza nell’esecuzione del servizio appaltato (cioè non aver impartito istruzioni dirette ai dipendenti dell’appaltatore o modificato le modalità operative).

Dimostrare l’assenza di una culpa in eligendo (non aver scelto male l’appaltatore) o in vigilando (non aver vigilato in modo specifico sull’esecuzione).

La responsabilità del committente è di natura oggettiva rispetto ai propri specifici obblighi normativi. L’obbligo primario del committente non è quello di sostituirsi all’appaltatore, ma di garantire un ambiente di lavoro sicuro e coordinato.

Obblighi Specifici del Committente 

La responsabilità del committente si integra ogni volta che non adempie agli obblighi che gli sono imposti dalla legge, a prescindere dall’ingerenza sul lavoro dell’appaltatore.

L’ordinanza correttamente identifica tali obblighi, che si sostanziano nelle seguenti attività, tutte previste dall’Art. 26 del D.Lgs. 81/2008:

Obbligo del committente per il quale si svolge il lavoro
Verifica Idoneità Tecnico-Professionale: Verificare l’idoneità dell’impresa appaltatrice/lavoratore autonomo in relazione ai lavori da affidare (Art. 26, co. 1, lett. a).
Informazione e Rischi Propri: Fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui opererà l’appaltatore.
Cooperazione e Coordinamento: Promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le due aziende e i rispettivi servizi di prevenzione e protezione.
Valutazione del Rischio Interferenziale (DUVRI:) Elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), in cui si valutano i rischi derivanti dall’interferenza delle attività del committente e dell’appaltatore e si indicano le misure preventive e protettive da adottare.

Il punto cruciale della decisione è che il committente risponde dell’infortunio del dipendente dell’appaltatore se l’evento è riconducibile alla violazione di uno o più di questi obblighi di prevenzione e protezione che la norma gli impone.

Nel caso specifico, l’errore della Corte d’Appello è stato limitare la responsabilità del committente al solo “rischio interferenziale” in senso stretto (rischio derivante dalla compresenza di più aziende). La Cassazione, invece, estende l’obbligo del committente a tutti i doveri di sicurezza che gli competono, inclusi l’idonea valutazione dei rischi, la fornitura di informazioni e il coordinamento generale, anche se l’infortunio non è strettamente “interferenziale” ma è avvenuto nell’ambito dell’attività appaltata.

L’Ordinanza n. 25113 del 12.09.2025 della Cassazione è un importante richiamo per tutti i committenti: in caso di infortunio, l’esonero dalla responsabilità non è automatico con l’affidamento dei lavori. È necessario dimostrare l’effettivo e documentato adempimento di tutti gli obblighi di sicurezza e coordinamento previsti dalla normativa vigente (in particolare l’Art. 26 del D.Lgs. 81/2008), in quanto il committente riveste una posizione di garanzia rispetto alla sicurezza del luogo di lavoro.

In sintesi, la Cassazione ha ritenuto responsabile anche la società committente, in quanto l’infortunio era riconducibile all’inadempimento degli obblighi di garanzia sulla sicurezza del luogo di lavoro, indipendentemente dall’ingerenza diretta nell’attività dell’appaltatore.

Leggi la sentenza n. 25113 del 12.09.2025

 

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