Cassazione 318/2026: il datore risponde dell’attrezzatura non idonea

CAduta dalla scale

La sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. 4, del 7 gennaio 2026, n. 318, rappresenta un importante consolidamento giurisprudenziale in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla scelta delle attrezzature idonee e alla gestione del rischio di caduta dall’alto.

​1. I Fatti Emersi dalle Indagini

​L’incidente è avvenuto in un cantiere edile a C. (Foggia). I dettagli emersi dal processo descrivono una dinamica tipica del settore delle finiture:

  • L’attività: Un operaio dipendente (B.B.) era intento a eseguire la tinteggiatura del soffitto di un immobile.
  • L’attrezzatura utilizzata: Per raggiungere il soffitto, il lavoratore stava utilizzando una scala doppia a incastro, dotata di entrambi i tronchi allungabili.
  • La dinamica dell’incidente: Mentre era sulla scala, l’operaio si è sporto eccessivamente sul lato destro per raggiungere una porzione di soffitto. Questo movimento ha causato la perdita di equilibrio e il conseguente ribaltamento della scala.
  • Le conseguenze: L’operaio è rovinato al suolo riportando gravi lesioni colpose.

​2. Le Responsabilità del Datore di Lavoro (A.A.)

​La Cassazione ha confermato la condanna per il datore di lavoro, evidenziando tre profili di colpa specifica:

  1. Inidoneità dell’attrezzatura (Art. 71, D.Lgs. 81/08): La scala doppia è stata ritenuta uno strumento non idoneo per quel tipo di lavorazione (pitturazione di soffitti). La Corte ha sottolineato che, data la natura del compito che richiede movimenti ampi e spostamenti del baricentro, sarebbe stato necessario un trabattello o un’attrezzatura che garantisse maggiore stabilità e protezione contro il ribaltamento.
  2. Mancanza di assistenza: Il datore di lavoro non aveva previsto la presenza di un secondo lavoratore che potesse assicurare la stabilità della scala a terra (il cosiddetto “uomo a terra”).
  3. Carenze nel POS (Art. 96, D.Lgs. 81/08): Il Piano Operativo di Sicurezza è risultato incompleto. Non era stata prevista la specifica lavorazione (tinteggiatura dei soffitti) né erano stati individuati i rischi connessi e le attrezzature adeguate per prevenirli.

​3. La Tesi Difensiva e la Decisione della Corte

​Il datore di lavoro ha cercato di difendersi sostenendo che:

  • ​L’operaio doveva solo coprire delle “tracce” sulle pareti (attività che non richiederebbe un trabattello) e non dipingere il soffitto.
  • ​Il lavoratore, essendo formato, avrebbe dovuto richiedere lui stesso il trabattello se lo riteneva necessario (principio di affidamento).

La Cassazione ha rigettato fermamente queste tesi, stabilendo che:

  • Accertamento dei fatti: Le testimonianze (tra cui quella del magazziniere che portava le vernici) hanno confermato che il compito assegnato era proprio la pitturazione del soffitto.
  • Gestione del rischio: Il datore di lavoro è il “garante” della sicurezza. Non può scaricare sul lavoratore l’onere di valutare se un’attrezzatura sia idonea o meno. L’obbligo di fornire mezzi sicuri è inderogabile e precede l’inizio dei lavori.
  • Obbligo di impedire l’evento: Ai sensi dell’art. 40, comma 2 c.p., il datore di lavoro ha l’obbligo giuridico di evitare l’evento lesivo mettendo a disposizione strumenti corretti.

​In Sintesi

​Questa sentenza ribadisce un principio cardine: la scala deve essere considerata un’attrezzatura di passaggio o per lavori di breve durata e basso rischio. Per attività continuative e che comportano sforzi laterali (come la tinteggiatura), il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire sistemi più stabili (ponteggi mobili o trabattelli), indipendentemente dall’esperienza o dalla formazione del lavoratore.


Cassazione Penale, Sez. 4, 21 luglio 2025, n. 26490 – Caduta mortale dalla scala durante la verniciatura: confermata la condanna del datore per omicidio colposo

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