La sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. 4, del 7 gennaio 2026, n. 318, rappresenta un importante consolidamento giurisprudenziale in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla scelta delle attrezzature idonee e alla gestione del rischio di caduta dall’alto.
1. I Fatti Emersi dalle Indagini
L’incidente è avvenuto in un cantiere edile a C. (Foggia). I dettagli emersi dal processo descrivono una dinamica tipica del settore delle finiture:
- L’attività: Un operaio dipendente (B.B.) era intento a eseguire la tinteggiatura del soffitto di un immobile.
- L’attrezzatura utilizzata: Per raggiungere il soffitto, il lavoratore stava utilizzando una scala doppia a incastro, dotata di entrambi i tronchi allungabili.
- La dinamica dell’incidente: Mentre era sulla scala, l’operaio si è sporto eccessivamente sul lato destro per raggiungere una porzione di soffitto. Questo movimento ha causato la perdita di equilibrio e il conseguente ribaltamento della scala.
- Le conseguenze: L’operaio è rovinato al suolo riportando gravi lesioni colpose.
2. Le Responsabilità del Datore di Lavoro (A.A.)
La Cassazione ha confermato la condanna per il datore di lavoro, evidenziando tre profili di colpa specifica:
- Inidoneità dell’attrezzatura (Art. 71, D.Lgs. 81/08): La scala doppia è stata ritenuta uno strumento non idoneo per quel tipo di lavorazione (pitturazione di soffitti). La Corte ha sottolineato che, data la natura del compito che richiede movimenti ampi e spostamenti del baricentro, sarebbe stato necessario un trabattello o un’attrezzatura che garantisse maggiore stabilità e protezione contro il ribaltamento.
- Mancanza di assistenza: Il datore di lavoro non aveva previsto la presenza di un secondo lavoratore che potesse assicurare la stabilità della scala a terra (il cosiddetto “uomo a terra”).
- Carenze nel POS (Art. 96, D.Lgs. 81/08): Il Piano Operativo di Sicurezza è risultato incompleto. Non era stata prevista la specifica lavorazione (tinteggiatura dei soffitti) né erano stati individuati i rischi connessi e le attrezzature adeguate per prevenirli.
3. La Tesi Difensiva e la Decisione della Corte
Il datore di lavoro ha cercato di difendersi sostenendo che:
- L’operaio doveva solo coprire delle “tracce” sulle pareti (attività che non richiederebbe un trabattello) e non dipingere il soffitto.
- Il lavoratore, essendo formato, avrebbe dovuto richiedere lui stesso il trabattello se lo riteneva necessario (principio di affidamento).
La Cassazione ha rigettato fermamente queste tesi, stabilendo che:
- Accertamento dei fatti: Le testimonianze (tra cui quella del magazziniere che portava le vernici) hanno confermato che il compito assegnato era proprio la pitturazione del soffitto.
- Gestione del rischio: Il datore di lavoro è il “garante” della sicurezza. Non può scaricare sul lavoratore l’onere di valutare se un’attrezzatura sia idonea o meno. L’obbligo di fornire mezzi sicuri è inderogabile e precede l’inizio dei lavori.
- Obbligo di impedire l’evento: Ai sensi dell’art. 40, comma 2 c.p., il datore di lavoro ha l’obbligo giuridico di evitare l’evento lesivo mettendo a disposizione strumenti corretti.
In Sintesi
Questa sentenza ribadisce un principio cardine: la scala deve essere considerata un’attrezzatura di passaggio o per lavori di breve durata e basso rischio. Per attività continuative e che comportano sforzi laterali (come la tinteggiatura), il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire sistemi più stabili (ponteggi mobili o trabattelli), indipendentemente dall’esperienza o dalla formazione del lavoratore.

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