Cassazione Penale, Sez. 3, 23 febbraio 2026, n. 7096, secondo la Cassazione, il preposto che non segnala un pericolo sul ponteggio è responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, anche se alle dipendenze di un’altra impresa.
1. I Fatti di Causa
L’infortunio è avvenuto all’interno di un cantiere nautico caratterizzato dalla presenza di più imprese (regime di interferenza).
L’evento: Un lavoratore appartenente a un’impresa terza (diversa da quella del preposto condannato) stava effettuando lavorazioni sul ponteggio da cui è caduto.
La dinamica: Sul ponteggio era presente un’apertura non protetta (un varco nell’impalcato). Tale pericolo era reso invisibile dalla presenza di teli in nylon che erano stati posizionati proprio dagli operai dell’impresa del preposto, la Yacht Pride che svolgeva lavori di verniciatura.
L’omissione: La situazione di pericolo creata dalla società Yacht Pride imponeva doveri di segnalazione e informazione da parte dell’imputato, anche in funzione del coordinamento delle altre figure deputate in ordine alla gestione dei rischi da inferenza. Il preposto, pur non responsabile della verifica della sicurezza del ponteggio, esulante dalle proprie competenze, avrebbe, nelle sue qualità, dovuto informare gli altri referenti del cantiere e segnalare con cartellonistica la pericolosità dell’area ed inibirne l’accesso per la presenza del rischio specifico creato dalla sua squadra.
2. Norme di riferimento violate
La condanna si è basata sulla violazione sistematica delle norme di prevenzione, con particolare focus sul D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza):
Art. 19 (Obblighi del preposto): È la norma cardine. La Corte ha ritenuto che il preposto sia venuto meno al dovere di “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge”. Il punto cruciale della sentenza è che tale obbligo non si limita ai propri subordinati, ma si estende alla segnalazione di situazioni di pericolo che possono colpire chiunque si trovi nell’area di influenza delle lavorazioni della propria ditta.
Art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera): Violazione dei doveri di cooperazione e coordinamento necessari per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le diverse imprese.
Norme tecniche sui ponteggi (Titolo IV, Capo II): Specificamente le disposizioni che impongono la costante presenza di protezioni contro le cadute dall’alto (parapetti, tavole fermapiede) e il divieto di rimuoverle senza adottare misure alternative.
Art. 590 cod. pen. (Lesioni personali colpose) in combinato disposto con le norme antinfortunistiche citate.
3. Dettagli logistici e Località
Sebbene le sentenze di Cassazione spesso si concentrino sul diritto, dai dettagli del procedimento emerge che:
Località: L’infortunio è avvenuto in un cantiere situato nel territorio della provincia di Napoli (area in cui la giurisprudenza di merito aveva già confermato la responsabilità in primo e secondo grado).
Dettaglio specifico: La difesa del preposto aveva sostenuto che il lavoratore infortunato, non essendo un suo dipendente, non rientrasse nella sua “sfera di protezione”. La Cassazione ha rigettato fermamente questa tesi, stabilendo che la posizione di garanzia del preposto è legata alla “fonte del pericolo” (il ponteggio gestito dalla sua ditta) e non al contratto di lavoro della vittima.
Il ruolo del ponteggio: Come da lei giustamente osservato, nei cantieri non dovrebbero esistere edifici senza ponteggi perimetrali completi; in questo caso, l’insufficienza non era l’assenza del ponteggio, ma la sua manomissione/incompletezza occulta, resa una vera e propria “trappola” dai teli di copertura.
Conclusioni della Sentenza
La Cassazione 7096/2026 segna un punto di non ritorno: il preposto non può più limitarsi a guardare “il proprio orto”. Se l’attività della sua impresa crea un rischio (come un buco nel ponteggio coperto da un telo), egli ha l’obbligo giuridico di proteggere chiunque passi di lì, segnalando il pericolo ai colleghi delle altre ditte o al Coordinatore per l’Esecuzione (CSE).
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