D. Lgs. 81/2008 smi








Art. 14 D. Lgs. 81/2008 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Il provvedimento adottato dall’Ispettorato nazionale del lavoro prevede la sospensione dell’attività lavorativa in caso di violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori o in caso di lavoro irregolare. Tale sospensione può riguardare solo la parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o l’attività lavorativa prestata dai lavoratori coinvolti. Inoltre, l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali deve essere preventivamente comunicato all’Ispettorato territoriale del lavoro competente. Durante il periodo di sospensione, l’impresa non può contrattare con la pubblica amministrazione. Gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo o dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso.


Art. 13 D. Lgs. 81/2008 Vigilanza

Art. 13. Vigilanza 1. La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto…


D. Lgs. 81/2008 Art. 12. Interpello

Art. 12. Interpello 1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali…