L’aggiornamento del registro di controllo è un adempimento obbligatorio?

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OBBLIGO DEL REGISTRO DI CONTROLLO!

Il registro di controllo, menzionato nell’art. 71 del D.Lgs. 81/08, è un adempimento obbligatorio che deve essere predisposto per tutte le attrezzature di lavoro per cui vige un obbligo di manutenzione e controllo.

Attrezzature che richiedono il registro di controllo

Il D.Lgs. 81/08 non elenca esplicitamente tutte le attrezzature che richiedono il registro di controllo. Tuttavia, l’obbligo di tenuta del registro si applica alle seguenti categorie:

  • Attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze tecniche specifiche per la riparazione e la manutenzione, la cui manutenzione e riparazione possono essere svolte solo da personale qualificato, come nel caso di macchine utensili complesse.

  • Attrezzature di lavoro per le quali il manuale di istruzioni del costruttore prevede una manutenzione programmata.

  • Attrezzature di lavoro che possono generare rischi particolari (ad esempio, a causa di vibrazioni, rumore, sostanze pericolose o cadute), come ad esempio le gru, gli argani, i carrelli elevatori, i ponti sospesi, i cestelli aerei e le attrezzature per il sollevamento di persone.

  • Attrezzature di lavoro che possono essere esposte a un rapido deterioramento che può generare rischi (ad esempio, a causa di usura o corrosione), come ad esempio le piattaforme di lavoro elevabili, le attrezzature per il sollevamento di materiali e i recipienti a pressione.

Contenuto del registro di controllo

Il registro di controllo deve essere compilato a cura del datore di lavoro e deve contenere le seguenti informazioni:

  • Dati anagrafici dell’attrezzatura: modello, numero di matricola, anno di fabbricazione, costruttore e data di acquisto.

  • Dati relativi ai controlli effettuati: data e esito dei controlli, nome del tecnico che ha eseguito la manutenzione e firma.

  • Dati relativi alle riparazioni effettuate: data e descrizione della riparazione, nome del tecnico che ha eseguito l’intervento e firma.

  • Dati relativi alle modifiche effettuate: data e descrizione delle modifiche, nome del tecnico che ha eseguito l’intervento e firma.

Sanzioni per la mancata osservanza dell’art. 71 comma 4 lett.b)

La mancata istituzione e tenuta del registro di controllo delle attrezzature di lavoro, così come la mancata esecuzione dei controlli periodici, costituisce una violazione grave del D.Lgs. 81/08 e comporta sanzioni di natura penale e amministrativa a carico del datore di lavoro e, in alcuni casi, del dirigente.

Le sanzioni sono definite in particolare dall’art. 87 del D.Lgs. 81/08.

Le principali sanzioni previste sono:

  • Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione dell’art. 71, comma 4, e 71, comma 8, del D.Lgs. 81/08, che prevedono l’obbligo di provvedere alla manutenzione e ai controlli delle attrezzature di lavoro in base alle indicazioni del fabbricante, delle norme tecniche o della buona prassi.

  • Sanzione amministrativa pecuniaria da 548 euro a 1.972,80 euro per la violazione dell’art. 71, comma 11, che impone la richiesta di verifiche periodiche per le attrezzature riportate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 (ad esempio, attrezzature di sollevamento, apparecchi a pressione, ecc.).

È importante sottolineare che la sanzione può essere applicata per ogni singola attrezzatura per la quale è stato omesso l’adempimento.

Oltre a queste sanzioni specifiche, la mancata tenuta del registro di controllo può rientrare in una più ampia violazione degli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza, portando a conseguenze legali più severe, inclusa la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Le attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII, soggette a verifica periodica obbligatoria, sono esenti dalla tenuta ed aggiornamento del registro di controllo?

No, le attrezzature elencate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 non sono esenti dall’obbligo di verifica periodica. Anzi, per queste specifiche attrezzature la verifica periodica è un adempimento obbligatorio e un requisito fondamentale per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Chi è soggetto all’obbligo

L’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche ricade direttamente sul datore di lavoro, il quale è il principale responsabile della sicurezza delle attrezzature utilizzate nella propria azienda.

Attrezzature e periodicità

L’Allegato VII elenca in modo specifico le attrezzature che devono essere sottoposte a verifica, suddivise in gruppi, e ne indica la frequenza, che può variare a seconda del tipo di attrezzatura. Tra le categorie principali troviamo:

  • Gruppo SC: Apparecchi di sollevamento materiali (es. gru, argani, carrelli semoventi a braccio telescopico).

  • Gruppo SP: Apparecchi per il sollevamento di persone (es. piattaforme aeree, ponti sospesi).

  • Gruppo GVR: Attrezzature a pressione (es. generatori di vapore, recipienti a pressione).

La mancata osservanza di tale obbligo può comportare sanzioni penali e amministrative, come previsto dall’art. 87 del D.Lgs. 81/08.

Il registro di controllo è il documento che attesta tutti gli interventi di manutenzione e i controlli, inclusi quelli visivi e funzionali, eseguiti dal datore di lavoro o da personale qualificato. Quando un ente preposto (ASL, INAIL o un soggetto privato abilitato) effettua la verifica periodica, il tecnico addetto esamina anche la documentazione presente, incluso il registro di controllo, per valutare lo stato di conservazione dell’attrezzatura e verificare la corretta esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria. Un registro non aggiornato o inesistente può compromettere l’esito della verifica stessa, o renderla più complessa, oltre a costituire una violazione già di per sé sanzionabile.

Secondo l’art. 71 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro ha la responsabilità primaria per l’aggiornamento e la corretta tenuta del registro di controllo.

Tuttavia, nella pratica, il datore di lavoro può delegare l’effettiva esecuzione di questo compito a personale qualificato o a soggetti esterni, come:

  • Il preposto: Sotto la supervisione del datore di lavoro, il preposto può essere incaricato di assicurare che i controlli vengano eseguiti e che i risultati siano annotati nel registro.

  • Personale addetto alla manutenzione: I tecnici o gli operai specializzati che eseguono direttamente le attività di manutenzione e controllo sono spesso incaricati di compilare le relative sezioni del registro.

  • Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): Anche se non direttamente responsabile della manutenzione, l’RSPP ha un ruolo di consulenza e può collaborare con il datore di lavoro per assicurare che gli obblighi normativi, inclusa la gestione del registro, siano rispettati.

È importante sottolineare che, anche in caso di delega, la responsabilità finale per la conformità del registro rimane in capo al datore di lavoro, il quale deve assicurarsi che la documentazione sia sempre aggiornata e disponibile per eventuali controlli.

Sì, la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo sono obbligatori per le attrezzature di lavoro soggette ad obbligo di manutenzione, come previsto dall’articolo 71 del D.Lgs. 81/08, che impone al datore di lavoro di gestirle correttamente per garantire la sicurezza dei lavoratori. Il registro deve essere conservato per almeno tre anni e la mancata istituzione è sanzionata. 

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Architetto libero professionista esperto in sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

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