Rinnovato l’incentivo Inail del 4,99% che premia le imprese virtuose in materia di sicurezza sul lavoro. 

Agevolazioni INAIL

Con nota protocollo  n.13166 del 19/12/2023, l’INAIL in base al D.M. 27 ottobre 2023 repertorio n. 208/2023, ha annunciato l’agevolazione contributiva del 4,99% per l’anno 2023.
Questa agevolazione, introdotta dall’art. 1, comma 781, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007) a partire dal 1° gennaio 2008, è destinata alle aziende artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio precedente a quello di fruizione del beneficio che per l’anno 2023 fa riferimento al biennio del 2021/2022, e che risultano in regola con le norme di sicurezza dettate dal D. Lgs. 81/2008 smi. La riduzione si applica sia ai premi della polizza artigiani (premio speciale unitario), sia ai premi della polizza dipendenti (premi ordinari).

Dal 2011, lo sconto è subordinato alla presentazione di una apposita istanza in sede di autoliquidazione delle retribuzioni che le aziende sono tenute a presentare ad inizio anno. 
Lo sconto ora fissato dall’Inail in misura pari al 4,99% spetta alle aziende che ne hanno fatto richiesta in sede di dichiarazione delle retribuzioni nel 2022 entro il 28 febbraio scorso. La materiale fruizione avverrà in sede di pagamento della rata di premio a conguaglio per l’anno 2023 (rata a saldo), entro il prossimo 16 febbraio 2024.

Inoltre, a partire dal 2 Gennaio 2024, l’Inail avvierà le procedure per l’autoliquidazione dei premi assicurativi.

La procedura di autoliquidazione per le aziende si svolge annualmente con scadenza il 16 Febbraio per il versamento del premio e entro il 29 Febbraio per la dichiarazione sulle retribuzioni ai dipendenti. Le aziende devono anche versare tutti i contributi associativi in un’unica soluzione entro questa data, indicando il codice di riferimento della procedura nel modello F24.

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